Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24678/2025 del 06/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa nei confronti della società conferitaria di un ramo d'azienda, ritenuta dall'Amministrazione responsabile in solido per debiti tributari della società conferente. La CTR della Campania aveva annullato la cartella accogliendo l'appello della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione degli artt. 2560 c.c. e 14 d.lgs. 472/1997 sulla responsabilità del cessionario/conferitario; violazione dell'art. 7 l. 212/2000 per difetto di motivazione della cartella; violazione dell'art. 2560, comma 1, c.c. per avere escluso l'inerenza del debito al ramo ceduto. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso incidentale sostenendo l'improcedibilità del giudizio per effetto di una precedente domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016 e contestando a sua volta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 14 d.lgs. 472/1997. Parallelamente, la società ha impugnato il diniego opposto dall'Agenzia alla domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, deducendo la violazione di tale norma. La Corte ha ritenuto prioritario il ricorso contro il diniego e ha affermato che, nel caso di conferimento d'azienda, la cartella emessa nei confronti della conferitaria, in quanto primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è esercitata nei suoi confronti, ha natura impositiva ed è quindi definibile ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.l. 119/2018, anche quando la controversia investa la fondatezza della pretesa e non solo vizi propri dell'atto. Poiché la società aveva presentato domanda di definizione e pagato la prima rata, il giudizio sulla lite definibile è stato dichiarato estinto; le spese del giudizio di definizione sono state compensate o poste a carico della parte che le aveva anticipate secondo la disciplina speciale applicata dalla Corte. Il ricorso avverso il diniego è stato dunque accolto, con assorbimento delle ulteriori questioni sul merito della cartella.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso contro il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, ha riconosciuto che la cartella emessa nei confronti della società conferitaria aveva natura di atto impositivo definibile, ha dichiarato estinto il giudizio relativo alla lite definita e ha regolato le spese secondo la disciplina speciale; i motivi del ricorso principale dell'Agenzia e del ricorso incidentale dell'Agente della riscossione risultano assorbiti/non esaminati nel merito dalla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 2560 c.c.

    La Corte richiama la norma sulla responsabilità del cessionario/conferitario per i debiti inerenti all'azienda ceduta, ma non la applica per negare la definibilità della lite: osserva che la contestazione della società investiva anche la fondatezza della pretesa tributaria e quindi la cartella era atto impositivo rilevante ai fini della definizione agevolata.

  • art. 14 d.lgs. 472/1997

    È richiamato come disposizione invocata dall'Amministrazione sulla responsabilità del cessionario per i debiti tributari; la Corte ne dà rilievo solo nel quadro delle censure assorbite dalla definizione agevolata.

  • art. 7 l. 212/2000

    È richiamato quale parametro di motivazione degli atti tributari, ma il relativo motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del ricorso sul diniego di definizione agevolata.

  • art. 6 d.l. 119/2018

    La Corte afferma che la nozione di atto impositivo ai fini della definizione agevolata va individuata in base al fatto che l'atto renda il contribuente edotto della pretesa fiscale per la prima volta; una cartella emessa nei confronti della conferitaria come primo atto con cui la pretesa è esercitata nei suoi confronti è definibile. Il comma 13 è richiamato per la disciplina delle spese del giudizio definito.

  • d.l. 193/2016

    È richiamato solo per rilevare che la precedente istanza di definizione agevolata non era stata coltivata, con conseguente decadenza dall'agevolazione.

  • l. 136/2018

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. 119/2018.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale formale richiamato per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 6 d.l. 193/2016

    È menzionato solo con riferimento alla precedente procedura di definizione agevolata non coltivata.

  • art. 6, comma 13, d.l. 119/2018

    Le spese del giudizio di definizione sono regolate dalla disciplina speciale, restando a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 2560, comma 2, c.c.

    È richiamato nella parte della motivazione in cui la società contesta la propria responsabilità solidale per debiti non inerenti al ramo d'azienda conferito.

  • Sez. U. 25/06/2021, n. 18298

    Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui, ai fini della definizione agevolata, conta se l'atto renda il contribuente edotto della pretesa, non la discrezionalità dell'amministrazione nella determinazione del quantum.

  • Cass. n. 28310/2024

    Richiamata come precedente conforme che qualifica come atto impositivo la cartella emessa nei confronti della conferitaria in tema di definizione agevolata.

  • Cass. 14/09/2022, n. 27094

    Richiamata come precedente conforme sul carattere impositivo della cartella emessa nei confronti della conferitaria ai fini della definizione agevolata.

  • Cass. 8/09/2022, n. 26426

    Richiamata come precedente conforme, tra le stesse parti, sulla definibilità della controversia.

  • Cass. 18/01/2022, n. 1420

    Richiamata per affermare che il c.d. doppio contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non alla definizione agevolata della controversia.

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, deve considerarsi atto impositivo quello con cui il contribuente viene per la prima volta reso edotto della pretesa fiscale nei suoi confronti, a prescindere dal grado di discrezionalità dell'amministrazione.
  • La cartella di pagamento emessa nei confronti della società conferitaria o cessionaria, quando costituisce il primo atto con cui la pretesa tributaria è fatta valere nei suoi confronti, ha natura impositiva e può essere definita ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018.
  • La definibilità della lite non è esclusa dal fatto che la controversia investa la fondatezza della pretesa tributaria e non soltanto vizi formali dell'atto, purché l'atto stesso introduca per la prima volta la pretesa nei confronti del destinatario.
  • La precedente istanza di definizione agevolata non coltivata e la conseguente decadenza non impediscono l'esame della successiva domanda tempestivamente proposta ai sensi della disciplina sopravvenuta.
  • In caso di accoglimento della domanda di definizione agevolata e di prova del pagamento della prima rata, il giudizio relativo alla lite definita va dichiarato estinto secondo la disciplina speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.