Cassazione Civile, Ordinanza n. 03415/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore pubblico)
La controversia
Un docente aveva chiesto al dirigente scolastico di fruire di un giorno di ferie per motivi personali, al fine di partecipare a un'udienza davanti al Tribunale di Terni in una causa di lavoro che lo riguardava. La richiesta era stata respinta dall'istituto scolastico. Il docente aveva quindi impugnato il provvedimento sostenendo che la disciplina introdotta dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, L. n. 228/2012 riguardasse le ferie in senso stretto e non i giorni di ferie richiesti per motivi personali, che a suo dire sarebbero assimilabili ai permessi retribuiti previsti dal CCNL del comparto scuola; pertanto, secondo il ricorrente, restava applicabile la disciplina contrattuale che consentiva fino a sei giorni di ferie per motivi personali, con autocertificazione e senza le condizioni previste dalla legge per le ferie annuali. Il ricorso per cassazione denunciava quindi violazione e falsa applicazione delle norme legali e contrattuali indicate, censurando l'interpretazione della Corte d'appello che aveva ritenuto inderogabile il regime legale delle ferie del personale docente e disapplicabile la clausola contrattuale difforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che ferie e permessi sono istituti distinti, come confermato dalla diversa disciplina contrattuale, e che il fatto che il contratto collettivo valorizzi eccezionalmente le ragioni personali per cui possono essere richieste ferie non trasforma tali giornate in permessi. Poiché nel caso concreto la richiesta riguardava un giorno di ferie e non un permesso, trovava applicazione il regime inderogabile stabilito dall'art. 1, comma 54, L. n. 228/2012, con conseguente disapplicazione, ex comma 56, delle clausole contrattuali incompatibili, inclusa quella invocata dal docente. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1, commi 54, 55 e 56, L. n. 228/2012
Il comma 54 disciplina in modo inderogabile il regime delle ferie del personale docente; il comma 56 prevede che le clausole dei contratti collettivi difformi siano disapplicate. La disciplina legale prevale quindi sulla previsione contrattuale incompatibile.
art. 15, comma 2, CCNL Comparto Scuola 2007
La clausola contrattuale che consente fino a sei giorni di ferie per motivi familiari e personali, con autocertificazione, è ritenuta incompatibile con la disciplina legale sopravvenuta e quindi disapplicabile nella parte difforme.
art. 13, comma 9, CCNL Comparto Scuola 2007
La previsione contrattuale richiamata dal ricorrente non consente di elidere il diverso e inderogabile regime legale delle ferie del personale docente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro del personale docente, ferie e permessi sono istituti distinti e non possono essere assimilati sulla sola base della finalità personale della richiesta.
- Quando una norma di legge disciplina in modo inderogabile il regime delle ferie e prevede la disapplicazione delle clausole collettive difformi, la previsione del contratto collettivo incompatibile non può essere applicata.
- La qualificazione della domanda del lavoratore come richiesta di ferie, e non di permesso, è decisiva per individuare il regime giuridico applicabile e le condizioni di fruizione.
- La specialità della disciplina legale delle ferie del personale docente prevale sulla regolazione contrattuale precedente o difforme, anche se questa preveda un numero limitato di giornate per motivi personali.
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