Cassazione Civile, Ordinanza n. 07492/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente INAIL, inquadrato come tecnologo di terzo livello, aveva partecipato a un concorso interno bandito ai sensi dell'art. 15 del CCNL del comparto enti di ricerca 2002-2005 per la copertura di posti di primo tecnologo, secondo livello, risultando idoneo non vincitore. Poiché l'ente non aveva dato seguito allo scorrimento della graduatoria né aveva bandito nuove procedure per mancanza di autorizzazione degli organi vigilanti, il lavoratore aveva chiesto in primo grado l'accertamento del diritto all'inquadramento superiore, la ricostruzione di carriera e le differenze retributive; in subordine aveva chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la doglianza investisse la scelta discrezionale dell'amministrazione di non scorrere la graduatoria. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che la procedura ex art. 15 CCNL non integrasse una progressione verticale ma un passaggio all'interno della medesima area professionale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario per l'inadempimento dell'ente allo scorrimento della graduatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur trattandosi di una procedura regolata dal CCNL e astrattamente collocabile nell'ambito di progressioni interne, la controversia concreta non riguardasse un mero rapporto di lavoro gestito iure privatorum, bensì la contestazione della legittimità della scelta autoritativa dell'INAIL di non procedere allo scorrimento della graduatoria e di non coprire i posti vacanti. Tale contestazione investe atti di macro-organizzazione e, quindi, una posizione di interesse legittimo devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. Conseguentemente la Corte ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 15 CCNL 2002-2005 enti di ricerca
La disposizione contrattuale è stata letta come disciplina di progressioni interne all'interno della medesima area professionale, ma la Corte ha chiarito che la decisione sulla sua applicazione concreta non muta, di per sé, il criterio di riparto della giurisdizione, che dipende dalla natura dell'atto contestato.
È richiamato come base del convincimento, ritenuto errato dall'ente, che il decreto Brunetta imponesse il concorso pubblico per la progressione in questione.
È il parametro del motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione delle norme sulla giurisdizione.
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile perché rispondente ai requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dalla norma.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
le amministrazioni pubbliche definiscono ... le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ... determinano le dotazioni organiche complessive
Gli atti che definiscono le linee fondamentali di organizzazione e le dotazioni organiche sono qualificati come atti di macro-organizzazione, espressione di potere autoritativo e devoluti al giudice amministrativo.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte ... con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro
Le misure di gestione del rapporto di lavoro sono soggette al diritto privato solo entro il perimetro degli atti organizzativi di cui all'art. 2; non lo sono gli atti di macro-organizzazione.
art. 63, commi 2 e 4, d.lgs. n. 165/2001
La giurisdizione ordinaria riguarda le controversie sul rapporto di lavoro e sul diritto all'assunzione; restano invece devolute al giudice amministrativo le controversie sulle procedure concorsuali per l'assunzione e, in particolare, sugli atti autoritativi di scelta organizzativa dell'amministrazione.
art. 1, comma 1-bis, L. n. 241/1990
È richiamato per ribadire che, nelle progressioni interne all'interno della stessa area professionale o categoria, la procedura è retta dal diritto privato.
art. 103 Cost.
È evocato per affermare che la tutela degli interessi legittimi spetta al giudice amministrativo, competente sul controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative a progressioni e scorrimento di graduatorie nel pubblico impiego contrattualizzato, occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, non alla sola domanda formalmente proposta.
- Quando la controversia investe il sindacato sulla scelta discrezionale della pubblica amministrazione di non procedere allo scorrimento di una graduatoria o di coprire i posti mediante una diversa procedura, il giudizio ha a oggetto atti di macro-organizzazione e la posizione del dipendente è di interesse legittimo, con giurisdizione del giudice amministrativo.
- Le progressioni interne all'interno della medesima area professionale o categoria, disciplinate da legge o contratto collettivo, sono in linea di principio regolate dal diritto privato e devolute al giudice ordinario solo quando la controversia riguarda la gestione del rapporto e non l'esercizio di un potere autoritativo di organizzazione generale.
- La qualificazione di una procedura come progressione interna o come concorso per l'assunzione rileva solo se la lite attiene all'atto organizzativo o concorsuale che definisce l'accesso o l'inquadramento in aree diverse; se invece si contesta la scelta amministrativa di non attivare lo scorrimento per ragioni di fabbisogno e organizzazione, la tutela è amministrativa.
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