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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07449/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'opposizione a ordinanze-ingiunzione emesse dall'organo ispettivo del lavoro e dalla successiva querela di falso proposta contro il verbale di primo accesso e gli atti allegati redatti dagli ispettori del lavoro, limitatamente alle parti in cui erano riportate dichiarazioni di terzi circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il querelante. Il giudice di primo grado respingeva la querela di falso; la Corte d'appello confermava la decisione, ritenendo assorbito l'appello incidentale dell'amministrazione. In cassazione il ricorrente deduce un unico motivo di violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello sarebbe solo apparentemente motivata, perché si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza spiegare in diritto le ragioni della conferma e senza chiarire perché le risultanze istruttorie fossero state apprezzate in modo contrario alla sua tesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha precisato che la motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione, mentre nel caso concreto la Corte territoriale, pur aderendo alla motivazione di primo grado, ha esplicitato il criterio giuridico seguito per escludere il falso e ha svolto un esame analitico delle circostanze di fatto. In particolare ha rilevato che, per accertare il falso del verbale ispettivo, non basta la mera negazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti escussi, essendo necessari riscontri obiettivi e una valutazione del complesso delle circostanze dell'ispezione. Il ricorso è quindi stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è infondata se la sentenza impugnata consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non si risolve in una mera adesione acritica a un'altra decisione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti processuali, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem della sentenza d'appello è valida quando, oltre al richiamo della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della propria adesione e dell'esame dei motivi di gravame.
  • La motivazione è meramente apparente solo se non consente di comprendere l'iter logico-giuridico che sorregge la decisione, lasciando all'interprete il compito di colmare i vuoti con congetture.
  • In tema di querela di falso avente ad oggetto un verbale ispettivo, l'accertamento della falsità non può fondarsi sulla sola negazione, da parte dei soggetti menzionati nel verbale, di quanto attestato dal pubblico ufficiale, occorrendo una valutazione complessiva delle circostanze e riscontri obiettivi idonei a incrinare la fede privilegiata dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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