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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22112/2020 del 13/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente, cittadino gambiano, aveva chiesto alla Commissione territoriale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente in subordine, un permesso per motivi umanitari. Aveva riferito di essere fuggito dal Gambia per il timore di essere arrestato, essendo accusato di aver violato una legge che imponeva di celebrare con preghiere una solennità religiosa in un determinato giorno. La Commissione territoriale rigettò la domanda; il Tribunale di Ancona respinse il ricorso con ordinanza del 12 novembre 2017 e la Corte d’appello di Ancona confermò il rigetto con sentenza del 28 novembre 2018. La Corte d’appello giudicò inattendibile il racconto ai fini dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), rilevò inoltre che i fatti non descrivevano una persecuzione e che il timore di arresto non era più attuale dopo il cambio di governo; escluse la protezione ex art. 14, lett. c), per assenza in Gambia di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; negò infine la protezione umanitaria per mancanza di specifiche condizioni soggettive di vulnerabilità. Con il primo motivo il ricorrente denunciò la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per tutte le forme di protezione: quanto alle domande fondate sul racconto personale, contestò che l’inattendibilità potesse esonerare il giudice dagli approfondimenti; quanto alla lett. c), contestò l’esclusione del conflitto armato, richiamando rapporti di organizzazioni e un articolo senza indicarne data e contenuto. Con il secondo motivo lamentò la nullità della motivazione sulla protezione umanitaria, qualificandola come apparente e stereotipata. Con il terzo motivo censurò l’omessa valutazione della propria situazione personale, del contesto del Paese, di informazioni aggiornate e della comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella prevedibile in caso di rimpatrio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è stato dichiarato inammissibile, quanto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), perché l’inattendibilità soggettiva del richiedente escludeva il presupposto per l’attivazione della cooperazione istruttoria. Quanto alla protezione ex art. 14, lett. c), la Corte ha riconosciuto che la sentenza d’appello non indicava le fonti informative consultate, ma ha ritenuto la censura priva di decisività: il ricorrente non aveva indicato gli estremi né riassunto il contenuto di fonti attendibili e aggiornate capaci di dimostrare una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; i fatti da lui stesso richiamati riguardavano violazioni e abusi, non il livello di violenza richiesto dalla norma. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile: la motivazione d’appello era chiara, avendo escluso specifiche condizioni personali di vulnerabilità, e non ricorreva alcuna delle ipotesi di nullità motivazionale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, a fronte di una doppia pronuncia conforme, denunciava omessi esami di fatto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed era quindi precluso dall’art. 348-ter c.p.c.; inoltre il ricorrente non aveva concretamente indicato quale fosse la propria vulnerabilità o quali diritti fondamentali sarebbero stati compromessi dal rimpatrio. La Corte ha precisato che la vulnerabilità umanitaria deve dipendere da circostanze personali e peculiari e non può desumersi dal solo Paese di provenienza né da un racconto già giudicato inattendibile. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, D.Lgs. 25/2008

    Tuttavia, se è vero che la mancata indicazione nella sentenza di merito delle COI utilizzate dal giudicante ai fini del decidere impedisce di stabilire se questi abbia rispettato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 è altresì vero che questa, come qualsiasi altra violazione di legge, in tanto può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, in quanto possa ragionevolmente presumersi che l’esito del giudizio sarebbe stato diverso, se il giudice avesse applicato correttamente la legge.

    La mancata indicazione delle fonti informative utilizzate può integrare una violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, ma la censura in cassazione deve anche dimostrare la decisività del vizio, indicando fonti attendibili e aggiornate idonee a poter modificare l’esito.

  • art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. 251/2007

    Il c.d. dovere “di cooperazione istruttoria” non sorge ipso facto sol perchè il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma è subordinato alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile.

    Per le domande di protezione fondate sul rischio personale di morte o tortura, la cooperazione istruttoria presuppone che il richiedente abbia fornito un racconto almeno coerente e plausibile; se il racconto è ritenuto inattendibile, tale dovere non sorge.

