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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07446/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, già dipendente di una società del settore chimico, aveva chiesto all'INPS il riconoscimento della rivalutazione contributiva prevista per l'esposizione all'amianto ai sensi della legge n. 257 del 1992. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto la domanda ritenendo prescrizionale il diritto e facendo decorrere il termine decennale dalla data del pensionamento (aprile 2000), con conseguente intempestività della domanda amministrativa presentata nel dicembre 2016. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; (2) violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e omessa motivazione su fatto decisivo; (3) violazione dell'art. 2934 c.c., sostenendo l'imprescrittibilità del beneficio o comunque l'inapplicabilità della prescrizione ai pensionati; (4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché mancava prova presuntiva della consapevolezza dell'esposizione; (5) violazione dell'art. 2935 c.c., poiché la decorrenza della prescrizione avrebbe dovuto essere agganciata al momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, cioè alla conoscenza o conoscibilità dell'esposizione ad amianto, non al solo pensionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi, escludendo la nullità della motivazione e ribadendo che il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è soggetto a prescrizione decennale. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva individuato in modo automatico e astratto il dies a quo nella data del pensionamento, senza accertare in concreto quando il lavoratore avesse avuto, o potesse avere, conoscenza dell'esposizione oltre soglia all'amianto durante l'attività lavorativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione alle censure accolte e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stata invocata per denunciare nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stata invocata per lamentare omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente/inesistente.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato per sostenere che il diritto alla rivalutazione contributiva non sarebbe prescrittibile.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per contestare la ricostruzione presuntiva della consapevolezza dell'esposizione all'amianto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare la prova per presunzioni del dies a quo della prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    Interpretato nel senso che la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, quindi quando l'interessato abbia avuto o potesse avere conoscenza dell'esposizione oltre soglia ad amianto.

  • art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992

    È la norma sostanziale che prevede la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto; il relativo diritto è autonomo rispetto al diritto a pensione ma soggetto a prescrizione decennale.

  • d.l. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la salvaguardia della disciplina previgente per i lavoratori già pensionati o in mobilità alla data di entrata in vigore.

  • art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e la decisione con ordinanza.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per il rinvio al giudice di merito anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto previsto dalla legge n. 257 del 1992 è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e, come tale, è soggetto a prescrizione decennale.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio amianto, non è sufficiente il solo dato del pensionamento: occorre un accertamento in concreto del momento in cui l'interessato abbia avuto, o potesse avere, conoscenza dell'esposizione oltre soglia all'amianto durante la propria attività lavorativa.
  • La motivazione è apparente solo quando non sia percepibile il fondamento logico della decisione o la sentenza sia affetta da anomalie radicali; non è invece censurabile in cassazione il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • La prova del dies a quo della prescrizione, in una controversia sul beneficio amianto, non può essere costruita mediante automatismi o inferenze astratte, ma richiede una verifica fattuale puntuale della consapevolezza o conoscibilità dell'esposizione.
  • Quando il giudice di merito individua il dies a quo della prescrizione in base a un elemento privo di autonoma significatività giuridica, senza accertare i presupposti richiesti dalla norma, la decisione è viziata per violazione dell'art. 2935 c.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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