Sentenza del 04/09/2024 n. 693 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
X s.p.a. ha chiesto il rimborso di € 105.056,00 corrispondenti ai costi per polizze fideiussorie stipulate per ottenere il rimborso anticipato di crediti IVA trimestrali relativi ai periodi 2010-2016. L'Amministrazione ha formato silenzio-rifiuto; la controversia verteva sulla tempestività dell'istanza (applicabilità del termine biennale di decadenza ex art.21 co.2 D.Lgs. 546/92, con decorrenza dai singoli pagamenti dei premi) e sull'applicabilità dell'art.8 co.4 della L. 212/2000 (se i costi delle fideiussioni siano rimborsabili anche quando le garanzie sono state prestate per ottenere il rimborso IVA ai sensi degli artt.30 e 38-bis DPR 633/72). L'Ufficio sosteneva che il diritto fosse decaduto perché i due anni erano già decorso rispetto agli ultimi pagamenti e che l'art.8/4 non si applicasse alle fideiussioni per rimborso IVA anticipato; il contribuente richiamava giurisprudenza della Cassazione favorevole alla rimborso e alla non applicabilità del termine biennale.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di X s.p.a. (sentenza CTP Padova n.376/03/2022). La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare Cass. n.20024/2023 e precedenti) ritenendo che: i costi delle fideiussioni siano rimborsabili ai sensi dell'art.8, comma 4, L. 212/2000 anche se la fideiussione è stata prestata per ottenere il rimborso anticipato del credito IVA ex art.38-bis DPR 633/72; il termine biennale di decadenza previsto dall'art.21 co.2 D.Lgs. 546/92 si applica alla restituzione di tributi e accessori e non all'azione di rimborso dei costi delle fideiussioni, i quali hanno natura indennitaria; il termine di prescrizione ordinario (decennale) è quello rilevante. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 8 comma 4
"il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere"
La Corte ha interpretato la norma come comprensiva dei costi di tutte le garanzie, incluse le fideiussioni prestate per ottenere il rimborso anticipato del credito IVA; pertanto tali costi sono rimborsabili.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
"La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"
La Corte e la giurisprudenza richiamata ritengono che il termine biennale di decadenza ex art.21 co.2 sia riferito alla restituzione di tributi e sanzioni (art.19) e non sia applicabile all'azione di rimborso dei costi delle fideiussioni; per questi ultimi rileva la prescrizione ordinaria decennale.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19 lett. g)
"Il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi e altri accessori non dovuti"
Individua l'ambito della restituzione tributaria al quale si riferisce il termine decadenziale; la Corte ha distinto tra restituzione di tributi/accessori e rimborso dei costi di garanzia, escludendo l'assorbimento dei secondi nell'art.19.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 30 e 38-bis
Disciplina il rimborso dell'IVA e la possibilità di richiedere fideiussioni per il rimborso anticipato; la Corte ha rilevato che la fideiussione per il rimborso IVA ha funzione indennitaria e che il relativo costo può essere oggetto di rimborso separato.
Massime di principio
- I costi sostenuti per fideiussioni richieste dal contribuente per ottenere il rimborso anticipato del credito IVA possono essere rimborsati ai sensi dell'art.8 co.4 L.212/2000: la norma è stata interpretata in senso estensivo dalla giurisprudenza consolidata.
- Il termine biennale di decadenza previsto dall'art.21 co.2 D.Lgs.546/1992 si applica alla restituzione di tributi e accessori (art.19) e non è applicabile all'azione autonoma di rimborso dei costi delle fideiussioni, che ha natura indennitaria; per questi ultimi opera il termine di prescrizione ordinario (decennale).
- Il rimborso dei costi della fideiussione è autonomo rispetto al rapporto di imposta e non è "accessorio" alla restituzione del tributo: la domanda di rimborso di tali spese non integra il fatto costitutivo del diritto al tributo ma ne costituisce una pretesa autonoma.
- Il principio di neutralità dell'IVA supporta la compensazione dell'onere finanziario derivante dall'immobilizzo del credito con il costo della garanzia; ciò rafforza la possibilità di rimborso dei costi a tutela della integrità patrimoniale del contribuente.
- In casi analoghi è importante richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. n.20024/2023, n.19756/2020 e pronunce correlate) quando si valuta la sussistenza del diritto e la rilevanza dei termini di decadenza/prescrizione.
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