Cassazione Penale, Sentenza n. 16265/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la condanna della Corte d'appello di Bologna per il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 con applicazione della recidiva specifica infraquinquennale. Si deduce errore di fatto perché la Corte avrebbe ritenuto che la questione relativa alla disapplicazione della recidiva fosse stata devoluta solo in sede di legittimità e non in appello; si deduce errore percettivo per la mancata considerazione, da parte della Corte di cassazione, della memoria difensiva (inviata via PEC il 22/06/2020) che documentava la revoca di due precedenti condanne (Tribunale di Ravenna) relative a reati poi depenalizzati (d.lgs. 8/2016), circostanza che avrebbe eliminato il presupposto per l'aggravante della recidiva e quindi reso estinto o prescrittibile il reato.
La decisione
Il giudizio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la prima censura (sull'interpretazione dei motivi di appello) fosse in realtà una questione di valutazione giurisdizionale non sindacabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis, e che la questione relativa alla disapplicazione della recidiva era coperta da giudicato per difetto di censura in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.). Quanto alla memoria depositata via PEC e agli atti di revoca delle precedenti condanne, la Corte ha ritenuto che la mancata considerazione non fosse un errore percettivo rilevante ai sensi dell'art. 625-bis, anche perché la decisione di merito era irrevocabile sul punto e la depenalizzazione poteva essere rilevata dalla Corte indipendentemente dall'esibizione della revoca; pertanto il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Strumento limitato a correggere errori materiali o errori di fatto relativi agli atti interni della Corte di cassazione; non ammette il riesame di valutazioni giuridiche o di diritto e di merito come l'interpretazione delle doglianze di appello.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Limite alle questioni valutabili in cassazione: le questioni non dedotte in appello non possono essere proposte per la prima volta in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto la disapplicazione della recidiva coperta da giudicato per difetto di censura.
art. 597, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto all'obbligo di valutazione d'ufficio delle circostanze nel giudizio di appello; la Corte ha osservato che la questione avrebbe dovuto essere affrontata in appello se adeguatamente devoluta.
Riferimento al termine di estinzione/prescrizione: il ricorrente invocava la prescrizione anteriore alla sentenza d'appello subordinando la declaratoria di estinzione all'esclusione della recidiva.
Norma sostanziale contestata in relazione alla condanna; la recidiva specifica infraquinquennale è stata applicata dalla Corte d'appello.
art. 2, comma 1-bis l. 638/1983 e d.lgs. 8/2016
Rilevata la depenalizzazione di talune fattispecie che costituivano i precedenti; la revoca delle condanne (ordinanza Tribunale di Ravenna) è stata prodotta, ma la Corte ha ritenuto che tale circostanza non elimini il limite derivante dal giudicato formatosi per difetto di censura in appello.
Richiamato in relazione alla memoria difensiva depositata via PEC: la Corte ha giudicato l'omissione di considerarla non rilevante ai fini dell'art. 625-bis, dato il quadro di giudicato e i limiti di ammissibilità del rimedio.
Richiamato solo in relazione alla nomina a sostituto processuale dell'avvocato che ha assistito in udienza; non incide sulla decisione di ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali o errori di fatto inerenti agli atti interni della Corte di cassazione; non serve a riesaminare valutazioni di diritto o di merito.
- Questioni non dedotte in appello sono in genere precluse in cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.); per poter far valere la disapplicazione di un'aggravante occorre che la questione sia adeguatamente devoluta al giudice d'appello.
- La produzione in cassazione di provvedimenti che revocano precedenti condanne per reati depenalizzati può essere rilevante, ma non supera il limite del giudicato: se la questione è rimasta incontestata in appello, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
- Per ottenere che venga valutata l'estinzione o la prescrizione del reato in relazione a revoche di precedenti, è necessario sollevare la questione tempestivamente (in appello e/o in primo grado) e documentarla nei termini processuali, altrimenti il rimedio in cassazione o straordinario risulta inammissibile.
- Se si ritiene che la Corte di cassazione abbia omesso di considerare un atto prodotto in tempo utile, va valutato se tale omissione costituisca davvero un errore percettivo/materiale rilevante ai sensi dell'art. 625-bis oppure una valutazione non sindacabile perché attinente a questioni di diritto o di merito.
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