Cassazione Civile, Sentenza n. 22005/2020 del 13/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della detrazione IVA operata dall'associazione per lavori di ristrutturazione e ammodernamento su immobili e terreni di proprietà di terzi e per acquisto di attrezzature e cavalli (anni d'imposta 2002-2004). L'Agenzia contestava l'indebita detrazione per mancanza di titolo valido per eseguire i lavori (scrittura privata ritenuta priva di data certa e inopponibile), per la confusione tra posizione dei proprietari e dell'associazione, per la non inerenza dei costi all'attività dell'associazione e per presunte irregolarità dello statuto ai sensi dell'art. 148 TUIR; chiedeva inoltre l'applicazione delle sanzioni
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto il diritto dell'associazione alla detrazione dell'IVA. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure dirette a rivedere i fatti valutati dal giudice di merito (tra cui l'opponibilità della scrittura privata e la validità della delibera associativa) e ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. 11/05/2018 n.11533) secondo cui la detrazione IVA per lavori su immobili di terzi è riconosciuta se sussiste un nesso di strumentalità con l'attività, anche se quest'ultima è solo potenziale. La Corte ha altresì richiamato che l'inerenza va valutata con giudizio qualitativo e che l'amministrazione deve dimostrare macroscopica antieconomicità per escludere la detrazione. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e gli altri motivi sono stati assorbiti; non si è provveduto sulle spese per la mancata costituzione dell'associazione
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 19)
Riconosciuta la possibilità di detrarre l'IVA su acquisti e lavori strumentali all'attività; l'unità adibita a dimora del custode può essere qualificata bene strumentale se sussiste il nesso di inerenza con l'attività
Codice Civile (art. 2704)
La certezza della data di una scrittura privata non autenticata è valutabile dal giudice di merito sulla base dei fatti allegati; non esiste un elenco tassativo dei fatti che la dimostrino
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) (art. 148, comma 8, lett. c))
art. 148, comma 8, lett. c)
La Corte ha osservato che l'Agenzia non ha efficacemente contestato la conformità dello statuto alle clausole richieste da tale norma, per cui non è possibile escludere il regime non commerciale dell'associazione solo con rilievi generici sulle votazioni
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 6)
Questione sulle sanzioni per obiettiva incertezza assorbita: la Corte ha ritenuto superfluo decidere sulle sanzioni dopo il rigetto del ricorso principale
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 4 e art. 19-ter)
Richiamati negli argomenti sull'ambito soggettivo e sull'inerenza della detrazione; la Corte ricorda che l'inerenza si valuta qualitativamente e non può essere esclusa per mera valutazione di congruità del costo
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 11 maggio 2018, n. 11533 (giurisprudenza)
Sez. U, 11 maggio 2018, n. 11533
Principio fondamentale: diritto alla detrazione IVA per lavori su immobili di terzi quando sussiste nesso di strumentalità con l'attività (anche potenziale); esclusione della detrazione solo in ipotesi eccezionali e quando l'attività non è stata intrapresa per cause non estranee al contribuente
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze richiamate)
es. C-672/16, C-132/16, C-124/12, C-29/08
Richiamato il principio europeo di neutralità dell'IVA che orienta verso un ampio riconoscimento del diritto alla detrazione, da recepire nell'ordinamento interno
Massime di principio
- Per riconoscere la detrazione IVA su lavori o acquisti relativi a beni di terzi è decisivo il nesso di strumentalità tra il bene e l'attività dell'ente/impresa; tale nesso può essere anche prospettico o potenziale
- La valutazione sulla opponibilità di scritture private e sulla validità di delibere associative compete al giudice di merito e in Cassazione non è ammissibile una semplice revisione dei fatti senza specifici vizi di diritto
- L'inerenza dei costi va valutata con un giudizio qualitativo collegato all'attività; la mera contestazione della congruità economica non è sufficiente a escludere la detrazione, salvo dimostrazione di macroscopica antieconomicità
- La conformità degli statuti/atti costitutivi alle prescrizioni per il regime non commerciale (art. 148 TUIR) deve essere specificamente contestata e provata dall'amministrazione per produrre effetti
- Le sanzioni per violazioni tributarie possono essere escluse in presenza di obiettiva incertezza normativa, ma la questione è subordinata all'accertamento sul diritto alla detrazione
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