Cassazione Civile, Ordinanza n. 06026/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria, a seguito di indagini bancarie sui conti correnti del contribuente per l'anno d'imposta 2003, aveva emesso avviso di accertamento recuperando a tassazione somme desunte da prelevamenti e versamenti bancari, poi rideterminati in sede di accertamento con adesione, cui il contribuente non aderiva. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto integralmente l'appello del medesimo. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 51 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR attribuito rilievo probatorio ai movimenti da conto a conto; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per non avere la CTR adeguatamente spiegato le ragioni per cui riteneva giustificate le singole movimentazioni bancarie; (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la CTR fondato la decisione sulla asserita mancata contestazione dell'Ufficio rispetto alle difese del contribuente. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, rilevando che la CTR si era limitata a formule generiche, senza dar conto di una verifica analitica e puntuale di ciascuna operazione bancaria e delle prove addotte dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio. La decisione si fonda sulla necessità di applicare correttamente la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie, tenendo conto dell'effetto della sentenza costituzionale n. 228/2014: i versamenti restano presuntivamente rilevanti per tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti hanno valore presuntivo solo per i titolari di reddito d'impresa. Poiché l'accertamento richiede ulteriori verifiche di fatto, la causa non è stata decisa nel merito ma rimessa al giudice di appello.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Prevede, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, una presunzione legale relativa a favore dell'erario in relazione alle movimentazioni bancarie; il contribuente può superarla solo con prova analitica della riferibilità delle singole operazioni a fatti non imponibili.
art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Opera in modo analogo all'art. 32 d.P.R. 600/1973 in materia di accertamento IVA, ponendo una presunzione legale per i movimenti bancari non giustificati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale da parte del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente la censura per nullità della sentenza derivante da motivazione mancante o meramente apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Impone la motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione è stata ravvisata in relazione alla motivazione apparente della CTR.
Richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza e intellegibilità della motivazione.
Disciplina l'onere della prova; nella specie la Corte ribadisce che il contribuente deve fornire prova analitica per superare la presunzione legale sulle movimentazioni bancarie.
È invocato per censurare l'erroneo richiamo della CTR alla mancata contestazione dei documenti prodotti dal contribuente.
Le presunzioni bancarie di legge non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
Corte cost. n. 228 del 2014
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presunzione di compensi sui prelevamenti nei confronti dei soli lavoratori autonomi/professionisti; dopo tale decisione, i prelevamenti hanno valore presuntivo solo per i titolari di reddito d'impresa, mentre i versamenti conservano rilevanza per tutti i contribuenti.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Rinvia all'art. 32, comma 1, n. 2, e consente di estendere la presunzione legale da movimentazioni bancarie alla generalità dei contribuenti, nei limiti ricavati dalla giurisprudenza successiva alla sentenza costituzionale.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, i movimenti sui conti correnti costituiscono una presunzione legale relativa di maggior reddito; il contribuente può vincerla solo con prova analitica e specifica per ciascuna operazione, indicando la concreta riferibilità del singolo versamento o prelevamento a fatti non imponibili.
- Il giudice di merito, quando valuta la prova offerta dal contribuente in materia di indagini bancarie, deve compiere un controllo rigoroso e dare conto in sentenza dell'esame di ogni singola movimentazione; una motivazione generica o stereotipata è meramente apparente e determina nullità della sentenza.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione di imponibilità dei prelevamenti bancari non opera per i lavoratori autonomi o professionisti, mentre continua a operare per i titolari di reddito d'impresa; la presunzione relativa ai versamenti, invece, permane per tutti i contribuenti.
- La mancata contestazione dell'Ufficio non può essere affermata in modo apodittico se dagli atti risultano contestazioni puntuali alle singole movimentazioni bancarie e la stessa motivazione del giudice di merito dà atto dell'esame delle contestazioni formulate.
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