Cassazione Penale, Sentenza n. 16302/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
DHL contestava l'ordinanza del 19/07/2021 che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP del 16/06/2021, relativo a ipotesi di illecito amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (art. 25-quinquiesdecies) con presunto reato presupposto di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. L'accusa sosteneva che DHL avesse utilizzato fatture emesse dal Consorzio Industria dei Servizi (IDS) per fittizi contratti di appalto, mentre di fatto sussisteva una somministrazione illecita di manodopera tramite cooperative consorziate, con conseguente indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni IVA e detrazioni IVA indebitamente riportate (importo complessivo per 2017-2020 indicato in circa € 20.748.948,41). DHL ha impugnato sostenendo, tra l'altro, l'assenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato, la neutralità fiscale della qualificazione contrattuale (nessun vantaggio IVA concreto), la genuinità degli appalti/ruolo legittimo del consorzio e la mancanza dei presupposti del sequestro (assenza di profitto e di periculum).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato o inammissibile nei punti nuovi e ha confermato la correttezza dell'orientamento del Tribunale del Riesame. I giudici di legittimità hanno ritenuto adeguatamente motivato il convincimento del tribunale cautelare in ordine al fumus del reato: dagli elementi investigativi (verifiche Agenzia delle Entrate, intercettazioni, mail, perquisizioni, documentazione "swot" interna) emergeva un modello operativo tale da far ritenere simulato il contratto di appalto e realizzata una somministrazione illecita di manodopera, con conseguente indetraibilità dell'IVA detratta. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza (nazionale e comunitaria) secondo cui, in presenza di interposizione illecita di manodopera e di evidenze che permettono di ritenere che il contribuente conosceva o doveva conoscere l'evasione a monte, la detrazione IVA può essere negata e le fatture valutate come "operazioni inesistenti" ai fini penali. Anche le censure sulla mancata indicazione del periculum sono state ritenute inammissibili o infondate per non essere state sollevate nel rito cautelare. Conseguenza pratica: confermato il sequestro preventivo e ritenuta sussistibile l'ipotesi di reato e la responsabilità aziendale prospettata.
Norme richiamate
art. 2; art. 1, comma 1, lett. b)
La Corte ha confermato che il delitto di dichiarazione fraudolenta (art. 2) comprende l'uso di fatture relative a operazioni inesistenti sia dal profilo oggettivo sia soggettivo; gli "elementi passivi fittizi" ai sensi dell'art. 1, lett. b) sono le voci di costo che partecipano alla determinazione del reddito/basi imponibili e la loro fittizietà può giustificare la negazione della detrazione IVA e la configurabilità del reato
La responsabilità amministrativa dell'ente è ipotizzabile quando il reato presupposto (qui art. 2 d.lgs. 74/2000) è commesso da soggetti apicali nell'interesse o a vantaggio della società; ciò giustifica misure cautelari patrimoniali finalizzate alla confisca del profitto
art. 19; art. 21, comma 7
Principi fiscali: il diritto alla detrazione IVA presuppone l'effettuazione di un'operazione; in caso di fatture per operazioni inesistenti l'imposta è dovuta ma la detrazione è preclusa; questo orientamento è richiamato dalla Corte per sostenere l'indetraibilità dell'IVA nel caso di appalto simulato
d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
art. 29 (disciplina appalto/somministrazione); art. 18 (divieto interposizione di manodopera)
La giurisprudenza richiede che, per parlare di genuino appalto, l'appaltatore debba avere autonoma organizzazione, impiego di propri mezzi e potere direttivo sul personale; l'assenza di ciò e il pieno esercizio da parte del committente del potere direttivo-organizzativo sono indici di somministrazione illecita/interposizione illecita di manodopera
Direttiva 2006/112/CE e giurisprudenza Corte di Giustizia
artt. 167 e ss.; sentenze C-94/19, C-458/12
Secondo la Corte UE il diritto alla detrazione può essere negato quando risulti, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza della partecipazione a un'evasione a monte; la Corte di Cassazione richiama questi principi per confermare l'applicabilità della negazione della detrazione nel caso di frode
Norma sulle misure cautelari reali: per disporre sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorrono fumus e periculum; la Corte richiama l'obbligo di motivazione ma dichiara inammissibili per Cassazione censure nuove non sollevate in sede di riesame
artt. 1704, 1705, 1676, 2602 ss.
Richiamate nella difesa per argomentare la legittimità delle posizioni contrattuali (consorzio, appalto, mandato); la Corte però ritiene che gli accertamenti di fatto sul concreto potere direttivo fossero prevalenti e non attutiti dalle sole argomentazioni civilistiche formali
Massime di principio
- La qualificazione tra appalto genuino e somministrazione (o interposizione) si basa sul concreto esercizio del potere di direzione e organizzazione: se è il committente a esercitarlo, il rapporto è sospetto e le fatture dell'intermediario possono essere considerate soggettivamente inesistenti
- Se emergono elementi oggettivi che dimostrano che il committente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione a monte (es. email, direttive operative, finanziamenti ai fornitori, "tariffe fuori mercato"), il diritto alla detrazione IVA può essere negato e sussiste il fumus per reati tributari
- In sede cautelare reale la verifica probatoria è più ampia ma la Cassazione sindaca solo vizi di diritto o vizi motivazionali radicali: ricostruzioni alternative dei fatti non sono ammesse se non sollevate al giudice del merito
- Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorrono sia il fumus sia il periculum (rischio di dissipazione o compromissione del patrimonio) e la motivazione deve essere specifica; tuttavia le relative contestazioni procedurali devono essere tempestivamente dedotte nel rito cautelare
- L'utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti può integrare responsabilità penale dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 quando i reati presupposti siano commessi da soggetti apicali nell'interesse dell'ente
- Per le imprese: mantenere prove concrete dell'autonomia organizzativa degli appaltatori (mezzi, organico, decisioni di gestione), evitare interferenze operative e finanziarie che possano essere interpretate come controllo sul personale e garantire tariffe compatibili con la regolarità contributiva/fiscale dei fornitori per ridurre il rischio di contestazioni
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16262/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16265/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16266/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16268/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2022 del 28/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →