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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16262/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/02/2021 emessa ex art.444 c.p.p. in relazione al reato previsto dall'art.187, comma 8, c.d.s. Il ricorrente censura l'illegittimità della confisca perché il G.I.P. non avrebbe motivato l'applicazione della sanzione accessoria e lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la confisca del veicolo è prevista come obbligatoria dal combinato disposto degli artt.187, comma 8, e 186, comma 7, c.d.s., e, dato che il giudice ha accertato la proprietà del veicolo in capo all'imputato, la statuizione non richiede motivazione discrezionale. Quanto alla non menzione, la Corte osserva che la sentenza emessa ex art.444 c.p.p. non è suscettibile di iscrizione nel casellario giudiziale, quindi l’obiezione è infondata. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 8, codice della strada

    art. 187, comma 8, c.d.s.

    La confisca del veicolo è prevista come sanzione amministrativa accessoria obbligatoria quando ricorrono le ipotesi previste: se il veicolo è di proprietà dell'imputato, la misura è imposta dalla legge e non soggetta a discrezionalità motivazionale

  • art. 186, comma 7, codice della strada

    art. 186, comma 7, c.d.s.

    Collegato all'art.187 per rendere obbligatoria la confisca in caso di specifiche violazioni (es. guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti), confermando l'obbligo legale della misura

  • art. 444, codice di procedura penale

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) non è suscettibile di iscrizione nel casellario giudiziale; pertanto il beneficio della "non menzione" non è rilevante rispetto a tali pronunce

Massime di principio

  • Quando la legge prevede la confisca come misura obbligatoria (per es. combinato disposto artt.187(8) e 186(7) c.d.s.) e il veicolo è di proprietà dell'imputato, il giudice non esercita discrezionalità che richieda motivazione aggiuntiva.
  • Le contestazioni riguardanti la "non menzione" sono inapplicabili alle sentenze emesse ex art.444 c.p.p., poiché tali pronunce non vengono iscritte nel casellario giudiziale.
  • Per impugnare efficacemente una confisca obbligatoria è necessario dimostrare l'assenza dei presupposti di legge (per esempio che il veicolo non sia di proprietà dell'imputato) o vizi nella applicazione normativa, non solo argomentare sulla pericolosità personale dell'imputato.
  • Nel ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento, le censure di merito sulla proporzionalità della sanzione o sulla personalità dell'imputato hanno scarse probabilità di successo se la normativa impone la misura in modo vincolante.

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