Cassazione Civile, Ordinanza n. 07454/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
Alcuni dirigenti dipendenti di un'azienda sanitaria provinciale proposero distinti ricorsi davanti al Tribunale di Enna per ottenere l'accertamento dell'esatto ammontare del Fondo per la retribuzione di risultato relativo al 1993 e, poi, al 1996, con conseguente condanna dell'ente al pagamento delle differenze spettanti. Il Tribunale accolse le domande, dichiarando però il parziale difetto di giurisdizione per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 e la prescrizione del credito fino al 18 dicembre 2001. In appello, la Corte territoriale accolse parzialmente l'impugnazione dell'ente e ridusse le somme dovute. L'ente pubblico propose ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 414 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la mancata produzione documentale non potesse fondare una presunzione sfavorevole e che vi fosse stata inversione dell'onere della prova, oltre all'erroneo uso di una consulenza tecnica di parte; 2) violazione dell'art. 61, comma 2, lett. a), CCNL 1994-1997 e erronea valutazione della documentazione, assumendo che il fondo fosse stato correttamente calcolato; 3) violazione degli artt. 62 e 63 CCNL 1994/1997 e 432 c.p.c., contestando il ricorso alla liquidazione equitativa e al criterio medio utilizzato; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra petita sull'anno 2007, mentre la domanda avrebbe riguardato solo fino al 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che in tema di inadempimento contrattuale il creditore deve provare solo il titolo del diritto e la scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore la prova dell'esatto adempimento; nel caso concreto, l'ente non aveva fornito la documentazione essenziale, pur essendone originariamente in possesso, sicché correttamente i giudici di merito avevano valorizzato la mancata produzione e non l'art. 116 c.p.c. La censura relativa alla consulenza tecnica di parte è stata respinta perché utilizzata solo ai fini della liquidazione equitativa ex art. 432 c.p.c. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una diversa lettura della documentazione e a una rivalutazione del merito, con doglianze generiche anche rispetto alla posizione di una specifica ricorrente. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la corte territoriale aveva affermato che la domanda copriva il periodo dal 1996 alla decisione e, comunque, la censura era generica. L'ente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma processuale è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere un vizio della domanda e della prova, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione.
In tema di inadempimento, il creditore deve provare il titolo e la scadenza del diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento; il debitore deve provare il fatto estintivo, cioè l'esatto adempimento.
Nel caso di eccezione di inadempimento si invertono i ruoli probatori: chi eccepisce allega l'altrui inadempimento, mentre l'altra parte deve dimostrare il proprio adempimento.
La Corte ha escluso che la decisione di merito si fondasse su una valutazione probatoria discrezionale in senso improprio, ritenendo invece corretta l'applicazione dell'art. 2697 c.c.
art. 61, comma 2, lett. a), CCNL 1994-1997
La ricorrente ha invocato questa disposizione per sostenere la correttezza del calcolo del fondo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere una diversa lettura della documentazione.
artt. 62 e 63 CCNL 1994/1997
Richiamati dalla ricorrente per contestare il quantum della retribuzione di risultato e l'utilizzo della liquidazione equitativa; la censura è stata ritenuta inammissibile.
La liquidazione equitativa del credito è stata ritenuta legittima; la consulenza di parte è stata richiamata solo come supporto alla quantificazione equitativa.
La Corte ha escluso la pronuncia ultra petita, rilevando che la domanda copriva il periodo fino alla decisione e che la censura era generica.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto un credito derivante da rapporto di lavoro o comunque da obbligazione retributiva, il creditore deve provare la fonte del diritto e la scadenza del credito, mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto adempimento.
- La mancata produzione, da parte del debitore che ne aveva originaria disponibilità, di documentazione decisiva per verificare l'esatto adempimento può legittimamente essere valorizzata come indice del mancato assolvimento dell'onere probatorio.
- La sopravvenuta impossibilità di provare un fatto non esonera dal relativo onere se tale impossibilità è imputabile alla parte che avrebbe dovuto fornire la prova.
- La censura di legittimità che miri soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale documentale o una rivalutazione del merito è inammissibile.
- La liquidazione equitativa del credito è consentita quando il suo esatto ammontare non sia ricostruibile in modo pieno, purché il giudice di merito indichi un criterio non arbitrario e coerente con gli elementi acquisiti.
- La denuncia di ultrapetizione richiede una specifica allegazione del contenuto della domanda e del contrasto con la decisione impugnata; una censura generica è inammissibile.
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