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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11823/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società importatrice impugnava un avviso di accertamento in rettifica con cui l’Amministrazione doganale aveva richiesto maggiori diritti doganali e interessi, a seguito di controllo a posteriori su un certificato FORM A relativo a merci provenienti dal Bangladesh. Il controllo aveva accertato la non veridicità/invalidità del certificato, con conseguente revoca del trattamento preferenziale ed emissione del recupero a posteriori dei dazi non riscossi. La CTR aveva rigettato l’appello della società, ritenendo irrilevanti le doglianze sul mancato rispetto delle garanzie difensive penali, non provata la spettanza dell’agevolazione, non vincolante ai fini tributari l’assoluzione penale del legale rappresentante e irrilevante la dedotta buona fede dell’importatore. In Cassazione la società articolava quattro motivi: 1) violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. per avere la CTR avallato un accertamento basato su attività istruttoria che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto arrestarsi al sopraggiungere di indizi di reato, con applicazione delle garanzie penalistiche; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserito errore di percezione e per mancata valutazione della sentenza penale assolutoria prodotta; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa considerazione della sentenza penale come prova liberamente valutabile; 4) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, sostenendo di avere dimostrato un errore attivo dell’autorità doganale, la propria buona fede, il rispetto delle regole doganali e quindi la sussistenza dei presupposti per evitare la contabilizzazione a posteriori dei dazi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia tributaria, le risultanze acquisite in sede di controllo amministrativo restano utilizzabili ai fini fiscali anche se emergono indizi di reato, salva la specifica violazione di norme che tutelano diritti fondamentali o delle disposizioni doganali/procedurali espressamente rilevanti; nel caso di specie tali violazioni non risultavano dedotte né provate. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la CTR aveva effettivamente esaminato la sentenza penale, la quale non produce automaticamente giudicato nel processo tributario, potendo solo essere valutata come elemento di prova, senza vincolare il giudice fiscale. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché, nella sostanza, miravano a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e a sovvertire l’apprezzamento di merito sulla ricorrenza dei presupposti della deroga al recupero a posteriori prevista dall’art. 220, par. 2, lett. b), CDC. La Corte ha ribadito che, per evitare il recupero dei dazi, occorre la prova cumulativa di un errore delle autorità competenti, della non riconoscibilità ragionevole dell’errore da parte dell’importatore diligente e dell’osservanza di tutte le prescrizioni vigenti; nella specie, la società non aveva dimostrato un errore attivo dell’autorità doganale né la ricorrenza delle condizioni esimenti. La sentenza impugnata è dunque stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    L’obbligo di osservare le garanzie del codice di procedura penale opera quando emergano indizi di reato, ma ai fini dell’applicazione della legge penale; non comporta di per sé l’inutilizzabilità in sede tributaria delle risultanze acquisiste in sede amministrativa.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; l’errore di percezione, se dedotto, esula dal sindacato di legittimità come formulato nel ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disatteso la regola legale di valutazione; non quando si contesti il modo in cui ha esercitato il prudente apprezzamento.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze che mirano a contestare l’apprezzamento delle prove e a ottenere una rivalutazione del merito sono inammissibili in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti impeditivi della pretesa doganale, compresi i presupposti della deroga al recupero a posteriori, grava sull’importatore.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere invocate, ma non consentono di sovvertire il giudizio di merito in cassazione se si mira solo a ottenere una diversa lettura del quadro probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    La prova per presunzioni della buona fede e dell’errore dell’autorità deve essere rigorosa e non può essere sostituita da una mera rivalutazione delle risultanze fattuali.

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    La diligenza richiesta all’importatore professionale è quella qualificata propria dell’attività esercitata, comprensiva del controllo esigibile sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore.

  • art. 220, § 2, lett. b), CDC

    La deroga alla contabilizzazione a posteriori dei dazi è ammessa solo se ricorrono cumulativamente: errore delle autorità competenti, non ragionevole riconoscibilità dell’errore da parte del debitore in buona fede e osservanza di tutte le disposizioni vigenti.

  • art. 24 Cost.

    Non è invocabile, nel caso di controlli amministrativi tributari, per escludere l’utilizzabilità fiscale delle risultanze legittimamente acquisite, se non nei limiti della tutela di diritti fondamentali specificamente compromessi.

  • D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12

    Richiamato quale indice della distinzione tra processo penale e processo tributario.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20

    Richiamato quale conferma della separazione tra giudizio penale e giudizio tributario.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33

    Le attività di accertamento svolte in sede amministrativa hanno natura distinta rispetto alle indagini di polizia giudiziaria e, se legittime, i loro risultati sono utilizzabili in sede fiscale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63

    Le verifiche fiscali e la loro verbalizzazione seguono regole amministrative proprie; la loro utilizzabilità tributaria non è esclusa per il solo fatto che emergano profili penalmente rilevanti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sopravvenuta emersione di indizi di reato nel corso di un controllo amministrativo non rende automaticamente inutilizzabili gli elementi acquisiti, salvo specifiche violazioni di norme che incidano su diritti fondamentali o su divieti probatori espressi.
  • La sentenza penale di assoluzione non produce, di regola, automatico giudicato nel giudizio tributario, ma costituisce soltanto un elemento di prova liberamente apprezzabile dal giudice fiscale, che può pervenire a conclusioni diverse se l’atto impositivo è sorretto da elementi probatori sufficienti in sede tributaria.
  • In tema di recupero a posteriori dei dazi doganali, la deroga fondata sull’affidamento del debitore richiede la prova cumulativa di un errore delle autorità competenti, della non ragionevole riconoscibilità dell’errore da parte di un importatore diligente e dell’osservanza di tutte le prescrizioni normative applicabili.
  • L’importatore professionale è tenuto a una diligenza qualificata, che comprende il controllo esigibile sull’esattezza delle informazioni di origine e provenienza fornite dall’esportatore alle autorità del Paese di esportazione.
  • Ai fini dell’eccezione al recupero doganale, non è sufficiente allegare una generica buona fede o un mero comportamento passivo dell’amministrazione: occorre un vero errore ‘attivo’ dell’autorità competente, non riconoscibile con l’ordinaria diligenza professionale.
  • In cassazione non è consentito trasformare le censure sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di riesame del merito o di diversa ponderazione delle prove, salvo i casi di uso di prove legali in modo contra legem o di omesso rispetto di regole legali di valutazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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