Cassazione Civile, Ordinanza n. 20192/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A una contribuente veniva notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con recupero a tassazione di spese ritenute indeducibili e conseguenti riprese ai fini IRPEF, IRAP e IVA. L’atto veniva poi definito con accertamento con adesione, con previsione di pagamento rateale in dodici rate trimestrali; la contribuente pagava solo la prima rata e poi impugnava l’originario avviso davanti al giudice tributario. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso perché l’accertamento definito con adesione non è impugnabile. La CTR confermava il rigetto, respingendo anche l’appello incidentale dell’Ufficio sulla tardività. In cassazione la contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2, 3 e 9 del D.Lgs. n. 218/1997, sostenendo che il mancato pagamento delle rate successive alla prima avrebbe impedito il perfezionamento dell’adesione e quindi lasciato intatta la possibilità di impugnare l’avviso nei termini. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 42 D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 56 D.P.R. n. 633/1972, nonché nullità della sentenza/procedimento, assumendo che la sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario privo di qualifica dirigenziale dovesse essere provata dall’Amministrazione e che la relativa nullità si propagasse anche all’atto di adesione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’accertamento con adesione, una volta concluso, diventa intangibile e non impugnabile; la distinzione rilevante è tra conclusione dell’accordo e perfezionamento della definizione, che si verifica solo con il versamento dovuto o della prima rata. Il mancato pagamento delle rate successive non consente di riaprire l’impugnazione dell’atto impositivo, che resta efficace fino al perfezionamento della procedura. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito per effetto della statuizione sulla inammissibilità dell’impugnazione; la Corte ha comunque osservato che l’eventuale vizio di sottoscrizione dell’avviso non può elidere la preclusione alla sua impugnazione derivante dall’adesione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997
L’accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione; l’atto diviene intangibile una volta concluso il concordato.
art. 6, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 218/1997
L’avviso di accertamento perde efficacia solo al perfezionamento della definizione con adesione.
L’accordo di adesione è formalizzato per iscritto e può prevedere il pagamento rateale delle somme dovute.
Il pagamento dovuto, o della prima rata, è presupposto della rateazione e della procedura di definizione.
La definizione si perfeziona con il versamento integrale o con il pagamento della prima rata, se è ammessa la dilazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati invocati per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973
Prevede la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del capo dell’ufficio o di altro impiegato delegato e sanziona con nullità la mancanza di valida sottoscrizione.
Richiamato quale norma sulla validità degli avvisi in materia IVA.
Ha regolato la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per affermare che i vizi dell’atto tributario sono dedotti entro termine decadenziale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ha giustificato l’attestazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’accertamento con adesione, una volta concluso, rende l’atto impositivo non più impugnabile dal contribuente e non più integrabile dall’Ufficio.
- La distinzione decisiva, nella procedura di adesione, è tra conclusione dell’accordo e perfezionamento della definizione: quest’ultimo si realizza solo con il pagamento delle somme dovute o della prima rata, se è stata concessa la rateazione.
- Il mancato pagamento delle rate successive alla prima non riapre il termine per impugnare l’avviso di accertamento già definito con adesione.
- In materia tributaria, i vizi dell’atto impositivo sono ricondotti dal legislatore a un regime unitario di invalidità-annullabilità e non consentono di eludere preclusioni processuali espressamente previste, come la non impugnabilità dell’accertamento con adesione.
- Se una questione è assorbita dalla statuizione pregiudiziale di inammissibilità dell’impugnazione, il relativo motivo resta privo di autonoma rilevanza decisoria.
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