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Parere

Parere n. 91/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai signori Francesca Cincotta, Daniela De Losa, Antonietta Galletta, Marco Morello, Alessandro De Fina, Enza Taranto, Albino Russo, Carla Rando, Gero Giardinello, Marcello Rando, GESAC s.n.c., Giuseppa Mirenda, Marcello Cappadona, Enrico La Mancusa, Salvatore D’Amico, nonché dalla Salina Village s.r.l. e dalla PA.PE.RO’ s.a.s., per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione n. 20 del 18 luglio 2024 del Consiglio comunale del Leni, avente a oggetto “Tassa sui rifiuti – TARI - approvazione tariffe anno 2024” e degli atti presupposti.

Giustizia amministrativa202400219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Leni n. 20 del 18 luglio 2024, recante l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2024, e degli atti presupposti, con domanda cautelare e risarcitoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

I ricorrenti hanno contestato l’incremento delle tariffe TARI per il 2024, deducendo difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione della legge n. 147 del 2013 e del d.P.R. n. 158 del 1999, nonché l’assenza delle sottoscrizioni sul PEF e sui relativi documenti. In particolare, hanno sostenuto che dalla deliberazione, dal PEF, dalla relazione di accompagnamento e dal verbale della seduta consiliare non fosse ricostruibile il percorso logico e tecnico seguito dal Comune per determinare l’aumento, né fossero adeguatamente chiariti i costi del servizio, l’incidenza del contributo regionale per il trasporto via mare, le ragioni dell’incremento rispetto al 2023 e la percentuale di aumento. È stata inoltre proposta una domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’atto impugnato. Nel corso dell’istruttoria è emerso che il PEF 2024-2025 era stato validato dalla S.R.R. Messina – Isole Eolie, ma non era stato trasmesso ad ARERA entro il termine previsto per l’approvazione dell’aggiornamento tariffario biennale.

Il parere

Il Collegio, applicando il principio della ragione più liquida, ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, relativi a difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione della disciplina legislativa e regolamentare della TARI, assorbendo il secondo motivo concernente la mancata sottoscrizione del PEF e degli atti allegati. La deliberazione comunale non consentiva di comprendere il percorso logico-argomentativo seguito per l’aumento delle tariffe, anche alla luce delle risposte evasive fornite in sede consiliare. Inoltre, il Comune aveva utilizzato l’aumento TARI per fronteggiare il disavanzo derivante dalle difficoltà di riscossione di annualità precedenti, mentre la tariffa deve essere riferita all’anno solare e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio nell’ambito della relativa determinazione tariffaria. Il PEF, inoltre, si risolveva in una mera elencazione di definizioni e metodologie astratte associate a valori numerici, senza descrivere in modo concreto caratteristiche, stato e qualità del servizio né fornire elementi sufficienti a giustificare l’aumento di circa 25.000 euro. Il ricorso è stato quindi accolto quanto alla domanda demolitoria, con annullamento della deliberazione consiliare n. 20 del 18 luglio 2024. La domanda di risarcimento danni è stata dichiarata inammissibile, poiché il ricorso straordinario ha natura impugnatoria e offre una tutela costitutiva di annullamento, non una tutela risarcitoria.

Osservazioni

Primo e terzo motivo – Difetto di istruttoria e motivazione nella determinazione delle tariffe TARI

La deliberazione, il PEF, la relazione di accompagnamento e il verbale consiliare non consentono di ricostruire il percorso logico, tecnico e argomentativo seguito per determinare l’aumento delle tariffe TARI per il 2024. Le risposte rese dal Sindaco e dal Segretario comunale alle richieste di chiarimento dei consiglieri sono risultate evasive e prive di adeguato supporto documentale.

Primo e terzo motivo – Violazione della disciplina sulla commisurazione annuale della TARI e sulla copertura dei costi

È illegittimo aumentare la TARI dell’anno 2024 per coprire il disavanzo prodotto dalle difficoltà di riscossione delle annualità precedenti. La tariffa deve essere riferita all’anno solare e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, secondo la disciplina applicabile all’anno di riferimento.

Primo e terzo motivo – Inadeguatezza del PEF

Il PEF approvato dal Comune consiste in una mera elencazione di definizioni generali e metodologie astratte cui sono associati valori numerici, senza identificare le caratteristiche, lo stato e la qualità del servizio di gestione dei rifiuti. Non risultano quindi adeguatamente individuati e giustificati gli elementi necessari per calcolare i costi da coprire attraverso l’aumento tariffario.

Secondo motivo – Mancata sottoscrizione del PEF

Il motivo relativo alla mancata sottoscrizione del PEF da parte della società redattrice e degli organi comunali è stato assorbito, non essendo necessario esaminarlo dopo l’accoglimento dei motivi relativi ai vizi di istruttoria, motivazione e violazione di legge.

