Cassazione Civile, Ordinanza n. 27093/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 notificata nel 2017, fondata su cartelle di pagamento relative a crediti tributari notificati nel 2002. In primo grado il contribuente aveva ottenuto ragione per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti richiamati; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo applicabile la prescrizione decennale per l'IRPEF e valorizzando due intimazioni di pagamento notificate nel 2012 come atti interruttivi. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione degli artt. 2943, 2946 e 2948 n. 4 c.c. e dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la prescrizione andasse distinta tra credito capitale, soggetto a termine decennale, e accessori (sanzioni e interessi), soggetti a termine quinquennale, e che le intimazioni del 2012 fossero intervenute quando il termine risultava già maturato, quindi inidonee a interromperlo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ma ha corretto ex art. 384, ult. comma, c.p.c. la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto che la CTR avesse errato nel fondare tutto sulla sola prescrizione decennale, senza distinguere tra capitale e accessori; nondimeno ha confermato il dispositivo perché, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del 2017, non era maturata né la prescrizione decennale per l'IRPEF in linea capitale né quella quinquennale per gli accessori. La Corte ha chiarito che le intimazioni del 2012, pur notificate dopo la maturazione della prescrizione sui crediti già cristallizzati, erano atti tipici e immediatamente lesivi che avrebbero dovuto essere impugnati tempestivamente; la loro mancata contestazione ha determinato un nuovo consolidamento della pretesa e la decorrenza ex novo della prescrizione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con anche l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla interruzione della prescrizione; la Corte afferma che la mancata impugnazione dell'atto tipico non consente di evitare il consolidamento della pretesa e l'effetto sul decorso del termine
indicato come termine prescrizionale decennale per il credito erariale in linea capitale
indicato come termine prescrizionale quinquennale per interessi e accessori periodici
richiamato quale fonte del termine quinquennale per le sanzioni tributarie
interpretato nel senso che elenca in modo tassativo, ma estensibile in presenza di determinate condizioni, gli atti autonomamente impugnabili dinanzi al giudice tributario; gli atti tipici immediatamente lesivi vanno impugnati tempestivamente
l'intimazione di pagamento è qualificata come atto tipico e immediatamente lesivo, assimilabile all'avviso di mora, autonomamente impugnabile
richiamato per affermare la giurisdizione tributaria sulla controversia
richiamato per affermare la necessità dell'interesse ad agire/impugnare contro l'atto lesivo
utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 24 Cost.
citato nel quadro dell'interpretazione estensiva dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 a tutela del contribuente
art. 53 Cost.
citato nel quadro dell'interpretazione estensiva dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992
art. 97 Cost.
citato quale parametro di buon andamento della pubblica amministrazione nella lettura estensiva dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Massime di principio
- Nel processo tributario gli atti autonomamente impugnabili individuati dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 hanno natura tassativa quanto alle categorie di atti, ma la norma può essere interpretata estensivamente in presenza di atti immediatamente lesivi non nominativamente contemplati.
- L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 è un atto tipico e autonomamente impugnabile; se il contribuente intende far valere la prescrizione già maturata, deve impugnarla tempestivamente, altrimenti la pretesa si consolida ulteriormente.
- In materia di crediti tributari occorre distinguere tra capitale, sanzioni e accessori: il capitale dell'IRPEF è soggetto a prescrizione decennale, mentre sanzioni e interessi seguono rispettivamente il termine quinquennale previsto dalla legge.
- La mancata impugnazione di un atto tipico immediatamente lesivo non elimina l'interesse ad agire contro l'atto successivo, ma impedisce di negare l'effetto di consolidamento della pretesa e la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale ex novo.
- Quando il dispositivo della sentenza di merito è corretto, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione ai sensi dell'art. 384, ult. comma, c.p.c. senza cassare con rinvio.
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