Cassazione Civile, Ordinanza n. 03400/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente inquadrato nel V livello CCNL aveva chiesto l'accertamento del demansionamento a decorrere dall'1 aprile 2018, con condanna della società alla reintegrazione nelle mansioni equivalenti e al risarcimento del danno alla professionalità. I giudici di merito avevano ritenuto che le mansioni concretamente svolte fossero inferiori, riconducibili al III livello, valorizzando l'assenza di autonomia, di funzioni di coordinamento e di elevate conoscenze specialistiche, oltre alla durata triennale della dequalificazione e all'innovazione tecnologica del settore. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente confrontato fatti e declaratorie contrattuali, travisando il contenuto delle mansioni e la corretta lettura del V livello; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1223, 2103 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., contestando sia la prova del danno alla professionalità sia il criterio equitativo di liquidazione, ritenuto eccessivo rispetto ai parametri normalmente adottati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente applicato il metodo di confronto tra mansioni concrete e declaratorie contrattuali, escludendo i tratti qualificanti del V livello e ricondendo le attività svolte al III livello. Ha inoltre confermato la prova presuntiva del danno non patrimoniale da demansionamento, ricavata dalla qualità delle mansioni, dalla durata e reiterazione della dequalificazione e dalla rapidità dell'evoluzione tecnologica del settore. Quanto alla liquidazione equitativa, l'importo di euro 1.000,00 mensili è stato giudicato sorretto da motivazione non illogica né sproporzionata. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
La norma è richiamata come parametro per valutare la correttezza dell'adibizione del lavoratore alle mansioni e per accertare il demansionamento mediante confronto tra attività svolte e inquadramento contrattuale.
È richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio, sia quanto all'allegazione delle mansioni sia quanto alla prova del danno da dequalificazione, che grava sul lavoratore ma può essere fornita anche per presunzioni.
È evocato dalla ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte rileva che tali censure, nella sostanza, investono il giudizio di fatto e sono inammissibili se non individuano uno specifico fatto decisivo omesso.
È richiamato quale norma sul risarcimento del danno, nella parte in cui la ricorrente contesta la quantificazione del pregiudizio professionale.
Le censure vengono ricondotte alla violazione di legge e al vizio motivazionale; la Corte osserva che, per il vizio ex n. 5, occorre l'indicazione del fatto storico decisivo non esaminato.
È richiamato come base procedurale del provvedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per accertare un demansionamento, il giudice di merito deve seguire un percorso in tre fasi: accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie del contratto collettivo applicabile e raffronto tra i due dati al fine di verificare la corrispondenza o meno delle attività assegnate al livello rivendicato.
- La censura di violazione di legge non può tradursi in una mera contestazione della ricostruzione fattuale o della valutazione delle prove operata dal giudice di merito; se la doglianza investe in sostanza il fatto, occorre dedurre nei termini rigorosi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. uno specifico fatto storico, decisivo e non esaminato.
- Nel giudizio sul demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile quando la dequalificazione determini una grave lesione di diritti costituzionalmente protetti; la prova può essere anche presuntiva, desunta dalla durata, dalla reiterazione del comportamento, dalla qualità e quantità delle mansioni, dalla professionalità coinvolta e dalle modalità di reimpiego del lavoratore.
- La liquidazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo se manchi del tutto di giustificazione, sia fondata su criteri incongrui o contraddittori, oppure produca un risultato manifestamente sproporzionato rispetto al caso concreto.
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