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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00704/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per il triennio 1990-1992 in relazione alle agevolazioni fiscali previste per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990. Dopo che il diritto al rimborso era stato definitivamente accertato in giudicato per l’importo di euro 7.235,70 oltre interessi, l’Ufficio aveva però corrisposto solo la metà della somma dovuta, richiamando la disciplina sopravvenuta sui limiti di stanziamento e sulle modalità di erogazione. Il contribuente aveva promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che lo ius superveniens non potesse incidere su un credito già cristallizzato in sentenza passata in giudicato e che l’Amministrazione non potesse limitare il pagamento. La CTR aveva accolto l’ottemperanza, ritenendo applicabile la disciplina sopravvenuta ma ponendo a carico dell’Amministrazione l’onere di provare l’incapienza dei fondi; aveva quindi nominato un commissario ad acta per il pagamento integrale e condannato l’Ufficio alle spese. L’Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e dell’art. 70 d.lgs. 546/1992 per errata ricostruzione del regime probatorio e dell’oggetto dell’ottemperanza; violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1, comma 665, l. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. 91/2017, e dell’art. 29 d.l. 162/2019, per non avere la CTR limitato la condanna ai limiti procedimentali e di spesa previsti dalla normativa sopravvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per il sisma non incide sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato, ma disciplina soltanto le modalità procedimentali di attuazione del pagamento. Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, se del caso, attivare le procedure contabili speciali previste dalla legge, anche tramite commissario ad acta, precisando concretamente il quomodo dell’esecuzione. La CTR, invece, ha errato nel ritenere che la mancata prova dell’incapienza dei fondi da parte dell’Amministrazione impedisse l’applicazione della disciplina sopravvenuta e nel non conformarsi al principio secondo cui, in caso di incapienza, il giudice deve adottare le determinazioni necessarie per assicurare comunque l’attuazione del giudicato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della denunciata violazione per asserita ultrapetizione o errata delimitazione del thema decidendum nel giudizio di ottemperanza

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati per censurare la valutazione della prova e la ripartizione dell’onere probatorio operata dal giudice di merito

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    norma che disciplina il giudizio tributario di ottemperanza, il cui contenuto attuativo consente al giudice di precisare il comando da eseguire

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sulla disponibilità/incapienza dei fondi

  • art. 1, comma 665, l. 190/2014

    norma che prevede limiti e modalità di erogazione dei rimborsi, interpretata come disciplina procedimentale dell'effettuazione del pagamento e non come compressione del diritto sostanziale

  • art. 16-octies d.l. 91/2017

    norma sopravvenuta che, secondo la Corte, si applica alla fase di ottemperanza e disciplina le modalità di esecuzione del rimborso nei limiti delle risorse disponibili

  • l. 123/2017

    legge di conversione dell’art. 16-octies, richiamata quale fonte della disciplina sopravvenuta sui rimborsi

  • art. 29 d.l. 162/2019

    richiamato come ulteriore intervento normativo modificativo del regime dei rimborsi e delle risorse stanziate

  • l. 8/2020

    legge di conversione dell’art. 29 d.l. 162/2019, richiamata per la disciplina applicabile al momento dell’ottemperanza

  • art. 24 Cost.

    evocato per escludere che la disciplina sui limiti di stanziamento incida sulla tutela giurisdizionale effettiva del diritto già accertato

  • art. 113 Cost.

    richiamato insieme all’art. 24 Cost. per affermare che la decisione giudiziale deve poter essere effettivamente eseguita

  • art. 3 Cost.

    utilizzato per sostenere l’interpretazione costituzionalmente orientata idonea a evitare disparità di trattamento tra contribuenti in situazioni omogenee

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    richiamato come base dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso utilizzabile per dare esecuzione al giudicato

  • l. 30/1997

    legge di conversione dell’art. 14 d.l. 669/1996, richiamata per la procedura di pagamento in conto sospeso

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza, la disciplina sopravvenuta che limita o regola l’erogazione di rimborsi fiscali non incide sul diritto sostanziale al rimborso già coperto da giudicato, ma solo sulle modalità di attuazione del pagamento.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse stanziate e, in caso di incapienza, adottare specifiche determinazioni esecutive, anche mediante commissario ad acta, per assicurare comunque la piena attuazione del giudicato.
  • La carenza di fondi non può essere utilizzata per negare in via definitiva l’adempimento di un credito giudizialmente accertato; può al più comportare un differimento o l’attivazione di procedure contabili speciali.
  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non deve limitarsi a formule generiche, ma deve precisare concretamente il quomodo dell’esecuzione, indicando le modalità operative necessarie a soddisfare il comando giudiziale.
  • La prova della capienza o incapienza dei fondi va letta alla luce della natura attuativa dell’ottemperanza: non opera in modo rigido il paradigma ordinario dell’onere probatorio, perché il giudice deve comunque assicurare l’effettività della tutela riconosciuta dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiudizio di ottemperanza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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