Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputato ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: (1) inosservanza o errata applicazione degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis, comma 5, c.p.p. in relazione al rigetto della domanda di messa alla prova; (2) manifesta illogicità della motivazione relativa al rigetto della stessa domanda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto contro un provvedimento non immediatamente impugnabile. Si è richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 33216/2016, Rigacci) secondo la quale l'ordinanza di rigetto della sospensione del procedimento con messa alla prova non è impugnabile autonomamente ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado (art. 58 c.p.p.), mentre l'art. 464-quater, comma 7, c.p.p. va interpretato come riferito solo al provvedimento che dispone la sospensione in accoglimento della domanda. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Il provvedimento è stato deciso il 30 marzo 2022.
Norme richiamate
art. 168-bis cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti della messa alla prova; dalla decisione non emerge che sia stata travisata la norma, bensì che il gravame era inammissibile per motivo procedurale.
art. 464-bis cod. proc. pen., comma 5
Richiamato dal ricorrente come norma procedurale connessa alla messa alla prova; la Corte non ha esaminato il merito dell'applicazione di tale norma perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 58 cod. proc. pen.
La norma che disciplina l'impugnazione della sentenza di primo grado e che, secondo la giurisprudenza citata, rende appellabile l'ordinanza di rigetto della messa alla prova solo unitamente alla sentenza di primo grado.
art. 464-quater cod. proc. pen., comma 7
Predisposizione del ricorso per cassazione nei casi di sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte interpreta questo comma nel senso che il ricorso per cassazione è esperibile soltanto contro il provvedimento che abbia disposto la sospensione (cioè in accoglimento), non contro l'ordinanza che rigetta la domanda.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di Euro 3.000,00.
Cass. SS.UU., sentenza n. 33216 del 31/03/2016 (Rigacci, Rv. 267237)
Giurisprudenza di legittimità richiamata come principio vincolante: l'ordinanza di rigetto della messa alla prova non è impugnabile autonomamente e va impugnata con l'appello alla sentenza di primo grado.
Massime di principio
- L'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è impugnabile autonomamente in Cassazione: il rimedio va esercitato unitamente all'impugnazione della sentenza di primo grado (art. 58 c.p.p.).
- Se il giudice accoglie la richiesta e dispone la sospensione con messa alla prova, quel provvedimento è cassabile; se la respinge, la decisione va contestata nell'ambito dell'appello sulla sentenza definitiva.
- Eccepire violazioni di norme sostanziali o vizi di motivazione riguardanti il rigetto della messa alla prova tramite ricorso immediato in Cassazione comporta il rischio di inammissibilità per difetto di impugnabilità autonoma.
- In caso di ricorso inammissibile è possibile essere condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende: valutare attentamente la fondatezza e l'ammissibilità dell'impugnazione prima di proporla.
- Nelle situazioni analoghe è opportuno concertare con il difensore la strategia processuale: o attendere la sentenza di primo grado per impugnare unitamente il rigetto della messa alla prova, o, se vi sono esigenze urgenti, valutare strumenti interlocutori eventualmente disponibili nel singolo caso.
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