  • art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte la “violenza indiscriminata derivante da conflitto armato” richiesta dalla legge per la concessione della protezione sussidiaria sussiste solo quando il livello di violenza sia talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nella regione in questione, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno per il solo fatto di essere presente sul territorio: condizione oggettivamente non emergente dalle fonti invocate dal ricorrente, per come riassunte da lui stesso.

    La protezione sussidiaria è giustificata soltanto se il conflitto produce un livello di violenza tale da esporre qualunque civile, per la sola presenza nell’area, a un rischio effettivo di grave danno; mere violazioni dei diritti, abusi o turbative dell’ordine pubblico non bastano.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998

    E va da sè che la “situazione di vulnerabilità” rilevante a tal fine non può essere ravvisata nella racconto posto a fondamento della sua domanda, giudicato dalla Corte d’appello inattendibile, nè nella sola circostanza di provenire da un determinato paese, dal momento che la protezione umanitaria è una misura che può fondarsi solo su circostanze personali e peculiari, e non sulla generica condizione del paese di provenienza.

    La protezione umanitaria, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, richiede una vulnerabilità fondata su circostanze personali e peculiari; non può basarsi esclusivamente sulla provenienza da un Paese né su fatti personali già giudicati inattendibili.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Essa, infatti, consistono nella denuncia di omesso esame d’altrettanti fatti ritenuti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè nel caso di specie nei gradi di merito vi è stata una doppia pronuncia conforme, le suddette censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c..

    Le censure che, in presenza di una doppia pronuncia conforme, denunciano omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili nei termini indicati dall’art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Essa, infatti, consistono nella denuncia di omesso esame d’altrettanti fatti ritenuti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè nel caso di specie nei gradi di merito vi è stata una doppia pronuncia conforme, le suddette censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c..

    In presenza di una doppia pronuncia conforme, è preclusa la denuncia in cassazione, formulata come omesso esame di fatti decisivi, delle circostanze indicate nel caso concreto.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Si limita a richiamare (p. 14, primo capoverso, del ricorso) un rapporto dell’associazione Amnesty International, un rapporto dell’associazione “Human Right” ed un articolo di un quotidiano, senza però indicarne la data e riassumerne il contenuto, in violazione dell’onere richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, (per come è stato costantemente interpretato da questa Corte).

    Chi fonda una censura su documenti o fonti deve indicarne gli estremi e riassumerne il contenuto nei termini necessari a consentire alla Corte di verificarne la rilevanza; il mero richiamo non soddisfa l’onere di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

    Il rigetto dell’impugnazione comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il dovere di cooperazione istruttoria nelle domande di protezione internazionale non sorge automaticamente con la proposizione della domanda: per le allegazioni relative a un rischio personale presuppone un racconto del richiedente almeno coerente e plausibile.
  • Quando il giudice di merito non indica le fonti informative sul Paese d’origine utilizzate per decidere, la censura può essere rilevante, ma il ricorrente deve indicare fonti attendibili e aggiornate, precisarne gli estremi e riassumerne il contenuto, dimostrando che il loro esame avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
  • La violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, ai fini della protezione sussidiaria, richiede un livello di violenza che esponga il civile a un rischio effettivo di grave danno per il solo fatto di trovarsi nell’area interessata; violazioni dei diritti, abusi o generiche turbative dell’ordine pubblico non equivalgono, di per sé, a tale condizione.
  • La protezione umanitaria richiede circostanze personali e peculiari che configurino una vulnerabilità; non è sufficiente la generica situazione del Paese di origine o un racconto personale già ritenuto inattendibile.
  • Quando il fatto costitutivo della vulnerabilità è ritenuto indimostrato, è sufficiente che il giudice espliciti tale valutazione in modo chiaro: non sussiste nullità della sentenza per motivazione apparente se la ragione del rigetto è comprensibile.
  • In presenza di una doppia pronuncia conforme, le censure che denunciano l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. sono soggette alla preclusione prevista dall’art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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