Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione (detenzione custodiale per 668 giorni) sostenendo la sussistenza di una causa ostativa per colpa grave. La Corte di Appello aveva ritenuto ostativa la condotta del ricorrente soprattutto per il silenzio tenuto in sede di interrogatorio di garanzia (tardiva indicazione dell'alibi) e per una interpretazione accusatoria di una intercettazione ambientale in carcere (riferimento a una "raccomandazione" e al "vitello grasso"). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio motivazionale, rilevando che il giudice dell'assoluzione aveva invece ritenuto plausibile l'alibi e la spiegazione alternativa dell'intercettazione e che, quindi, gli elementi indicati dalla Corte d'Appello erano stati neutralizzati o esclusi nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta per un nuovo esame. Ha ritenuto la motivazione della corte distrettuale contraddittoria e insufficiente, in quanto ha valorizzato elementi già disattesi dal giudice dell'assoluzione senza verificare il rapporto di causalità tra la condotta del ricorrente e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare. Ha inoltre richiamato la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n.188/2021 che esclude che l'esercizio del diritto al silenzio pregiudichi il diritto alla riparazione, riconoscendone immediata applicazione. In sintesi, la Cassazione ha ritenuto che il silenzio e la mera interpretazione sospettosa dell'intercettazione non siano di per sé idonei a escludere il diritto all'indennizzo senza un'adeguata prova del nesso causale con la custodia cautelare.
Norme richiamate
La norma esclude il diritto alla riparazione quando la detenzione sia stata causata da comportamento doloso o gravemente colposo del richiedente; la Corte richiede però che sussista un rapporto causale effettivo tra la condotta e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
«L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.»
Modifica immediatamente applicabile che tutela l'esercizio del diritto al silenzio; il silenzio non può essere usato di per sé per escludere il diritto all'indennizzo.
Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio
Fonte di indirizzo che ha motivato l'adeguamento legislativo nazionale volto a rafforzare la presunzione di innocenza e la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati.
Cass. sez. 3, n. 29967 del 2/4/2014 (Bertuccini) e giurisprudenza consolidata
Costante orientamento secondo cui la condotta colposa del richiedente impedisce la riparazione solo se essa abbia contribuito in modo apprezzabile alla formazione o al mantenimento del quadro indiziario che ha condotto alla custodia cautelare.
Cass. sez. 3, 45593 del 31/01/2017 (Benhassoun) e Cass. sez. 4, n.10793 del 19/12/2019 (Samiri Driss)
Principio che la colpa non può essere desunta da semplici elementi di sospetto; è necessario un nesso causale concreto tra condotta e misura cautelare.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma ed "ex ante" degli elementi probatori disponibili, diversa da quella del giudice penale nel merito.
- La mera scelta di avvalersi del diritto al silenzio non può, di per sé, precludere il diritto alla riparazione (soprattutto dopo il d.lgs. n.188/2021).
- Per escludere la riparazione per colpa grave occorre dimostrare che la condotta del richiedente abbia avuto un'effettiva incidenza causale sull'adozione o sul mantenimento della misura cautelare; semplici sospetti o interpretazioni alternative non bastano.
- Se il giudice del merito ha neutralizzato o escluso certi indizi (ad es. ritenendo plausibile un alibi), il giudice della riparazione non può valorizzarli nuovamente senza adeguata motivazione sul nesso causale.
- La valutazione temporale è rilevante: bisogna verificare se la condotta contestata è intervenuta prima dell'adozione della misura o ha contribuito al suo mantenimento; un comportamento omissivo che non ha inciso sulla prosecuzione della detenzione non è ostativo.
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