Cassazione Civile, Ordinanza n. 03417/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da un medico pediatra per ottenere dall'azienda sanitaria il rimborso previsto dall'art. 21, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale 29 luglio 2009 per i pediatri di libera scelta, riferito al periodo gennaio-giugno 2012 e quantificato in 800 ore di sostituzione. L'azienda sanitaria ha proposto opposizione al decreto, ottenendone la revoca in primo grado. La corte d'appello ha poi confermato il rigetto del gravame del medico, ritenendo che, una volta contestate 388 delle ore richieste e pagata dall'azienda la corrispondente somma per 412 ore, gravasse sul medico l'onere di provare l'effettivo svolgimento delle ulteriori ore di sostituzione. Nel ricorso per cassazione il medico ha dedotto: violazione dell'art. 21, commi 4, 5 e 6, dell'A.C.N.; violazione di ulteriori disposizioni dell'A.C.N. e dell'art. 2697 c.c.; violazione della disciplina sindacale e dell'art. 23 l. n. 300/1970; violazione dell'art. 4, comma 9, l. n. 412/1991 e dell'art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; violazione degli artt. 101, 112 e 345 c.p.c.; nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 161 c.p.c. In sostanza sosteneva che fosse sufficiente la comunicazione mensile del nominativo del sostituto e del numero di ore, senza ulteriori prove, e che la corte territoriale avesse introdotto una questione nuova sulla prova, non prevista dalla disciplina applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 21, commi 4-6, dell'A.C.N. non imponga all'azienda sanitaria di pagare automaticamente quanto richiesto dal medico sulla sola base della comunicazione mensile, ma consenta invece di verificare la debenza effettiva delle somme pretese e quindi la prova dell'effettivo svolgimento delle ore di sostituzione. Ha inoltre escluso che vi fossero vizi processuali o motivazionali, osservando che la contestazione della debenza per le ulteriori ore era già presente nell'opposizione a decreto ingiuntivo e che il giudice di merito aveva correttamente applicato il criterio dell'onere della prova, reputando insufficiente la sola comunicazione del medico alla azienda sanitaria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la resistente è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21, commi 4, 5 e 6, A.C.N. 29 luglio 2009 per i pediatri di libera scelta
comma 6: «Entro il mese successivo l’Azienda provvede al pagamento di quanto dovuto al medico pediatra sostituito sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale, aumentato del 50% se il sostituto è specialista in pediatria o disciplina equipollente nella disposizione dell’A.C.N.»
Il pagamento è dovuto solo di quanto effettivamente spettante, sicché l'azienda sanitaria può verificare la debenza e contestare l'effettivo svolgimento delle sostituzioni; la mera comunicazione del medico non obbliga al pagamento automatico.
Il giudice di merito ha ritenuto che spettasse al creditore dimostrare i fatti costitutivi del diritto al rimborso, cioè l'effettivo numero di ore di sostituzione non contestate e non già riconosciute.
art. 39 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la Corte ha escluso che la disciplina della materia sindacale potesse essere estesa alla diversa fattispecie del rimborso per sostituzioni dei pediatri di libera scelta.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla materia sindacale; la Corte ha affermato l'inconferenza del richiamo per la radicale diversità della fattispecie.
art. 4, comma 9, l. n. 412/1991
Richiamato dal ricorrente senza successo; la Corte non ha ravvisato applicabilità della disciplina invocata alla controversia in esame.
art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente senza incidenza sulla decisione, poiché riferito a un diverso contesto normativo.
Le censure sono state ritenute infondate perché la questione della ripartizione dell'onere della prova e della contestazione della debenza era già presente nel giudizio di merito, senza introduzione di questioni nuove o violazioni del contraddittorio o del divieto di nova.
art. 111 Cost.
La denuncia di nullità per difetto di motivazione è stata respinta, poiché la sentenza d'appello conteneva una motivazione chiara sulla prova e sull'onere probatorio.
Richiamati per asserita nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio.
art. 97 Cost.
È stato evocato dalla Corte per rafforzare l'interpretazione che esclude il pagamento automatico, essendo incompatibile con i principi di buon andamento amministrativo un obbligo di pagamento senza verifica della debenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una disposizione collettiva prevede il pagamento di quanto "dovuto", l'ente tenuto al pagamento può verificare la reale esistenza e l'entità della prestazione resa, e non è obbligato a corrispondere automaticamente quanto richiesto sulla sola base di una comunicazione unilaterale.
- Se il diritto al compenso o al rimborso dipende dall'effettivo svolgimento di un'attività, l'onere di provarne i fatti costitutivi grava su chi ne invoca il pagamento, anche se abbia già trasmesso all'ente una comunicazione formale prevista dal contratto collettivo.
- La contestazione della debenza di una quota della somma richiesta in sede monitoria, formulata nell'atto di opposizione, consente al giudice di merito di riesaminare integralmente la prova del credito senza che ciò integri una questione nuova o una violazione del contraddittorio.
- Il richiamo a discipline speciali o a precedenti relativi ad ambiti diversi non è idoneo a sovvertire la ripartizione dell'onere probatorio quando la fattispecie concreta presenti una regolamentazione distinta e un diverso presupposto del pagamento.
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