Cassazione Civile, Sentenza n. 22007/2020 del 13/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sul diritto della societa a ottenere il rimborso/agevolazione IRAP per gli anni 2008-2009 mediante l'applicazione della deduzione forfettaria per i dipendenti e per i contributi previdenziali. La questione centrale è se l'attivita svolta dalla societa per conto della Provincia di Lecco fosse svolta in regime di concessione traslativa e a tariffa remunerativa (con la conseguente esclusione dall'agevolazione ex art. 11 d.lgs. 446/1997) oppure se si trattasse di un contratto di servizio/appalto di servizi con tariffa non remunerativa, idoneo a consentire l'agevolazione. L'Agenzia ha impugnato la pronuncia della CTR che aveva riconosciuto il diritto alla deduzione; la societa ha proposto controricorso e ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha accolto, nei termini di motivazione, il quarto motivo del ricorso incidentale della societa. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente valutato le clausole contrattuali e l'incidenza complessiva dei ricavi (vendita titoli e corrispettivo dall'ente) sull'equilibrio economico-finanziario, non potendo limitarsi a considerazioni formali sul prezzo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'esclusione dall'agevolazione richiede la verifica cumulativa della presenza di concessione traslativa e di tariffa effettivamente remunerativa, delegando al giudice di merito la valutazione concreta di tali elementi. Ha inoltre dichiarato inammissibili altri motivi incidentali relativi a profili processuali. Sulla pronuncia di rinvio il giudice di merito dovrà altresi decidere sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 446/1997
La Corte ricorda che la deduzione forfettaria prevista per la determinazione della base imponibile IRAP non si applica se l'impresa svolge attivita in regime di concessione traslativa e a tariffa remunerativa; la valutazione della tariffa come remunerativa richiede accertamento della capacita della tariffa di generare profitto
art. 117 d.lgs. n. 267/2000
Norma richiamata nel quadro regolamentare di riferimento per i rapporti tra enti locali e gestori, utilizzata dall'Amministrazione per contestare la qualificazione del rapporto; la Corte tuttavia ritiene decisiva l'interpretazione concreta delle clausole contrattuali
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario l'onere di specificita dell'impugnazione in appello non impone all'appellante di formulare argomenti nuovi rispetto a quelli gia svolti in primo grado; Cassazione ha richiamato l'orientamento che considera l'appello meramente devolutivo pieno
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 5)
Fondamento dei motivi di cassazione utilizzati: denuncia di violazione di norme e di omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha applicato tali profili per verificare vizi di motivazione e omissioni nel giudizio di merito
artt. 18 e 19 d.lgs. n. 422/1997
Il contratto tra la societa e la Provincia e qualificato in primo luogo come contratto di servizio (appalto di servizi); la Corte sottolinea che la qualificazione come concessione richiede prova del trasferimento del rischio di gestione al concessionario
legge n. 296/2006, art. 1, comma 266
Richiamata per il quadro normativo che ha modificato l'art. 11 d.lgs. 446/1997 in relazione alla riduzione del cuneo fiscale; utile al ragionamento sulla nozione di 'tariffa remunerativa'
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione al principio che l'omessa pronuncia su questioni pregiudiziali di rito non sempre integra vizio di mancato esame idoneo a giustificare la cassazione, salvo che si tratti di questioni di merito
Massime di principio
- Per valutare l'esclusione dall'agevolazione IRAP ex art. 11 d.lgs. 446/1997 occorre verificare cumulativamente la sussistenza di una concessione traslativa e di una tariffa effettivamente remunerativa; la presenza di una sola delle due condizioni non è sufficiente per escludere il beneficio
- La qualificazione giuridica del rapporto (concessione vs appalto/contratto di servizio) si determina mediante esame concreto delle clausole contrattuali e, in particolare, della ripartizione del rischio di gestione: se il rischio non è trasferito in modo significativo al gestore, si è più probabilmente in presenza di un appalto di servizi
- La 'tariffa remunerativa' va intesa in termini economici: non è determinante la mera previsione di un costo al km o la presenza di corrispettivi diversi, ma l'effetto complessivo sul equilibrio economico-finanziario dell'attivita e la capacita della tariffa di produrre profitto
- In sede di impugnazione tributaria l'appello ha carattere devolutivo pieno e l'Amministrazione non è obbligata a introdurre argomenti nuovi rispetto al primo grado per conservare l'impugnazione, per cui la specificita' richiesta dall'art. 53 d.lgs. 546/1992 non è interpretata in senso rigido
- Le censure processuali relative a presunte irregolarità formali dell'impugnazione (es. legittimazione del sottoscrittore) possono risultare inammissibili in cassazione se riguardano questioni pregiudiziali di rito e non il merito; l'omessa pronuncia su eccezioni pregiudiziali non sempre configura vizio cassabile
- In casi analoghi è opportuno che il giudice di merito compia un esame approfondito dei documenti contrattuali, dei flussi reddituali (vendita biglietti, corrispettivi da ente) e della reale distribuzione del rischio economico per determinare l'applicabilità o meno delle agevolazioni fiscali
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