Cassazione Civile, Sentenza n. 21905/2024 del 02/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Campania che aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento per I.V.A. relativo al 2013 (emesso nel 2018), ritenendo viziata la motivazione per mancata allegazione o riproduzione di documenti acquisiti presso un soggetto terzo. La controricorrente eccepiva, con ricorso incidentale, l'illegittimità della notificazione dell'atto: l'avviso era stato notificato agli eredi del socio accomandatario e liquidatore deceduto anziché alla società, cancellata dal Registro delle Imprese nel 2015; secondo l'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 la cancellazione ha effetti differiti per cinque anni nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, per cui la società rimane il soggetto destinatario degli atti fiscali e la notifica agli eredi era nulla.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale della controricorrente e ha assorbito il ricorso principale dell'Agenzia. Ha ritenuto invalida la notifica dell'avviso di accertamento effettuata agli eredi del liquidatore deceduto, poiché la società, pur cancellata nel Registro delle Imprese, continuava ad avere efficacia sostanziale nei rapporti con l'Amministrazione per il quinquennio previsto dall'art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014; in tale periodo l'atto doveva essere notificato alla società (o, correttamente, al suo rappresentante legittimo), e la notifica agli eredi non poteva sostituirsi a quella doverosa. Di conseguenza la sentenza d'appello è cassata e il ricorso originario della destinataria della notifica è accolto. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 4
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese
La Corte interpreta la norma come disposizione di natura sostanziale che posticipa gli effetti dell'estinzione solo nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e enti creditori: la società, per il quinquennio, resta destinataria degli atti fiscali e il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza; pertanto la notifica deve essere indirizzata alla società o al suo legittimo rappresentante, non agli eredi del defunto.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. c)
Stabilisce il domicilio fiscale per le notificazioni degli atti impositivi: la Corte rileva l'obbligo di notificare l'atto al domicilio fiscale dell'ente cancellato (che resta destinatario per il quinquennio).
Codice di procedura civile, art. 145, comma 1
È richiamata la possibilità, alternativa alla notifica nella sede della persona giuridica, di notificare direttamente alla persona fisica che la rappresenta; ma la Corte sottolinea che l'Amministrazione non ha utilizzato correttamente questa facoltà e non poteva limitarsi a notificare agli eredi del liquidatore defunto.
Riferimento alla disciplina della società di persone e agli effetti della cancellazione; la norma è connessa all'applicazione dell'art. 28 D.Lgs. 175/2014 che differisce gli effetti dell'estinzione.
Codice civile, art. 2284 (richiamato art. 2135 c.c.)
"Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano"
La Corte utilizza questa norma per spiegare che la morte del socio non trasferisce automaticamente la rappresentanza della società agli eredi: gli altri soci devono decidere se liquidare o proseguire, per cui gli eredi non acquisiscono di per sé capacità processuale o rappresentativa.
Citata in relazione ai principi di motivazione degli atti tributari; la Corte però decide sul profilo della corretta notificazione secondo la disciplina speciale dell'estinzione societaria.
D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 4
Riferimento alla disponibilità della documentazione fiscale (copie delle fatture) in capo alla società; menzionata dall'Agenzia ma la Corte ha deciso per la nullità della notifica più che sul merito probatorio.
Massime di principio
- Se una società è cancellata dal Registro delle Imprese ma la cancellazione è avvenuta da meno di cinque anni, ai fini fiscali la società resta destinataria degli atti: notificare a soggetti diversi dalla società (es. eredi di un liquidatore deceduto) è illegittimo.
- La morte del rappresentante/liquidatore non trasferisce automaticamente la sua qualità agli eredi: gli eredi non sono legittimati a ricevere o contestare atti impositivi indirizzati alla società a meno che non siano stati formalmente investiti della rappresentanza o i soci non abbiano deciso diversamente.
- Prima di procedere alla notifica di atti impositivi verificare la posizione societaria (data di cancellazione) e l'esistenza/identità del rappresentante legittimo; se opportuno, notificare alla sede/domicilio fiscale della società o, in via alternativa e correttamente motivata, alla persona fisica che la rappresenta ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
- Una notificazione eseguita a soggetti privi di legittimazione sostanziale rispetto all'atto (es. eredi non rappresentanti) è nulla e non si cura successivamente; l'Amministrazione deve evitare di eleggere contraddittori privi di collegamento giuridico con la posizione societaria.
- In casi analoghi conviene documentare e conservare prova della corretta individuazione del destinatario (visure, atti di nomina di liquidatore, atti societari) e valutare preventivamente l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014 per decidere la corretta modalità di notifica.
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