Cassazione Civile, Ordinanza n. 07462/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di due lavoratori volta a ottenere i benefici contributivi previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per esposizione all'amianto. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, dopo un primo passaggio in Cassazione che aveva cassato la sentenza di merito, aveva riesaminato la vicenda e, anche sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, aveva escluso che i lavoratori fossero stati esposti ad amianto in concentrazione media annua superiore ai valori indicati dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991. I ricorrenti hanno proposto sette motivi, lamentando: nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante e per omesso esame delle contestazioni alla CTU; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sulla valutazione delle prove e sull'onere della prova; nullità/illegittimità della CTU per parzialità e carenze; omessa considerazione di fatti non contestati dall'INPS; violazione della disciplina sostanziale sui benefici amianto; violazione del giusto processo e del principio di specificità della contestazione. In sostanza chiedevano una nuova rivalutazione del compendio probatorio per affermare il superamento della soglia di esposizione e, quindi, il diritto ai benefici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi o nullità processuali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e della valutazione probatoria compiuta dai giudici di appello. Ha escluso la sussistenza di un vizio motivazionale denunciabile in cassazione, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era presente e intellegibile; ha inoltre rilevato la mancata specifica trascrizione degli atti e documenti su cui il ricorso si fondava, in violazione dell'onere di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. È stata confermata la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, con esclusione dell'esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. perché la prestazione previdenziale non costituiva l'oggetto diretto della domanda proposta in giudizio, ma solo l'effetto conseguente di un accertamento diverso.
Norme richiamate
L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8
i benefici contributivi per esposizione all'amianto presuppongono il maturare del requisito di esposizione nei termini riconosciuti dalla disciplina applicabile, non essendo sufficiente la sola durata decennale dell'esposizione
D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31
i valori soglia di esposizione all'amianto indicati dalla normativa costituiscono parametro necessario per la verifica del diritto ai benefici contributivi
le censure processuali non possono risolversi in una generica richiesta di nuova valutazione del merito; il vizio va ricondotto a specifiche nullità processuali o anomalie motivazionali
è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa o insufficiente valutazione di singoli elementi istruttori
la doglianza di omessa pronuncia richiede l'effettiva mancata decisione su una domanda o eccezione, non la mera insoddisfazione per il modo in cui il giudice ha valutato le prove
il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo nelle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria
non sono violati dal semplice cattivo apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a fondare il ricorso
richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte ne abbia tratto conseguenze favorevoli al ricorso
non vi è errore nell'onere della prova quando il giudice si limita a valutare il materiale istruttorio; la censura non può essere usata per contestare il merito della prova
richiamato in relazione al principio di contestazione, ma la censura è stata ritenuta inidonea per difetto di specificità e per la sua sostanziale attinenza al merito
richiamato per contestare la CTU, ma senza che sia stata dimostrata una nullità rilevante ai fini dell'accoglimento del ricorso
richiamato per le contestazioni alla consulenza tecnica, ma non tale da fondare una nullità decisiva della sentenza
richiamato in relazione alle nullità processuali, senza esito favorevole per i ricorrenti
richiamato in relazione alle nullità processuali, senza esito favorevole per i ricorrenti
art. 3, n. 7, d.m. 2004
richiamato dai ricorrenti insieme alla disciplina sui benefici amianto
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa, ma non ritenuto violato
art. 111 Cost.
invocato in relazione al giusto processo, ma non ritenuto violato
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il procedimento in camera di consiglio
l'esenzione dalle spese non opera se la prestazione previdenziale non è oggetto diretto della domanda, ma solo conseguenza indiretta di un diverso accertamento
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
il ricorso per cassazione deve contenere la puntuale trascrizione o specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda, a pena di inammissibilità/rigetto delle censure
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito e del materiale probatorio.
- Il vizio di motivazione è oggi configurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": sono rilevanti la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione obiettivamente incomprensibile.
- L'omesso esame deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle risultanze processuali.
- Le censure fondate su errori processuali o sulla violazione del principio di contestazione devono essere sorrette da rigoroso onere di specificità e autosufficienza, con puntuale indicazione e trascrizione degli atti rilevanti.
- In materia di benefici contributivi per esposizione all'amianto, la verifica del diritto richiede il rispetto sia del requisito temporale sia dei valori di esposizione previsti dalla disciplina applicabile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il mero cattivo apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito.
- L'esenzione dalle spese prevista per taluni giudizi previdenziali opera solo quando la prestazione richiesta costituisce l'oggetto diretto della domanda, non quando ne rappresenta soltanto una conseguenza indiretta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07419/2024 del 20/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07427/2024 del 20/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07446/2024 del 20/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07449/2024 del 20/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07454/2024 del 20/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07464/2024 del 20/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →