Parere n. 94/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal signor -OMISSIS-, per l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Centro per l’impiego di Palermo e di ogni altro atto presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota del Centro per l’impiego di Palermo attestante la mancata iscrizione del ricorrente nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, classificatosi al quarto posto in un concorso dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per cinque posti di assistente amministrativo riservati ai soggetti disabili, è stato escluso per mancanza dell’iscrizione nelle liste del collocamento mirato. Ha impugnato la nota del Centro per l’impiego che attestava la mancata iscrizione, deducendo violazione degli artt. 1, 3, 7, comma 2, 8 e 16 della legge n. 68/1999, violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/1988, errore nei presupposti, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno. L’amministrazione ha eccepito la violazione del principio di alternatività, poiché il ricorrente aveva già proposto ricorsi davanti al TAR per la Sicilia contro gli atti concorsuali e contro la medesima nota. Il Collegio ha esaminato anche d’ufficio la giurisdizione, rilevando che la controversia mira sostanzialmente all’accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato.
Il parere
Il Collegio ha ritenuto che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’iscrizione e la permanenza negli elenchi del collocamento obbligatorio costituiscono attività di mera certazione, priva di esercizio di discrezionalità amministrativa, e la posizione dell’interessato è qualificabile come diritto soggettivo. Ha tuttavia escluso la necessità di disporre la translatio iudicii, essendo emerso che il ricorrente aveva già riassunto la controversia davanti al Tribunale di Palermo – sezione lavoro, dopo la declinatoria del TAR. In ogni caso, il ricorso straordinario è stato ritenuto inammissibile per violazione del principio di alternatività previsto dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971: il ricorrente aveva già adito il giudice amministrativo per contestare gli atti della procedura concorsuale e la nota del Centro per l’impiego, perseguendo il medesimo risultato sostanziale. È stata inoltre rilevata l’inammissibilità autonoma della domanda risarcitoria, non proponibile in sede di ricorso straordinario, avente natura tipicamente impugnatoria e finalizzato esclusivamente all’annullamento di atti amministrativi definitivi.
Osservazioni
Giurisdizione sulla iscrizione negli elenchi del collocamento mirato
Le controversie relative all’iscrizione e alla permanenza negli elenchi di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’amministrazione svolge un’attività di mera certazione dei requisiti e non esercita un potere discrezionale o costitutivo funzionale alla cura di un interesse pubblico.
Principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario
Il ricorso straordinario è inammissibile quando il medesimo interessato abbia già adito il giudice amministrativo per la stessa vicenda sostanziale, anche attraverso l’impugnazione di atti formalmente distinti ma connessi da un rapporto di presupposizione o dipendenza e diretti al medesimo risultato.
Domanda di risarcimento del danno
La domanda risarcitoria proposta in sede di ricorso straordinario è inammissibile, poiché il rimedio previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente una tutela caducatoria contro atti amministrativi definitivi.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.
Il principio di alternatività impedisce il cumulo del ricorso giurisdizionale e del ricorso straordinario non solo quando sia impugnato lo stesso atto in senso formale, ma anche quando atti distinti siano sostanzialmente connessi e riguardino il medesimo oggetto del contendere.
Disciplina il rapporto dell’amministrazione nell’istruttoria del ricorso straordinario.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione a seguito della declinatoria; nel caso concreto il Collegio non ha disposto la rimessione in termini perché il ricorrente aveva già riassunto la controversia davanti al giudice ordinario.
Il ricorrente ha richiamato tale disposizione per chiedere il risarcimento del danno, ma la domanda è stata ritenuta inammissibile in sede di ricorso straordinario.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
La domanda risarcitoria proposta unitamente al ricorso straordinario è stata dichiarata inammissibile, in ragione della natura esclusivamente impugnatoria del rimedio straordinario.
art. 8, comma 2, legge n. 68/1999
La controversia riguardava l’accertamento della posizione del ricorrente rispetto all’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato; tale posizione è stata qualificata come diritto soggettivo.
legge n. 482/1968
La disciplina previgente del collocamento obbligatorio è richiamata per distinguere l’iscrizione nell’elenco degli invalidi civili dalla successiva iscrizione nelle liste del collocamento mirato.
Il ricorrente ne ha invocato l’applicazione con riferimento alla valutazione delle capacità lavorative effettive, ma il parere non esamina nel merito tale censura, ritenendo assorbenti il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità per alternatività.
Cass., sez. un., 17 dicembre 1999, n. 911
È richiamata a sostegno della qualificazione dell’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio come attività di certazione e della conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Cons. Stato, Adunanza plenaria, 18 aprile 1969, n. 15
È richiamata quale espressione dell’originaria lettura restrittiva del principio di alternatività, oggi superata dall’interpretazione sostanziale riferita anche ad atti formalmente distinti ma sostanzialmente connessi.
Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2010, n. 3719
È richiamata per affermare che l’alternatività può operare quando vi sia obiettiva identità dell’oggetto del contendere anche in presenza di provvedimenti formalmente distinti.
