Cassazione Civile, Sentenza n. 22004/2020 del 13/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato cartelle di pagamento per IVA relative agli anni 2003 e 2004, derivanti dal mancato riconoscimento di crediti IVA portati in detrazione e da errori contabili connessi all'inclusione di autofatture per acquisti intracomunitari tra le operazioni imponibili. In appello la CTR Lombardia, riunendo i gravami dell'Amministrazione, aveva annullato le sentenze di primo grado favorevoli a Gemelli ritenendo: 1) emendabilità delle dichiarazioni in sede contenziosa ma inidoneità probatoria delle correzioni manuali ai registri IVA prodotte dalla società (in particolare la correzione "autofatture acquisti CEE" nel registro vendite); 2) mancata giustificazione dell'errata indicazione degli acquisti imponibili e della relativa imposta; 3) gli errori sarebbero tali da compromettere l'attendibilità del bilancio (aumento dei costi per acquisti del 53,2%). Gemelli ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi: omissione di pronuncia su eccezione di inammissibilità (art. 57 d.lgs. 546/1992), vizio per ammissione di novità in appello, vizio motivazionale e violazione del principio di neutralità fiscale dell'IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (rilevando che l'Amministrazione aveva formulato difese su fatti già emersi in primo grado e richiamando l'orientamento che distingue tra novità in senso stretto e mere difese), ha accolto il terzo motivo per vizio motivazionale/errore di calcolo relativo alla valutazione dei dati del registro IVA vendite e ha assorbito il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis
Riferimento al termine per la presentazione di dichiarazioni integrative; la Corte osserva che, pur essendo la presentazione oltre il termine rilevata, la dichiarazione può essere emendata in sede contenziosa (principio di rettificabilità della dichiarazione).
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 (comma 2)
Il divieto di introdurre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto (vizi dell'atto o fatti estintivi/impeditivi). Non si estende alle 'mere difese' o contestazioni dei fatti costitutivi del credito tributario: l'Amministrazione può dunque contestare in appello l'idoneità probatoria della documentazione che il contribuente ha prodotto.
codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.
La censura per omissione di pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita sul punto; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia comunque considerato la questione e quindi non vi sia nullità per mancata pronunciamento.
Massime di principio
- In giudizio tributario le eccezioni nuove in appello sono inammissibili se sono veri e propri vizi dell'atto, ma sono ammesse come 'mere difese' le contestazioni sui fatti e sull'idoneità probatoria della documentazione prodotta dal contribuente.
- La rettificabilità delle dichiarazioni fiscali può essere esercitata anche in sede contenziosa; tuttavia il contribuente deve provare l'attendibilità delle correzioni manuali o delle scritture contabili con documentazione chiara e coerente.
- Correzioni manuali ai registri IVA che appaiono atipiche o non supportate rischiano di essere giudicate inidonee a giustificare la detrazione del credito IVA: occorre spiegare e documentare le rette contabili (es. autofatture intracomunitarie) e l'effettiva rilevanza ai fini dell'imponibile.
- Se la decisione del giudice di merito contiene errori di calcolo o incongruenze logiche rilevanti nella motivazione, la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame; pertanto è strategico, in ricorso, evidenziare specifiche incongruenze numeriche e logiche nella motivazione.
- Il principio di neutralità dell'IVA richiede che il diritto alla detrazione sia sorretto dalla fatturazione e dalla corretta annotazione; tuttavia l'esistenza delle fatture e la loro registrazione non escludono che il giudice verifichi la coerenza e l'attendibilità complessiva delle scritture contabili.
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