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Sentenza

Sentenza del 04/09/2024 n. 23748 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento con cui la Provincia aveva richiesto, per tre trimestri del 2006, 387.373 euro di ecotassa, oltre a 116.211,90 euro di sanzioni. La Provincia riteneva applicabile l’aliquota di 25 euro per tonnellata, prevista per rifiuti urbani smaltiti tal quali, anziché quella di 15 euro per tonnellata utilizzata da DECO, che sosteneva di avere conferito rifiuti preventivamente trattati. DECO ha contestato in Cassazione, con cinque motivi, l’attribuzione a suo carico dell’onere di provare il trattamento e la valutazione dei registri di carico e scarico, del codice CER 200301 e della relazione tecnica del 5 maggio 2011; ha inoltre denunciato vizi nella valutazione delle prove e nella motivazione. La Provincia, con ricorso incidentale condizionato, ha contestato la compensazione delle spese disposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale di DECO e dichiarato inammissibile quello incidentale della Provincia. Ha confermato l’esito sfavorevole alla contribuente delle decisioni di merito: la prova che i rifiuti conferiti fossero trattati e quindi soggetti all’aliquota agevolata spettava a chi invocava tale regime; i registri, come valutati dal giudice di merito, non documentavano con sufficiente chiarezza trattamento e tracciabilità. Le censure di DECO sui registri e sulla relazione tecnica miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito; il richiamo all’art. 2709 c.c. era inconferente e la censura ex art. 116 c.p.c. non indicava una violazione delle regole legali di valutazione della prova. La relazione stragiudiziale del 5 maggio 2011 non aveva efficacia probatoria vincolante. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione d’appello sulla compensazione, fondata sull’incertezza applicativa relativa a registri e codici. Spese del giudizio di Cassazione compensate; disposto per entrambe le parti il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24 e 53

    Tutto ciò che è conferito in discarica si presume rifiuto sottoposto al tributo previsto dall' art. 3 , commi 24 e 53, della L. n. 549 del 1995 , sicché grava sulla parte che invoca una diversa natura dei materiali conferiti al fine di ottenere l'esenzione o l'imposizione agevolata l'onere di provare la effettiva natura degli stessi.

    Il conferimento in discarica comporta la presunzione che il materiale sia soggetto all’ecotassa; chi invoca l’esenzione o un’aliquota agevolata deve provare i presupposti del trattamento fiscale più favorevole.

  • Codice civile, art. 2967

    La censura sulla ripartizione dell’onere probatorio è stata respinta: in questa controversia spettava alla contribuente provare il trattamento dei rifiuti, poiché era lei a invocare l’applicazione dell’aliquota agevolata.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    La relativa doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova non abbia operato - in assenza di una diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendo al risultato di prova il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, quelle aventi valore di prova legale), oppure quando il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, laddove la prova sia, invece, soggetta ad una specifica regola di valutazione.

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. non consente di contestare semplicemente il peso attribuito dal giudice alle prove: occorre dedurre l’applicazione di un criterio legale di valutazione in luogo di un altro, oppure la violazione di una regola specifica di prova legale.

  • Codice civile, art. 2709

    La disposizione, relativa all’efficacia delle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori, è stata ritenuta non pertinente alla controversia.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15

    La norma è stata richiamata in relazione alla disciplina delle spese nel processo tributario. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura della Provincia perché non contestava la specifica ragione addotta dal giudice d’appello per compensarle.

  • Codice di procedura civile, art. 92

    Anche nel giudizio tributario, le "gravi ed eccezionali ragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.

    La compensazione delle spese richiede una motivazione esplicita riferita a circostanze specifiche della controversia; l’incertezza applicativa concreta può giustificarla.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, ricorrevano i presupposti per il versamento, da parte delle rispettive ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5

    In seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall' art. 54 , comma 1, lett. b) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , applicabile ratione temporis) qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione della sentenza.

    Per le decisioni soggette alla versione riformulata dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la mera insufficienza della motivazione non è un vizio denunciabile in Cassazione; non è quindi possibile ottenere un riesame delle valutazioni di merito con una semplice censura di motivazione insufficiente.

Massime di principio

  • Chi chiede l’esenzione dall’ecotassa o l’applicazione di un’aliquota agevolata deve provare i fatti che giustificano il regime più favorevole, compreso l’effettivo trattamento dei rifiuti prima del conferimento.
  • Registri e codici di classificazione dei rifiuti possono essere elementi probatori, ma devono permettere di ricostruire in modo chiaro e non ambiguo tipologia, trattamento e tracciabilità. Un codice che identifica i rifiuti non prova necessariamente, da solo, che siano stati trattati.
  • In Cassazione non si può utilizzare la denuncia di violazione di legge o dell’art. 116 c.p.c. per chiedere una nuova valutazione delle prove: occorre indicare una specifica violazione della regola giuridica applicabile, non limitarsi a dissentire dal convincimento del giudice di merito.
  • Una relazione tecnica stragiudiziale proveniente da un terzo non vincola il giudice: può essere valutata come elemento indiziario, ma il giudice di merito può attribuirle il peso ritenuto appropriato.
  • La compensazione delle spese è possibile in presenza di ragioni esplicitate e legate a circostanze concrete, tra cui una reale incertezza interpretativa o applicativa; chi la impugna deve confrontarsi specificamente con la motivazione adottata.

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