Cassazione Civile, Ordinanza n. 33271/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, furono notificati a una società due avvisi di accertamento per i periodi d'imposta 2004 e 2005, ai fini IVA, IRAP e IRES, sul presupposto che l'attività svolta celasse una simulazione di contratto di appalto finalizzata all'illecita somministrazione di manodopera. In primo grado la CTP accolse solo in parte i ricorsi, escludendo l'illegittimità dell'IRAP e prendendo atto dell'autotutela sull'IVA; in appello la decisione fu riformata a favore dell'Ufficio, ritenendosi che il contratto di appalto fosse fittizio e che la gestione del personale fosse sostanzialmente dell'appaltante. La società propose ricorso per cassazione con un solo motivo, ma nel corso del giudizio intervenne adesione alla definizione agevolata della lite limitatamente all'avviso relativo al periodo d'imposta 2004; entrambe le parti chiesero quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del processo, ritenendo perfezionata la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 con riferimento almeno al periodo d'imposta 2004. La Corte ha affermato che l'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata comporta l'effettiva definizione della controversia e legittima la declaratoria di estinzione ex art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992, rendendo irrilevante l'esame del motivo di ricorso. È stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 11, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
La definizione agevolata della lite, se perfezionata con il pagamento dovuto, determina l'effettiva definizione della controversia e consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norma di conversione del decreto-legge che disciplina la definizione agevolata richiamata dalle parti.
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
"il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"
La definizione della lite tributaria o la cessazione della materia del contendere comportano l'estinzione, totale o parziale, del giudizio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile oltre tali ipotesi.
l. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Richiamato nel fatto quale disciplina della somministrazione di manodopera ritenuta violata dall'Amministrazione finanziaria.
Richiamata dalla ricorrente come disciplina intervenuta sul tema dei contratti di appalto/somministrazione di manodopera.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando perfezionata secondo la disciplina speciale applicabile, determina la cessazione della materia del contendere e rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche parzialmente se la definizione riguarda solo alcuni atti o periodi d'imposta.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria, sicché si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere esteso analogicamente a ipotesi diverse dal rigetto, dall'inammissibilità o dall'improcedibilità dell'impugnazione.
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