Parere n. 104/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto da BM s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante signor Vito Biundo, rappresentata e difesa dall’avv. Massimiliano Mangano, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione dirigenziale del Comune di Palermo n. 14380 dell’8 ottobre 2025, di decadenza dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) n. 056.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione dirigenziale del Comune di Palermo n. 14380 dell’8 ottobre 2025, recante la decadenza dall’autorizzazione n. 056 per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, con domanda cautelare di sospensione.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, titolare dell’autorizzazione NCC n. 056, non aveva presentato entro il 30 aprile 2025 l’istanza di vidimazione triennale prevista dall’art. 19, comma 2, del regolamento comunale per il servizio NCC. Dopo la diffida prevista dall’art. 36 e l’avvio del procedimento di sospensione ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. a), la società aveva presentato telematicamente l’istanza di vidimazione il 1° ottobre 2025, prima dell’adozione del provvedimento di decadenza dell’8 ottobre 2025. Il ricorso deduce la violazione degli artt. 19, 36, 37 e 38 del regolamento comunale, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità e manifesta ingiustizia, nonché violazione del principio di proporzionalità. La ricorrente sostiene che la sequenza diffida-sospensione-decadenza non configuri un automatismo sanzionatorio, ma un procedimento progressivo diretto a consentire la regolarizzazione, con la decadenza quale extrema ratio. Deduce inoltre la violazione dei principi di buon andamento, giusto procedimento, buona fede e leale collaborazione, per non avere il Comune valutato l’istanza di vidimazione presentata prima della conclusione del procedimento. In sede cautelare sono stati allegati il fumus boni iuris, derivante dalla sproporzione della decadenza e dall’omessa valutazione della regolarizzazione, e il periculum in mora, consistente nella paralisi dell’attività d’impresa e nei conseguenti danni economici e commerciali.
Il parere
Il Collegio, con valutazione sommaria propria della fase cautelare e riservando ogni decisione sulle questioni di rito e di merito, ritiene sussistenti i presupposti per accogliere la domanda di sospensione. Assume rilievo il fatto che l’istanza di vidimazione, sebbene tardiva, sia stata presentata il 1° ottobre 2025, prima dell’adozione del provvedimento di decadenza dell’8 ottobre 2025, e che l’immediata esecuzione della decadenza possa determinare un danno grave e irreparabile per l’attività d’impresa. Il Collegio dispone inoltre un supplemento istruttorio, chiedendo l’acquisizione del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione e della prova della sua notificazione, nonché una relazione documentata del Comune sulla sequenza procedimentale, sulla data e completezza dell’istanza di vidimazione e sulla natura ordinatoria o perentoria del termine assegnato per la regolarizzazione, con indicazione della relativa base normativa primaria o regolamentare. Gli adempimenti devono essere svolti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa del parere. In caso di mancato riscontro, potranno essere desunti argomenti di giudizio sfavorevoli ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Osservazioni
Domanda cautelare
La domanda di sospensione deve essere accolta, poiché, allo stato degli atti, la presentazione dell’istanza di vidimazione prima della conclusione del procedimento e il danno grave e irreparabile derivante dalla perdita dell’autorizzazione giustificano la tutela cautelare.
Sequenza regolamentare diffida-sospensione-decadenza
Deve essere approfondito se la sequenza prevista dagli artt. 36, 37 e 38 del regolamento comunale costituisca un automatismo sanzionatorio oppure un procedimento progressivo finalizzato alla regolarizzazione, nel quale la decadenza operi solo quale misura finale.
Istanza di vidimazione del 1° ottobre 2025
Occorre verificare la data esatta di presentazione e la completezza della domanda di vidimazione, corredata dalla documentazione prescritta dall’art. 7 del regolamento, poiché l’istanza è stata presentata prima dell’adozione del provvedimento di decadenza.
Natura del termine per la regolarizzazione
Il Comune deve chiarire, sulla base di una fonte normativa primaria o regolamentare, se il termine assegnato per la regolarizzazione abbia natura ordinatoria o perentoria.
