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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20192/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A una contribuente veniva notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con recupero a tassazione di spese ritenute indeducibili e conseguenti riprese ai fini IRPEF, IRAP e IVA. L’atto veniva poi definito con accertamento con adesione, con previsione di pagamento rateale in dodici rate trimestrali; la contribuente pagava solo la prima rata e poi impugnava l’originario avviso davanti al giudice tributario. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso perché l’accertamento definito con adesione non è impugnabile. La CTR confermava il rigetto, respingendo anche l’appello incidentale dell’Ufficio sulla tardività. In cassazione la contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2, 3 e 9 del D.Lgs. n. 218/1997, sostenendo che il mancato pagamento delle rate successive alla prima avrebbe impedito il perfezionamento dell’adesione e quindi lasciato intatta la possibilità di impugnare l’avviso nei termini. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 42 D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 56 D.P.R. n. 633/1972, nonché nullità della sentenza/procedimento, assumendo che la sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario privo di qualifica dirigenziale dovesse essere provata dall’Amministrazione e che la relativa nullità si propagasse anche all’atto di adesione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’accertamento con adesione, una volta concluso, diventa intangibile e non impugnabile; la distinzione rilevante è tra conclusione dell’accordo e perfezionamento della definizione, che si verifica solo con il versamento dovuto o della prima rata. Il mancato pagamento delle rate successive non consente di riaprire l’impugnazione dell’atto impositivo, che resta efficace fino al perfezionamento della procedura. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito per effetto della statuizione sulla inammissibilità dell’impugnazione; la Corte ha comunque osservato che l’eventuale vizio di sottoscrizione dell’avviso non può elidere la preclusione alla sua impugnazione derivante dall’adesione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’accertamento con adesione, una volta concluso, rende l’atto impositivo non più impugnabile dal contribuente e non più integrabile dall’Ufficio.
  • La distinzione decisiva, nella procedura di adesione, è tra conclusione dell’accordo e perfezionamento della definizione: quest’ultimo si realizza solo con il pagamento delle somme dovute o della prima rata, se è stata concessa la rateazione.
  • Il mancato pagamento delle rate successive alla prima non riapre il termine per impugnare l’avviso di accertamento già definito con adesione.
  • In materia tributaria, i vizi dell’atto impositivo sono ricondotti dal legislatore a un regime unitario di invalidità-annullabilità e non consentono di eludere preclusioni processuali espressamente previste, come la non impugnabilità dell’accertamento con adesione.
  • Se una questione è assorbita dalla statuizione pregiudiziale di inammissibilità dell’impugnazione, il relativo motivo resta privo di autonoma rilevanza decisoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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