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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22689/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva respinto il suo appello contro il rigetto, da parte della CTP di Roma, del ricorso avverso un'intimazione di pagamento e tredici cartelle di pagamento presupposte. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per asserita invalida costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione, sostenendo che il mandato all'avvocato del libero foro fosse stato conferito da un dipendente dell'ente non legittimato a rappresentarne la volontà. Con il secondo motivo ha lamentato, sotto il profilo del difetto di motivazione e della violazione di legge, l'erronea affermazione del decorso di termini di prescrizione differenziati per tipologia di tributo, la mancata applicazione dell'annullamento automatico dei carichi inferiori a 1.000 euro previsto dalla disciplina della rottamazione/stralcio, nonché l'omessa considerazione di specifici atti e provvedimenti riguardanti alcune cartelle (ordinanza di archiviazione penale, sgravio comunicato dall'Agenzia delle entrate, sentenza della CTP relativa a una cartella IVA).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione può essere svolta, nei casi consentiti, anche da avvocati del libero foro e che il dipendente dell'ente che aveva conferito il mandato era legittimato a rappresentarlo ai fini processuali secondo i principi già affermati dalle Sezioni Unite. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo: in parte per la confusione tra censure di violazione di legge e vizio motivazionale, in parte perché la CTR si era uniformata ai principi sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, escludendo la conversione in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. in mancanza di titolo giudiziale definitivo, e applicando correttamente i termini propri dei singoli tributi; inoltre ha ritenuto corretta la considerazione dello stralcio dei carichi fino a 1.000 euro come effetto automatico di legge, senza che ciò impedisse la conferma della legittimità delle cartelle presupposte, e ha escluso il vizio di omesso esame di fatti decisivi e l'ammissibilità della censura motivazionale in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è richiamato per denunciare la nullità della sentenza e la pretesa invalidità della costituzione in giudizio del resistente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di motivazione è ritenuto non più censurabile nei termini generici invocati; è ammesso solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo i rigorosi requisiti elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 1, comma 9, d.l. n. 193/2016

    il personale delle società del Gruppo Equitalia è trasferito all'ente pubblico economico senza soluzione di continuità e con applicazione dell'art. 2112 c.c.; il rapporto resta soggetto al diritto privato e alla contrattazione collettiva.

  • art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933

    è richiamato nel passaggio sui casi in cui l'Avvocatura dello Stato può essere incaricata della difesa dell'ente e sulle delibere motivate per casi speciali.

  • artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    sono richiamati come parametri per l'affidamento del patrocinio a professionisti del libero foro nei casi consentiti.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella determina irretrattabilità del credito ma non la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.

  • art. 2953 c.c.

    si applica solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; non opera per la sola mancata impugnazione della cartella o per la scadenza del termine di opposizione.

  • art. 2946 c.c.

    costituisce il termine ordinario decennale da applicare ai tributi erariali, in assenza di diversa previsione di legge.

  • art. 2948 c.c.

    la Corte esclude che i tributi erariali siano prestazioni periodiche assoggettabili, di regola, al termine quinquennale.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018

    i debiti residui fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione nel periodo previsto, sono automaticamente annullati ope legis, con le esclusioni normativamente previste.

  • art. 4, comma 4, d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018

    delimita le categorie di crediti escluse dall'annullamento automatico.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e il modo in cui è stato dedotto nel processo.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti rilevanti a supporto della censura di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è richiamato per dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La costituzione in giudizio dell'agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è valida quando la scelta del difensore rientra nei casi consentiti dalla disciplina applicabile e si presume la sussistenza del relativo presupposto; la controparte non può limitarsi a contestazioni generiche sulla legittimazione del soggetto che ha conferito la procura.
  • Il decorso del termine per impugnare la cartella di pagamento rende il credito non più contestabile sul piano impugnatorio, ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve del credito in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., che opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • Per i crediti iscritti a ruolo occorre applicare il termine di prescrizione proprio della singola obbligazione sostanziale; in assenza di una disciplina speciale, ai tributi erariali si applica il termine ordinario decennale, mentre non è configurabile una prescrizione quinquennale in quanto tali obbligazioni non hanno natura di prestazioni periodiche.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non può essere prospettato in modo generico o promiscuo con la violazione di legge; il ricorrente deve indicare un fatto storico decisivo, il dato da cui risulta, il modo in cui è stato discusso e la sua decisività.
  • In presenza di doppia conforme di merito, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
  • Lo stralcio automatico dei carichi fino a 1.000 euro opera ope legis nei limiti e con le esclusioni previsti dalla norma, ma non comporta automaticamente l'illegittimità dell'intero accertamento o delle cartelle per altri profili non incisi dalla disciplina di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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