Cassazione Civile, Ordinanza n. 07419/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione allo stato passivo proposta da una creditrice avverso il decreto del Tribunale di Latina che aveva respinto la sua domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società. Il Tribunale aveva inoltre condannato la ricorrente alle spese. Contro tale decreto la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La curatela fallimentare si è costituita con controricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese a suo favore.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. In applicazione dell'art. 391 c.p.c., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali. Ha inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendone insussistenti i presupposti processuali.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
richiamato come base procedurale per la riserva della motivazione in camera di consiglio
la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio
nel provvedimento che dichiara l'estinzione il giudice può condannare la parte che ha dato causa all'estinzione al pagamento delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per insussistenza dei presupposti processuali
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, validamente dichiarata in giudizio, comporta l'estinzione del processo.
- Nel provvedimento che dichiara l'estinzione, il giudice può porre le spese a carico della parte che ha dato causa alla cessazione del giudizio.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia non comporta automaticamente l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, che va escluso se mancano i presupposti processuali previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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