Cassazione Penale, Sentenza n. 16268/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva convalidato il sequestro probatorio dell'autoveicolo di proprietà del ricorrente, coinvolto in un sinistro stradale, nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 590-bis c.p. Il ricorrente deduceva difetto di motivazione sull'esigenza del sequestro e sugli estremi dell'incolpazione, la mancata allegazione del verbale di sequestro dei Carabinieri del 26/04/2021 e la generica enunciazione dell'imputazione (solo norma e data del fatto).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle ordinanze di riesame è limitato al vizio di violazione di legge; ha quindi valutato che non sussisteva carenza motivazionale assoluta. Pur essendo la motivazione concisa, essa indicava sufficientemente le finalità probatorie del sequestro (accertamento delle tracce, verifica funzionale e strutturale dei veicoli e dinamica del sinistro) e il nesso tra il bene sequestrato e la fattispecie di reato, ragion per cui il provvedimento era legittimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma del codice penale oggetto dell'incolpazione per lesioni personali stradali; la presenza di un veicolo coinvolto nel sinistro giustifica il sequestro probatorio per accertamenti tecnici.
art. 322-bis cod.proc.pen.
Limita il sindacato sulla legittimità delle misure reali in sede di riesame, richiamando la disciplina del riesame delle misure cautelari.
Riferimento alla competenza e all'ambito del riesame sulle misure cautelari reali; il controllo è limitato alla verifica di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen.
Definisce i motivi di ricorso per cassazione comprendendo errores in iudicando e in procedendo; qui utilizzato per delimitare il controllo della motivazione in sede di impugnazione.
art. 125, comma 3 cod.proc.pen.
Richiama la nullità per la mancanza assoluta della motivazione; la Corte ha ritenuto che qui non ricorresse tale nullità in quanto la motivazione, seppur concisa, non era meramente apparente.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sugli atti di riesame relativi a misure reali è limitato alla verifica di violazione di legge: le censure devono dimostrare la completa assenza o mera apparenza della motivazione per essere fondate.
- La motivazione del decreto di sequestro è valida anche se concisa, purché specifichi, anche in termini sintetici o impliciti, le finalità probatorie perseguite e il nesso tra il bene sequestrato e la fattispecie di reato.
- Quando il bene sequestrato è un veicolo coinvolto in un sinistro, la relazione tra il veicolo e l'evento lesivo può rendere "autoevidenti" le ragioni probatorie del sequestro (verifiche tecniche, tracce, dinamica), riducendo l'onere motivazionale formale.
- L'assenza della copia del verbale di sequestro nei documenti prodotti non è automaticamente decisiva: occorre dimostrare che tale mancanza abbia effettivamente determinato una nullità o impedito l'esercizio del diritto di difesa.
- La difesa che contesta il sequestro dovrebbe mirare a spiegare concretamente perché il sequestro non è necessario, ùnproporzionato o non collegato alle specifiche esigenze probatorie, non limitandosi a censure generiche sulla motivazione.
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