Cassazione Civile, Ordinanza n. 34126/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso IRPEF chiesto da un ex dirigente ENEL per l'anno 2000, in relazione alle trattenute operate sulle somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, nell'ambito di una posizione di previdenza integrativa aziendale (PIA poi convertita in FONDENEL). Il contribuente sosteneva che una parte delle somme dovesse essere tassata con l'aliquota del 12,50% prevista per il rendimento di polizze o prestazioni analoghe, e chiedeva il rimborso della maggiore imposta versata. La C.T.R. aveva liquidato in suo favore una somma di € 76.099,00. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando: 1) violazione delle regole sulla prova nel processo tributario, perché la C.T.R. avrebbe fondato la decisione su una consulenza tecnica d'ufficio, supplendo alle carenze probatorie dell'ufficio; 2) e 3) violazione dell'art. 384 c.p.c. e delle norme tributarie applicabili, per non essersi il giudice di rinvio uniformato al principio di diritto già fissato dalla Cassazione sul concetto di 'rendimento' assoggettabile al 12,50%, che deve essere il rendimento netto derivante dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato e non un mero risultato attuariale o contabile. Il contribuente resiste e propone ricorso incidentale, lamentando che la C.T.R. avrebbe omesso di accertare proprio il fatto storico decisivo richiesto dalla Cassazione di rinvio, cioè la sussistenza e la misura del rendimento; in subordine deduce vizio di motivazione sul medesimo profilo.
La decisione
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il primo motivo dell'Agenzia e rigetta il ricorso incidentale del contribuente. Cassa la sentenza della C.T.R. Piemonte e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, rigetta l'originario ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto di rimborso. Le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità sono compensate integralmente per la peculiarità della vicenda; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario il giudice non può sopperire alle carenze probatorie dell'ufficio finanziario.
Richiamato insieme alle norme sulla prova per censurare l'uso della CTU come surrogato dell'attività probatoria della parte onerata.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso incombe sul contribuente; la parte che invoca l'aliquota agevolata deve dimostrare la natura e la misura del rendimento tassabile.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
art. 13 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Cenno al regime delle prestazioni previdenziali integrative e al raccordo con il trattamento fiscale delle somme maturate.
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiamato quale norma del sistema invocato per la tassazione al 12,50% di determinate prestazioni.
artt. 16, 17 e 42 (ora 45) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamati per il regime di tassazione separata delle somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
Prevede la ritenuta del 12,50% sulle somme rinvenienti dal rendimento netto imputabile alla gestione del capitale accantonato.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
La Corte può esaminare per prime le questioni di più agevole definizione; la fondatezza delle questioni preliminari assorbe le altre.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva ai fini del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso, il contribuente che invochi un trattamento fiscale agevolato deve provare i presupposti fattuali del beneficio, inclusa la specifica provenienza delle somme e la loro esatta quantificazione.
- Il giudice tributario non può utilizzare la consulenza tecnica per colmare lacune probatorie della parte onerata della prova.
- In sede di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve attenersi alla nozione giuridica di rendimento già fissata.
- Per le prestazioni di previdenza complementare aziendale, la ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme che costituiscono effettivo rendimento netto derivante dall'investimento del capitale accantonato sul mercato; non si applica alle mere differenze contabili o attuariali di capitalizzazione.
- Se la prestazione risulta integralmente erogata dal fondo senza prova di un effettivo investimento del capitale sul mercato, non è configurabile il rendimento tassabile con aliquota del 12,50%.
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