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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09886/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia aveva notificato un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno d'imposta 2015, con irrogazione di sanzioni, a un bookmaker con sede all'estero e al CTD che operava per suo conto in Italia. I contribuenti avevano impugnato l'atto, ma sia il giudice di primo grado sia quello di appello avevano respinto il ricorso. In cassazione i ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) omessa pronuncia e falsa applicazione della normativa del 2010/2011 sostenendo che essa non fosse applicabile a un bookmaker estero che svolgeva attività lecita; 2) omessa pronuncia e falsa applicazione delle norme sopravvenute sulla determinazione induttiva della base imponibile, deducendo inoltre la questione di legittimità costituzionale dei relativi articoli; 3) violazione del diritto UE, con richiesta di rinvio pregiudiziale e disapplicazione della disciplina interna per asserita discriminazione e violazione della libertà di stabilimento; 4) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, per l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa idonee a escludere la colpevolezza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrali sulla soggettività passiva e sui presupposti dell'imposta unica, richiamando la giurisprudenza costituzionale e unionale già intervenuta sulla stessa disciplina. Ha escluso che vi fosse discriminazione tra operatori nazionali ed esteri o necessità di nuovo rinvio pregiudiziale, ha confermato la legittimità del criterio forfetario di determinazione della base imponibile per il 2015 e ha respinto anche la censura sulle sanzioni, escludendo una obiettiva incertezza normativa per l'annualità in contestazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e anche alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    L'imposta unica sulle scommesse si applica anche quando la raccolta avvenga in assenza di concessione; il soggetto passivo è chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche per conto di terzi e anche se ubicati all'estero.

  • L. 13 dicembre 2010, n. 220

    La norma di interpretazione autentica ha chiarito che l'imposta è dovuta anche per scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e che sono soggetti passivi anche i gestori per conto di terzi; la Corte esclude che la previsione abbia natura sanzionatoria.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190

    art. 1, comma 644, lett. g)

    La disposizione, applicabile al periodo considerato dalla Corte per la determinazione della base imponibile, stabilisce un criterio presuntivo/induttivo di quantificazione dell'imposta in mancanza di collegamento al totalizzatore nazionale, con onere del contribuente di provare dati contrari.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98

    Richiamato nel ricorso come norma applicabile ratione temporis, ma la Corte conferma la disciplina sulla determinazione della base imponibile nel quadro normativo applicato all'annualità in esame.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212

    art. 10, comma 3 e comma 4

    Invocata dai ricorrenti per l'asserita incertezza normativa e l'esclusione delle sanzioni; la Corte esclude che, per il 2015, vi fosse una obiettiva incertezza idonea a escludere la colpevolezza.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    art. 6, comma 2; art. 5, comma 1

    Le norme sulle sanzioni tributarie sono richiamate per sostenere l'assenza di colpevolezza in presenza di obiettiva incertezza, ma la censura è respinta.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel quarto motivo in tema di incertezza normativa e sanzioni tributarie.

  • TFUE

    artt. 49, 52, 56, 57, 267

    La Corte esclude la necessità di nuovo rinvio pregiudiziale; richiama la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020 che ha già escluso discriminazioni e restrizioni non giustificate nella disciplina italiana dell'imposta unica sulle scommesse.

  • Costituzione

    Le questioni di legittimità costituzionale prospettate nel ricorso sono ritenute già superate o manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia è dichiarata inammissibile per difetto di specificità del ricorso, in mancanza della trascrizione puntuale delle censure formulate nei gradi di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono i parametri formali dei motivi di ricorso invocati per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale viene respinta perché la Corte ritiene già esaustivi i precedenti della Corte di giustizia sulla medesima disciplina.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte applica la disciplina della definizione anticipata e richiama la possibilità di applicare le sanzioni processuali di cui all'art. 96 c.p.c. quando il giudizio è definito conformemente alla proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte liquida una somma a favore della controparte e una ulteriore somma alla Cassa delle ammende, ravvisando i presupposti processuali previsti dalla norma.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo non è solo il bookmaker ma anche chi gestisce la raccolta delle giocate per conto di terzi, purché svolga in concreto un'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse in Italia.
  • La liceità penale dell'attività di raccolta scommesse svolta da un operatore estero, in quanto eventualmente desunta da pronunce sul contrasto tra disciplina penale interna e diritto UE, non comporta di per sé l'esclusione dell'obbligazione tributaria, quando la normativa fiscale espressamente assoggetti a imposta la medesima attività.
  • Per i periodi d'imposta successivi alla norma di interpretazione autentica del 2010, la disciplina italiana dell'imposta unica sulle scommesse si applica anche ai centri di trasmissione dati e agli operatori esteri, senza violare, secondo la Corte, i principi di parità di trattamento, non discriminazione e libertà di stabilimento.
  • La determinazione forfetaria/induttiva della base imponibile per gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale è legittima se sorretta da una presunzione relativa e se resta salva la prova contraria del contribuente sull'effettivo ammontare delle giocate.
  • In tema di sanzioni tributarie, l'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere la punibilità deve essere effettiva e riferita al periodo d'imposta considerato; non è configurabile quando la disciplina applicabile sia già stata chiarita da norme interpretative e da un consolidato indirizzo giurisprudenziale.
  • La deduzione di omessa pronuncia in cassazione richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare puntualmente le domande e le censure non esaminate, senza limitarsi a richiami generici agli atti di merito.
  • Quando la Corte di giustizia si sia già pronunciata in modo diretto sulla compatibilità unionale della disciplina controversa, non è necessario un nuovo rinvio pregiudiziale se non emergono questioni ulteriori realmente nuove e decisive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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