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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07550/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società l’omesso versamento di ritenute su maggiori compensi corrisposti ai dipendenti per gli anni 2004 e 2005, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza fondato su verbale ispettivo INPS. La società impugnava gli atti deducendo: insussistenza dei presupposti fattuali delle contestazioni, errata interpretazione della disciplina sulle indennità di trasferta e prescrizione del credito erariale. In Cassazione venivano proposti tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per errata/intestazione contenente dati di una causa diversa, con violazione delle norme sulla motivazione della sentenza tributaria; 2) violazione delle norme sulla rappresentanza processuale dell’ufficio finanziario e sulla legittimazione a proporre appello, assumendo la mancanza di valida delega del sottoscrittore dell’atto di appello; 3) violazione delle regole sulla prova documentale e del Codice dell’amministrazione digitale, sostenendo l’inesistenza/nullità/inefficacia del verbale ispettivo INPS e degli atti derivati perché fondati su dati estratti e rielaborati informaticamente senza adeguata garanzia di autenticità e integrità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in proprio dal soggetto che non era stato parte nei giudizi di merito, per difetto di legittimazione ad impugnare. Ha poi rigettato il ricorso della società contribuente. In particolare, ha ritenuto: infondata la doglianza sulla presunta nullità della sentenza per errore nell’epigrafe, qualificandola come mero errore materiale sanabile perché dal testo complessivo era comunque chiaro a quale giudizio e a quali parti si riferisse la decisione; infondato il motivo sulla rappresentanza e sull’autorizzazione a impugnare dell’Agenzia, richiamando il principio secondo cui l’ufficio locale è validamente rappresentato dal direttore o da chi sia preposto al reparto competente, senza necessità di esibire una specifica delega, salvo prova contraria dell’usurpazione del potere; infondato il motivo sulla prova informatica, affermando che i dati estratti e rielaborati nel corso dell’ispezione non acquistano di per sé prova privilegiata, ma fa fede fino a querela di falso il verbale cartaceo redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta l’estrazione e il contenuto dei dati, mentre i dati stessi restano liberamente apprezzabili dal giudice di merito. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere gli elementi essenziali, ma l’errata indicazione in epigrafe non comporta nullità se dal complesso dell’atto è comunque identificabile il giudizio deciso.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro di contenuto della sentenza; la sua violazione non ricorre quando l’errore è solo materiale e non genera incertezza assoluta sui soggetti e sulla controversia decisa.

  • art. 136 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione all’asserita nullità dell’atto, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il primo motivo è stato ricondotto a nullità processuale, ma respinto perché l’errore di intestazione era solo materiale.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato sul tema della capacità di stare in giudizio, ma ritenuto non violato nella rappresentanza dell’ufficio finanziario.

  • art. 11 D.Lgs. 546/1992

    Attribuisce la qualità di parte processuale e la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’agenzia delle entrate, rappresentato organicamente dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente.

  • art. 10 D.Lgs. 546/1992

    Concorre a fondare la capacità processuale dell’ufficio fiscale nel contenzioso tributario.

  • art. 52, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Ritenuto non più applicabile ai limiti dell’appello dopo la riforma delle agenzie fiscali; non può imporre condizionamenti al diritto dell’Agenzia di appellare.

  • art. 57 D.Lgs. 300/1999

    La soppressione degli uffici ministeriali e l’istituzione delle agenzie fiscali escludono il richiamo a vincoli autorizzativi propri del precedente assetto.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione della prova, ma la Corte ribadisce che la CTR ha liberamente e congruamente valutato i dati acquisiti.

  • art. 2712 c.c.

    Il disconoscimento ex art. 2712 non è pertinente rispetto al verbale pubblico che attesta l’estrazione dei dati; i dati informatici in sé restano soggetti a libera valutazione.

  • D.Lgs. 82/2005

    Le norme sul documento informatico e sulle copie digitali non sono pertinenti per invalidare un verbale cartaceo redatto da pubblici ufficiali su dati estratti da un sistema informatico.

  • artt. 20, 21, 22, 23 e 71 D.Lgs. 82/2005

    Riguardano i requisiti di validità di scritture private, atti pubblici e copie informatiche/analogiche, ma non escludono la valenza probatoria del verbale ispettivo cartaceo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto della prova, ma la Corte ha ritenuto insussistente la doglianza poiché i dati erano stati correttamente valutati dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Norma sulle conseguenze economiche dell’impugnazione, richiamata nel dispositivo finale.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Indicano il rimedio dell’errore materiale nella sentenza quando l’inesatta indicazione delle parti non genera incertezza assoluta.

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato come parametro per verificare se l’errore sull’intestazione abbia inciso sul contraddittorio; nel caso concreto non vi era irregolarità del contraddittorio.

Massime di principio

  • L’inesatta indicazione di una parte nell’intestazione della sentenza non determina nullità quando, dalla lettura complessiva del provvedimento e dagli atti processuali richiamati, sia comunque possibile individuare con certezza il giudizio deciso e i soggetti destinatari della pronuncia; in tal caso l’errore è meramente materiale.
  • Nel contenzioso tributario, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate ha capacità processuale e può validamente sottoscrivere l’atto di appello tramite il direttore o un preposto al reparto competente, senza necessità di produrre una specifica delega, salvo che la controparte provi l’usurpazione del potere o la non appartenenza del firmatario all’ufficio appellante.
  • I dati estratti e rielaborati da un sistema informatico nel corso di verifiche fiscali non sono, di per sé, prova privilegiata; fa fede fino a querela di falso il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta l’estrazione e la provenienza di quei dati, mentre il contenuto dei dati resta liberamente apprezzabile dal giudice di merito.
  • Le norme del Codice dell’amministrazione digitale sulla formazione e validità dei documenti informatici non possono essere invocate in modo astratto per travolgere un verbale cartaceo redatto da pubblici ufficiali, quando quest’ultimo attesti l’estrazione di dati da un sistema e la loro riferibilità all’operazione ispettiva.
  • In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di attendibilità della prova compiuta dal giudice di merito se essa è congruamente e ragionevolmente motivata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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