Cassazione Civile, Ordinanza n. 07427/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasceva dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento, proposta da una creditrice avverso il decreto del tribunale che aveva respinto l'opposizione e l'aveva condannata alle spese. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi contro il decreto del tribunale. Successivamente, però, depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di rinunciare all'impugnazione con compensazione delle spese. Il fallimento controricorrente chiedeva la liquidazione delle spese in proprio favore.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha quindi condannato la ricorrente, quale parte che ha dato causa all'estinzione, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per insussistenza dei relativi presupposti processuali.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
consente la riserva di motivazione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando validamente dichiarata in giudizio.
art. 391 c.p.c.
nel provvedimento che dichiara l'estinzione il giudice può porre le spese a carico della parte che ha dato causa all'estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando difettano i presupposti processuali indicati dalla norma.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato solo per individuare il parametro dell'ulteriore importo eventualmente dovuto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente comunicata e depositata, comporta l'estinzione del processo di legittimità.
- In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può condannare alle spese la parte che ha dato causa all'estinzione, anche se la rinuncia sia stata accompagnata da richiesta di compensazione delle spese.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non va disposto quando la Corte accerti l'insussistenza dei presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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