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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22002/2020 del 13/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di due avvisi di pagamento per l'anno 2008 (province di Treviso e Belluno) per omesso versamento dell'accisa sull'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili ma non autoconsumata, bensì ceduta ai consorziati. Questioni principali: (i) se l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 504/1995 (T.U. accise) si estenda all'energia prodotta dalla società consortile e ceduta ai consorziati o sia limitata all'energia effettivamente consumata dal produttore; (ii) decorrenza del termine quinquennale di prescrizione per il recupero dell'accisa; (iii) rilevanza del legittimo affidamento e dell'eventuale efficacia vincolante di risposte dell'amministrazione (art. 10 e 11 legge n. 212/2000, interpelli).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: (i) l'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b) T.U.A. opera solo per l'energia prodotta e consumata in proprio dalla società consortile e non per l'energia ceduta ai consorziati; (ii) la definizione di "autoproduttore" del d.lgs. n. 79/1999 è rilevante solo ai fini del medesimo decreto e non vincola l'ambito dell'esenzione fiscale prevista dal T.U.A.; (iii) il termine quinquennale di prescrizione del credito per accisa decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale di consumo (termine entro marzo dell'anno successivo), per cui la notifica del 17 marzo 2014 è tempestiva rispetto ai consumi del 2008; (iv) il legittimo affidamento su interpretazioni amministrative può escludere l'applicazione di sanzioni e interessi ma non la debenza dell'imposta, salvo casi eccezionali o risposte vincolanti rilasciate in sede di interpello ex art. 11 L. 212/2000; nel caso di specie non risultano interpelli validi che vincolino l'amministrazione. Spese del giudizio integralmente compensate.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. accise), art. 52, comma 1

    "l'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio"

    Stabilisce il criterio di imposizione dell'accisa; la Corte richiama il testo per delimitare quando l'accisa è dovuta e come si raccorda con le dichiarazioni annuali dei produttori.

  • decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. accise), art. 52, comma 3, lett. b)

    "esentata da accise l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ... con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni"

    L'esenzione è di stretta interpretazione: applicabile solo all'energia effettivamente prodotta e consumata dal soggetto autoproduttore; non si estende all'energia prodotta e ceduta a distinti soggetti giuridici (es. consorziati).

  • decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. accise), artt. 53-55, 57

    Art.53: obblighi di denuncia, licenza e dichiarazione per le officine di produzione; art.55: accertamento e liquidazione basati sulla dichiarazione annuale; art.57: prescrizione quinquennale per il recupero dell'imposta, che la Corte interpreta come decorrente dalla presentazione della dichiarazione annuale.

  • decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ("decreto Bersani"), art. 2, comma 2

    "Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ... nonché per uso dei soci delle società cooperative ... degli appartenenti ai consorzi o società consortili ..."

    La definizione è rilevante solo ai fini del d.lgs. n.79/1999 e non vincola automaticamente la disciplina delle accise; il T.U.A. definisce autonomamente i presupposti dell'esenzione fiscale.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 10

    Riconosce la tutela del legittimo affidamento del contribuente: errori o indicazioni fuorvianti dell'Amministrazione possono giustificare l'esclusione di sanzioni e interessi, ma non determinano in via ordinaria l'esonero dalla obbligazione tributaria salvo casi eccezionali.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 11

    L'interpello formale con risposta vincolante vincola l'Amministrazione rispetto alla questione specifica; nel caso in esame non risulta un interpello valido relativo all'anno 2008, per cui non opera l'effetto preclusivo invocato dalla ricorrente.

  • decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (attuazione direttiva 2003/96/CE)

    Ha ristrutturato la disciplina delle accise in attuazione della direttiva UE; la Corte considera le modifiche rilevanti per il quadro normativo applicabile ratione temporis alla controversia.

  • legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 28

    Ha esteso le agevolazioni previste per le addizionali erariali all'imposta erariale di consumo e ha contribuito alla formulazione attuale dell'art. 52 T.U.A.; usata per ricostruire la genesi normativa dell'esenzione.

  • legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 911

    "l'articolo 52, comma 3, lettera b) ... si applica anche all'energia elettrica prodotta ... consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione ..."

    Norma applicabile solo dal 2016 e che estende espressamente l'esenzione ai soci delle cooperative, confermando implicitamente che consorzi e società consortili restano esclusi dall'ambito applicativo precedentemente.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'accisa per energia da fonti rinnovabili (art. 52, comma 3, lett. b) T.U.A.) va interpretata restrittivamente: si applica solo all'energia prodotta e consumata dall'autoproduttore, non all'energia ceduta a terzi (es. consorziati).
  • La definizione di "autoproduttore" contenuta nel d.lgs. n. 79/1999 è rilevante soltanto per gli scopi di quel decreto e non estende automaticamente l'ambito dell'esenzione prevista dal T.U.A.; non si può travasare meccanicamente la definizione tra ordinamenti diversi.
  • Il termine quinquennale di prescrizione per il recupero dell'accisa decorre dalla data in cui è possibile verificare il consumo, e cioè dalla presentazione della dichiarazione annuale di consumo obbligatoria (termine rilevante per la decorrenza della prescrizione).
  • L'affidamento del contribuente su interpretazioni o prassi amministrative può giustificare l'esclusione di sanzioni e interessi (art. 10 L. 212/2000), ma non l'automatica esclusione dell'imposta dovuta, salvo casi eccezionali o risposte vincolanti rilasciate tramite interpello formale (art. 11 L. 212/2000).
  • La risposta amministrativa resa in sede di interpello, se regolare e riguardante specificamente la questione, vincola l'Amministrazione e può precludere rilievi successivi; risposte o prassi non formalizzate come interpello non producono lo stesso effetto vincolante.
  • Le modifiche legislative successive (es. estensione ai soci di cooperative nel 2016) non operano retroattivamente per fatti anteriori; occorre verificare la legge applicabile ratione temporis.

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