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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 22484 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia impugnava le decisioni della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, che avevano confermato l’annullamento degli accertamenti relativi al 2002. L’Ufficio aveva rideterminato induttivamente i ricavi della società, con maggiori IRAP e IVA, ricalcolando i corrispettivi in base alle materie prime acquistate e alle metodologie di controllo per ristoranti e pizzerie; gli accertamenti si riflettevano anche sulle posizioni dei soci. Con il primo motivo l’Agenzia denunciava violazione dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che i ricavi dovessero essere stimati considerando i prezzi di vendita dichiarati dalla contribuente in contraddittorio. Con il secondo lamentava insufficiente motivazione, perché la CTR non avrebbe considerato documenti e deduzioni che, secondo l’Ufficio, dimostravano l’uso del prezzo medio del pasto. La controversia riguardava inoltre il coordinamento dei giudizi della società e dei soci, connessi all’accertamento unitario.

La decisione

La Cassazione ha riunito i tre giudizi, rilevando la connessione e la ricorrenza degli elementi che consentivano di ricomporre in sede di legittimità la trattazione unitaria senza rinviare al giudice di merito. Ha rigettato tutti i ricorsi dell’Agenzia: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non riportava il verbale di contraddittorio su cui si fondava, e comunque infondato rispetto alla decisione impugnata, che si basava anche su ragioni non censurate, tra cui la differenza tra prezzi delle pizze consumate nel locale e da asporto e la natura di pub-rosticceria e pizzeria dell’attività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non riproduceva l’avviso di rettifica né le risultanze documentali asseritamente trascurate. Restano quindi ferme le decisioni favorevoli alla società e ai soci. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 2.800, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Detto motivo è, per un verso, inammissibile per difetto di autosufficienza, non riportando il contenuto del verbale di contraddittorio (sul quale l'intero motivo risulta fondato), e, per altro verso, infondato, in quanto non in linea con il decisum, atteso che la sentenza impugnata svolge tutta una serie di diverse argomentazioni (ad es.: mancata considerazione, da parte dell'Ufficio, della differenza di prezzi praticati tra pizze consumate nel locale e pizze asportate; esercizio, da parte del contribuente, di attività di pub-rosticceria e pizzeria, e non di ristorante), che non risultano in alcun modo censurate.

    La contestazione della legittimità dell’accertamento induttivo non può essere accolta se il ricorso per Cassazione non documenta il verbale sul quale fonda la censura. Inoltre, una doglianza che attacca soltanto il criterio di calcolo non supera le ulteriori ragioni autonome della decisione di merito rimaste senza specifica censura.

  • Codice civile, art. 2727

    La disposizione è richiamata dall’Agenzia insieme all’art. 2729 c.c. per sostenere la ricostruzione presuntiva dei ricavi; la Corte non ne offre un’autonoma interpretazione, ma rigetta la censura per le ragioni processuali e di merito indicate con riferimento al primo motivo.

  • Codice civile, art. 2729

    La disposizione è invocata dall’Agenzia a fondamento delle presunzioni utilizzate per stimare i ricavi. La Corte non ne enuncia un principio autonomo: la relativa censura è inammissibile per difetto di autosufficienza e, comunque, non supera le ragioni della CTR rimaste non contestate.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Il n. 3 è indicato come base della censura di violazione di legge e il n. 5 come base della censura motivazionale. La Corte dichiara inammissibili le doglianze perché il ricorso non riporta gli atti e i documenti necessari per valutarle; il primo motivo è anche giudicato infondato rispetto alle ragioni effettive della sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    La norma è menzionata per il quesito di diritto richiesto ratione temporis per il primo motivo. La Corte non ne sviluppa una distinta interpretazione sostanziale; esamina il motivo e lo dichiara inammissibile, tra l’altro, per difetto di autosufficienza.

  • Costituzione, art. 111, comma 2

    In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.

    La riunione in Cassazione di cause decise separatamente può evitare una declaratoria di nullità e un rinvio quando, pur in presenza di litisconsorzio necessario, ricorrono le condizioni che assicurano la piena conoscenza delle posizioni e l’effettività del contraddittorio; così si tutela la ragionevole durata del processo.

  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo, artt. 6 e 13

    In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.

    La Corte richiama le garanzie convenzionali a sostegno della possibilità di riunire i giudizi in sede di legittimità, quando ciò evita un rinvio meramente formale senza compromettere il contraddittorio.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;

    Per gli accertamenti sul reddito di una società di persone, l’imputazione per trasparenza ai soci rende normalmente inscindibili le posizioni della società e di tutti i soci, che devono partecipare allo stesso giudizio, salvo questioni personali.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 17, comma 1, e 44

    La Corte richiama queste disposizioni, insieme alla natura reale e proporzionale dell’IRAP e al regime di imputazione indicato, per affermare la necessità del litisconsorzio dei soci nel giudizio sull’IRAP dovuta dalla società di persone.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2

    La disposizione è richiamata per distinguere l’IVA dall’accertamento dei redditi imputati per trasparenza: l’accertamento IVA della società, considerato isolatamente, non comporta litisconsorzio necessario con i soci; se però l’atto unico riguarda anche IRAP e si fonda su elementi comuni, l’imponibile IVA non autonomamente definibile resta vincolato alla trattazione simultanea.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (in relazione all’IVA)

    La norma è richiamata, insieme all’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, per spiegare che per l’IVA manca un meccanismo di automatica imputazione ai soci analogo a quello previsto per i redditi. Tuttavia, quando un unico atto accerta IRAP e IVA sulla base di elementi comuni e il profilo IVA non è autonomamente definibile, la trattazione unitaria è necessaria.

  • Codice di procedura civile, art. 273

    La riunione dei giudizi è disposta per la loro connessione soggettiva e oggettiva e per la riferibilità al medesimo anno d’imposta; la pronuncia non formula ulteriori criteri autonomi oltre alla connessione accertata nel caso.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui redditi di una società di persone accertati per trasparenza, società e soci devono normalmente partecipare allo stesso giudizio, perché il reddito accertato costituisce una base comune; fanno eccezione le questioni strettamente personali del singolo socio.
  • L’accertamento IVA della società, da solo, non determina automaticamente il litisconsorzio necessario dei soci. Se però un unico atto accerta anche imposte legate alla posizione dei soci e i rilievi IVA condividono gli stessi elementi, senza poter essere definiti separatamente, può essere necessaria la trattazione unitaria.
  • La Cassazione può riunire giudizi separati relativi a società e soci senza annullarli e rinviarli quando le parti conoscono gli atti e le difese altrui, i ricorsi e le cause petendi sono identici, i processi sono stati trattati contestualmente nei gradi di merito e le decisioni sono sostanzialmente uniformi.
  • Nel ricorso per Cassazione, chi fonda una censura sul contenuto di un verbale, di un avviso o di documenti deve riportarne in modo adeguato i contenuti rilevanti: altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Una censura deve confrontarsi con tutte le ragioni decisive della sentenza impugnata. Se lascia senza contestazione motivazioni autonome — per esempio la diversa attività effettivamente esercitata o la distinzione tra prezzi di consumo sul posto e da asporto — può risultare infondata o comunque incapace di ottenere la cassazione della decisione.

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