Direttiva sui ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana del 19 giugno 2020, punto 12
Recepisce l’orientamento secondo cui il principio di alternatività opera anche quando l’atto presupposto sia stato impugnato in sede giurisdizionale e l’atto consequenziale sia censurato in sede straordinaria nell’ambito della medesima vicenda contenziosa.
Massime di principio
- Le controversie sull’iscrizione e sulla permanenza negli elenchi del collocamento obbligatorio o mirato appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione si limita ad accertare requisiti predeterminati dalla legge, senza esercitare discrezionalità amministrativa o un potere costitutivo.
- Il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario opera anche quando i rimedi riguardino atti formalmente distinti, purché sussista un’identità sostanziale dell’oggetto del contendere e gli atti siano collegati da un rapporto di presupposizione o dipendenza nell’ambito della stessa vicenda.
- La violazione del principio di alternatività determina l’inammissibilità del ricorso straordinario, anche quando il ricorrente abbia impugnato in sede giurisdizionale atti diversi da quello direttamente censurato in sede straordinaria, se il risultato sostanziale perseguito è il medesimo.
- Il ricorso straordinario è un rimedio giustiziale tipicamente impugnatorio e consente, in via ordinaria, soltanto una pronuncia caducatoria di annullamento di un atto amministrativo definitivo; la domanda autonoma di risarcimento del danno non è ammissibile in tale sede.
- La dichiarazione di difetto di giurisdizione non impone la riassunzione o la rimessione in termini quando dagli atti risulti che il ricorrente abbia già instaurato il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione.
Ricorso straordinario sull’iscrizione nel collocamento mirato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una persona fisica contro la nota del Centro per l’impiego di Palermo che attestava la mancata iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999. La vicenda traeva origine dall’esclusione da un concorso dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, riservato alle persone con disabilità, nonostante il ricorrente si fosse classificato al quarto posto.
Vicenda amministrativa e motivi di ricorso
Il ricorrente sosteneva di essere già iscritto in un elenco di invalidi civili e contestava che tale iscrizione non fosse stata considerata sufficiente ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale. Deduceva la violazione della legge n. 68/1999 e dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/1988, oltre a errore nei presupposti, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Contestava inoltre che il Centro per l’impiego non avesse verificato in contraddittorio la sussistenza dei requisiti.
Il ricorso comprendeva anche una domanda di risarcimento del danno derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
Difetto di giurisdizione
Il Collegio ha rilevato d’ufficio che la controversia non riguardava propriamente l’esercizio di un potere amministrativo, ma l’accertamento del diritto del ricorrente all’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato. Secondo l’orientamento richiamato della Corte di cassazione, l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio costituisce attività di mera certazione dei requisiti previsti dalla legge.
L’amministrazione, in tale attività, non compie una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico né esercita un potere costitutivo, ma accerta l’esistenza dei presupposti legali del diritto. La posizione dell’interessato è pertanto un diritto soggettivo e le relative controversie spettano al giudice ordinario.
Il Collegio ha precisato che il ricorso non mirava all’impugnazione degli atti della procedura concorsuale, già contestati davanti al TAR, ma alla verifica della correttezza della nota del Centro per l’impiego e, sostanzialmente, al riconoscimento del diritto all’iscrizione.
Principio di alternatività
Il ricorrente aveva già proposto davanti al TAR per la Sicilia ricorsi riguardanti il bando, gli atti della procedura concorsuale, la propria esclusione e la nota del Centro per l’impiego. Il Collegio ha quindi ritenuto violato l’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, secondo cui, quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.
La regola è stata interpretata in senso sostanziale. Essa non opera soltanto in presenza di identità formale dell’atto impugnato, ma anche quando atti formalmente distinti siano collegati da un rapporto di presupposizione o dipendenza e il ricorrente persegua un’identica finalità processuale. La ratio è evitare il rischio di decisioni contrastanti e assicurare la contestualità e l’unitarietà della cognizione.
Nel caso concreto, le diverse impugnazioni erano tutte dirette a ottenere il riconoscimento dell’iscrizione nell’elenco di cui alla legge n. 68/1999 e, conseguentemente, a rimuovere la ragione dell’esclusione dal concorso.
Mancata translatio iudicii
Il Collegio ha ritenuto non necessario disporre la riassunzione del giudizio ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Dagli atti risultava infatti che, dopo la declinatoria della giurisdizione amministrativa, il ricorrente aveva già riassunto la controversia davanti al Tribunale di Palermo – sezione lavoro, chiedendo l’accertamento del diritto all’iscrizione nelle liste del collocamento mirato. Risultava inoltre che la richiesta cautelare era stata respinta dal Tribunale e che il relativo reclamo era stato rigettato dalla Corte di appello di Palermo.
Domanda risarcitoria
La domanda di risarcimento del danno è stata ritenuta inammissibile anche autonomamente. Il ricorso straordinario al Presidente della Regione, come quello al Presidente della Repubblica, è un rimedio di natura impugnatoria, destinato a ottenere l’annullamento di atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità.
Secondo il parere, tale rimedio non consente di introdurre una domanda autonoma di condanna al risarcimento del danno, poiché la tutela offerta è essenzialmente costitutiva e caducatoria.
Esito
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso il parere che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario e che, comunque, il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di alternatività. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e degli altri partecipanti alla procedura, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
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