Provvedimento di sospensione
Deve essere acquisito il provvedimento con cui è stata disposta la sospensione dell’autorizzazione, unitamente alla prova della sua notificazione alla ricorrente.
Conseguenze dell’inottemperanza istruttoria
In caso di mancato deposito dei documenti e delle informazioni richiesti entro sessanta giorni, potranno essere desunti argomenti di giudizio sfavorevoli ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana costituisce il rimedio nel cui ambito è stato richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa.
Regolamento comunale per il servizio di N.C.C. del Comune di Palermo, art. 19, comma 2
Prevede l’obbligo di vidimazione triennale dell’autorizzazione, mediante presentazione dell’istanza nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile dell’anno di riferimento.
Regolamento comunale per il servizio di N.C.C. del Comune di Palermo, art. 36
Disciplina la diffida alla regolarizzazione in caso di mancata vidimazione; nel caso concreto il Comune ha assegnato un termine di trenta giorni.
Regolamento comunale per il servizio di N.C.C. del Comune di Palermo, art. 37, comma 2, lett. a)
Costituisce la base regolamentare richiamata per l’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione.
Regolamento comunale per il servizio di N.C.C. del Comune di Palermo, art. 38, comma 1, lett. g)
È la disposizione richiamata quale base della decadenza dell’autorizzazione in caso di mancata regolarizzazione successiva alla sospensione; la sua concreta applicazione deve essere approfondita alla luce dell’istanza presentata prima della decadenza.
Regolamento comunale per il servizio di N.C.C. del Comune di Palermo, art. 7
Individua la documentazione prescritta da verificare ai fini della completezza della domanda di vidimazione.
È richiamato dalla ricorrente a fondamento dei principi generali dell’azione amministrativa, del buon andamento e della leale collaborazione; la questione della sua concreta violazione resta da approfondire.
"qualora abbia disposto il deposito di documenti o informazioni ritenuti rilevanti ai fini della decisione, di desumere argomenti di giudizio sfavorevoli nei confronti della parte che sia rimasta inadempiente a tale richiesta"
Consente al giudice di desumere argomenti di giudizio sfavorevoli dall’inadempimento all’ordine di deposito di documenti o informazioni rilevanti.
È indicato quale principio generale dal quale è desumibile la regola processuale richiamata per le conseguenze dell’inottemperanza all’ordine istruttorio.
Massime di principio
- In un procedimento amministrativo progressivo diretto alla regolarizzazione di una posizione autorizzatoria, la decadenza non può essere applicata senza verificare se l’interessato abbia regolarizzato la propria posizione prima dell’adozione del provvedimento finale, quando tale circostanza possa incidere sui presupposti della misura espulsiva.
- La presentazione tardiva dell’istanza di regolarizzazione, se intervenuta prima della conclusione del procedimento, deve essere acquisita e valutata dall’amministrazione; il mero superamento del termine iniziale non esonera l’amministrazione dall’accertare gli effetti della regolarizzazione sopravvenuta.
- L’applicazione di una misura amministrativa che comporta la perdita del titolo abilitativo deve essere verificata alla luce del principio di proporzionalità, soprattutto quando l’ordinamento preveda una sequenza graduata di diffida, sospensione e decadenza.
- In sede cautelare, la perdita del titolo necessario per lo svolgimento dell’attività d’impresa può integrare un danno grave e irreparabile, quando determini la paralisi dell’attività e pregiudizi economici e commerciali non integralmente reintegrabili per equivalente.
- Quando il giudice amministrativo dispone l’acquisizione di documenti e informazioni rilevanti per la decisione, l’inottemperanza della parte destinataria può consentire la desunzione di argomenti di giudizio sfavorevoli ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Decadenza dall’autorizzazione NCC e domanda cautelare
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da una società titolare dell’autorizzazione n. 056 per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente nel Comune di Palermo. È impugnata la determinazione dirigenziale n. 14380 dell’8 ottobre 2025, con cui il Comune ha dichiarato la decadenza dall’autorizzazione per mancata vidimazione triennale, unitamente agli atti presupposti e, ove occorra, al provvedimento di sospensione.
