Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03345/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la reiterazione di contratti a termine nel settore AFAM e la domanda risarcitoria proposta dal docente per abuso nella successione dei rapporti a tempo determinato. La Corte d'appello aveva ritenuto superata la soglia temporale rilevante anche al netto delle supplenze temporanee e, non essendo intervenuto un piano straordinario di assunzioni per il personale AFAM, aveva riconosciuto il risarcimento applicando i criteri dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che non fosse stata valutata l'intervenuta immissione in ruolo del docente, emersa nelle difese di appello e idonea, secondo la giurisprudenza, a sanare l'abuso e a escludere il danno risarcibile; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione di varie norme sostanziali e processuali, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto condannare al risarcimento senza verificare preliminarmente se il docente fosse stato immesso in ruolo e, quindi, se l'utilità fosse stata già conseguita in forma specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'immissione in ruolo del lavoratore può costituire misura satisfattiva idonea a escludere il diritto al c.d. danno eurounitario, ma solo se collegata causalmente alla reiterazione abusiva dei contratti a termine, in particolare quando avvenga in forza di specifiche previsioni di stabilizzazione o di percorsi riservati al personale precario vittima dell'abuso. Ha osservato che l'avvenuta assunzione in ruolo del docente era un fatto pacifico e potenzialmente decisivo, da valutare anche d'ufficio, e che la Corte d'appello avrebbe dovuto accertarne la capacità satisfattiva o meno, considerando le ragioni dell'immissione in ruolo e il nesso con i precedenti contratti a termine nel regime AFAM. Poiché tali accertamenti non erano stati svolti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, qui individuato nell'intervenuta immissione in ruolo del docente.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come base del motivo di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione al riparto dell'onere probatorio sulla posizione del docente e sulla sanatoria dell'abuso.

  • Direttiva 1999/70/CE

    richiamata come parametro eurounitario in tema di abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    richiamata quale disciplina eurounitaria contro l'abuso dei contratti a termine.

  • artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994

    invocati dal ricorrente nel quadro normativo del personale scolastico/AFAM e delle supplenze.

  • art. 4 della legge n. 124 del 1999

    richiamato nel sistema delle supplenze e della disciplina del reclutamento.

  • art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001

    richiamato in relazione ai limiti di durata dei contratti a termine.

  • art. 10, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001

    richiamato in relazione al regime delle supplenze nel settore pubblico.

  • art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato con riferimento al lavoro a termine nel pubblico impiego privatizzato e alle conseguenze dell'illegittimità.

  • art. 1, commi 95-132, della legge n. 107 del 2015

    richiamata come disciplina di stabilizzazione del personale precario, valorizzata dalla giurisprudenza in tema di efficacia sanante dell'immissione in ruolo.

  • art. 1175 c.c.

    invocato tra le norme violate, nel contesto dei doveri di correttezza nel rapporto.

  • art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010

    richiamato dalla Corte territoriale quale criterio di liquidazione del risarcimento per abuso nella reiterazione del termine.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    richiamato come base del potere-dovere del giudice di appello di acquisire e verificare d'ufficio il fatto decisivo dell'immissione in ruolo.

Massime di principio

  • Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore può costituire misura satisfattiva idonea a elidere il diritto al risarcimento del danno eurounitario, ma solo se è causalmente ricollegabile all'abuso subito.
  • L'effetto sanante della stabilizzazione non dipende esclusivamente dall'esistenza di un piano straordinario di assunzioni: ciò che rileva è la riconducibilità dell'assunzione a percorsi o previsioni dirette a stabilizzare il personale precario vittima dell'abuso.
  • L'immissione in ruolo, quando pacifica o comunque emergente dagli atti, costituisce fatto potenzialmente decisivo e deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, specie se può incidere sull'esistenza stessa del danno ancora risarcibile.
  • Ai fini della tutela contro l'abuso del contratto a termine nel settore pubblico, il giudice deve verificare non solo la durata e la reiterazione dei rapporti, ma anche se il lavoratore abbia successivamente conseguito in forma specifica l'utilità sostitutiva del bene della vita perduto.
  • Se manca l'accertamento sulla natura e sulle ragioni della stabilizzazione, non è possibile affermare automaticamente il diritto al risarcimento per il solo superamento della durata massima dei contratti a termine.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.