Cassazione Civile, Ordinanza n. 03408/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente di sostegno immessa in ruolo ai sensi della legge n. 107/2015, che chiedeva di essere ammessa al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2016/2017, nonostante il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno previsto dalla disciplina di settore. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice, ritenendo che il quinquennio dovesse essere computato includendo anche il servizio pre-ruolo svolto su posto di sostegno, in quanto l'esclusione di tale anzianità contrasterebbe con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta disparità di trattamento non obiettivamente giustificate tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato. Con l'unico motivo di ricorso, le amministrazioni hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 127 d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell'Accordo Quadro, sostenendo che la norma non sarebbe discriminatoria perché la permanenza quinquennale sul sostegno sarebbe giustificata dall'esigenza di stabilità del corpo docente specializzato, indispensabile per l'integrazione degli alunni con disabilità e per il loro diritto allo studio. La controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il proprio precedente orientamento secondo cui, in materia di mobilità scolastica, il vincolo quinquennale per il passaggio da posto di sostegno a posto comune deve essere considerato già maturato computando anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno svolti in preruolo, perché tali periodi corrispondono alla medesima prestazione lavorativa e la diversa disciplina sarebbe incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e le amministrazioni ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, richiamando il meccanismo della prenotazione a debito.
Norme richiamate
La disposizione sul vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno va intesa nel senso che il quinquennio comprende anche il servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno, ai fini del passaggio al posto comune.
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Impone di evitare disparità di trattamento non obiettivamente giustificate tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato; la disciplina nazionale non può escludere il computo del servizio pre-ruolo se svolto nella medesima funzione.
È richiamata come base dell'immissione in ruolo della docente interessata dalla controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non trova applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel settore della mobilità scolastica, il vincolo temporale richiesto per il passaggio da sostegno a posto comune deve essere calcolato tenendo conto anche del servizio pre-ruolo svolto sulla medesima tipologia di posto, quando la prestazione lavorativa sia sostanzialmente identica.
- Una disciplina che escluda il computo dell'anzianità di servizio pre-ruolo, a parità di mansioni svolte, può confliggere con la clausola di non discriminazione prevista dall'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato.
- L'esigenza organizzativa di stabilità del personale non basta, da sola, a giustificare una disparità di trattamento se la prestazione resa in preruolo è omogenea a quella resa in ruolo.
- Le amministrazioni dello Stato, quando agiscono con prenotazione a debito, non sono soggette al raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto dell'impugnazione.
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