Premesse procedimentali
L’art. 19, comma 2, del regolamento comunale per il servizio NCC, approvato con delibera del 28 gennaio 2021, impone ai titolari delle autorizzazioni di presentare l’istanza di vidimazione triennale nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile dell’anno di riferimento. La società non ha presentato l’istanza entro il 30 aprile 2025, deducendo un disguido amministrativo.
Il Comune ha quindi adottato la seguente sequenza:
- diffida del 5 giugno 2025, ai sensi dell’art. 36 del regolamento, con assegnazione di trenta giorni per adempiere;
- comunicazione del 29 luglio 2025 di avvio del procedimento di sospensione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. a), con termine di dieci giorni per presentare osservazioni;
- successivo provvedimento di sospensione dell’autorizzazione per trenta giorni;
- determinazione dell’8 ottobre 2025 di decadenza ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g).
La società ha trasmesso telematicamente l’istanza di vidimazione al SUAP il 1° ottobre 2025, prima dell’adozione del provvedimento finale di decadenza.
Motivi del ricorso
La ricorrente sostiene che gli artt. 36, 37 e 38 del regolamento non prevedano un automatismo sanzionatorio, ma una sequenza graduata destinata a consentire la regolarizzazione della posizione. Secondo questa prospettazione, la decadenza costituisce l’extrema ratio e può essere disposta soltanto se l’interessato non si regolarizza anche dopo la sospensione.
Sono dedotti, in particolare, la violazione degli artt. 19, 36, 37 e 38 del regolamento comunale, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, l’illogicità e la manifesta ingiustizia, nonché la violazione del principio di proporzionalità. La società lamenta inoltre la violazione dell’art. 1 della l. 241/1990, dei principi di buon andamento, giusto procedimento, buona fede e leale collaborazione, poiché il Comune non avrebbe valutato l’istanza di vidimazione presentata prima della conclusione del procedimento.
Valutazione cautelare
Il Collegio precisa che la valutazione è svolta allo stato degli atti e secondo la cognizione sommaria propria della fase cautelare, con riserva di ogni decisione sulle questioni di rito e di merito.
La domanda cautelare è ritenuta fondata. Assume rilievo il fatto che l’istanza di vidimazione, pur tardiva rispetto al termine iniziale, sia stata presentata il 1° ottobre 2025, soltanto pochi giorni prima della determinazione di decadenza dell’8 ottobre 2025. L’esecuzione della decadenza comporterebbe la perdita del titolo necessario allo svolgimento dell’attività NCC e potrebbe determinare la paralisi dell’attività aziendale, con gravi conseguenze economiche, contrattuali, commerciali e reputazionali.
Il parere esprime pertanto l’avviso che l’istanza di sospensione debba essere accolta.
Esigenze istruttorie
Il Collegio ritiene tuttavia necessario approfondire l’affare sotto il profilo istruttorio. Devono essere acquisiti:
- il provvedimento che ha disposto la sospensione dell’autorizzazione;
- la prova della notificazione del provvedimento di sospensione alla ricorrente;
- una relazione documentata del Comune sulla sequenza procedimentale seguita;
- l’indicazione del momento esatto in cui è stata presentata l’istanza di vidimazione;
- la verifica della presenza della documentazione prescritta dall’art. 7 del regolamento;
- chiarimenti sulla natura ordinatoria o perentoria del termine assegnato per la regolarizzazione, con indicazione della relativa base normativa primaria o regolamentare.
La documentazione deve essere trasmessa entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa del parere. In caso di mancato riscontro, il Collegio avverte che potranno essere desunti argomenti di giudizio sfavorevoli ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., secondo una regola indicata come espressione di un principio generale desumibile dall’art. 112 c.p.c.
Conclusioni
Il parere è cautelarmente favorevole alla ricorrente, poiché dispone l’accoglimento della sospensiva, ma mantiene interlocutoria la definizione complessiva del ricorso straordinario. La decisione finale sulle questioni di rito e sul merito è subordinata all’acquisizione degli elementi istruttori richiesti al Comune di Palermo.
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