Domanda risarcitoria

La domanda di accertamento e risarcimento dei danni conseguenti all’atto illegittimo è inammissibile nel ricorso straordinario al Presidente della Regione, rimedio giustiziale di natura impugnatoria diretto a ottenere l’annullamento dell’atto amministrativo definitivo.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 650, 651 e 652, legge n. 147/2013

    La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare; il comune tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. n. 158/1999 e può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti e al costo del servizio.

    La tariffa TARI deve essere riferita all’anno solare e determinata secondo criteri normativi e tecnici verificabili; l’amministrazione deve giustificare il percorso seguito per la quantificazione.

  • art. 1, comma 654, legge n. 147/2013

    In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

    La tariffa deve coprire i costi del servizio cui si riferisce la determinazione tariffaria e non può essere utilizzata per ripianare disavanzi derivanti dalla riscossione insufficiente di annualità precedenti.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.P.R. n. 158/1999

    Il gestore del ciclo dei rifiuti urbani ovvero i singoli comuni approvano il piano finanziario; il piano deve essere corredato da una relazione sul modello gestionale e organizzativo, sui livelli di qualità del servizio, sugli impianti esistenti e sugli scostamenti rispetto all’anno precedente.

    Il PEF deve contenere elementi concreti e verificabili sul servizio e sugli scostamenti rispetto all’anno precedente, necessari per fondare la determinazione delle tariffe.

  • art. 69, comma 2, d.lgs. n. 507/1993

    Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio e i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento.

    Anche quando la tariffa è determinata secondo criteri tecnici e l’atto ha natura generale, sussiste uno specifico obbligo di giustificare i rapporti tra tariffe, costi e aumenti.

  • art. 3, legge n. 241/1990

    La disciplina generale sulla motivazione degli atti amministrativi non esclude, nel settore tariffario, l’obbligo specifico di giustificare i rapporti tra costi, tariffe e aumenti previsto dalla normativa tributaria.

  • art. 1, commi 1 e 3, d.P.R. n. 158/1999

    Il metodo normalizzato costituisce il quadro tecnico per determinare i costi del servizio e la struttura tariffaria, ma la sua applicazione deve essere esplicitata e adeguatamente motivata.

  • art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990

  • art. 21-septies, legge n. 241/1990

    La deduzione di nullità per mancanza di un elemento essenziale del PEF non è stata esaminata, essendo stato assorbito il relativo motivo.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per la liquidazione equitativa del danno, ma non applicato perché la domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile nel ricorso straordinario.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato trattato quale rimedio giustiziale impugnatorio finalizzato all’annullamento dell’atto amministrativo definitivo.

Massime di principio

  • La deliberazione comunale di determinazione o aumento della TARI, pur potendo avere natura generale e contenuto tecnico, è soggetta a un obbligo di motivazione e giustificazione nella parte in cui individua i costi del servizio, i rapporti tra componenti tariffarie e costi, le modalità di applicazione e le ragioni dell’aumento.
  • Il PEF costituisce il presupposto necessario per la determinazione delle tariffe TARI e deve contenere dati concreti e verificabili sul modello gestionale, sui livelli qualitativi del servizio, sugli impianti, sui costi e sugli scostamenti rispetto all’esercizio precedente; una mera esposizione di formule, definizioni e valori numerici non è sufficiente.
  • La TARI, essendo commisurata all’anno solare, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio nell’anno di riferimento e non può essere aumentata per ripianare il disavanzo derivante dalla mancata o insufficiente riscossione di tributi relativi ad annualità precedenti.
  • Le risposte rese in sede consiliare alle richieste di chiarimento sui presupposti e sulle modalità di calcolo dell’aumento tariffario devono essere specifiche e supportate da elementi documentali; risposte generiche sull’automatismo del metodo matematico non colmano il difetto di istruttoria e motivazione dell’atto.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Regione ha natura impugnatoria e consente una tutela costitutiva di annullamento dell’atto illegittimo; è pertanto inammissibile, in tale sede, la domanda autonoma di accertamento e risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità dell’atto.

Annullamento delle tariffe TARI 2024 del Comune di Leni

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da residenti, titolari di strutture produttive e imprese del Comune di Leni contro la deliberazione consiliare n. 20 del 18 luglio 2024, con cui erano state approvate le tariffe TARI per l’anno 2024. Il ricorso comprendeva anche una domanda cautelare e una domanda di risarcimento dei danni.

Premesse e svolgimento dell’istruttoria

I ricorrenti hanno contestato il significativo incremento delle tariffe rispetto all’anno precedente, lamentando l’impossibilità di comprendere le ragioni dell’aumento e gli elementi istruttori utilizzati dal Comune. Hanno impugnato anche il PEF 2024-2025, la relativa relazione di accompagnamento, la deliberazione della Giunta municipale n. 46 del 5 luglio 2024 e gli ulteriori atti presupposti.

L’istanza cautelare era stata accolta con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 71 del 25 marzo 2025, conformemente al parere del Consiglio n. 26 del 3 marzo 2025.

Successivamente, il Consiglio aveva disposto approfondimenti per verificare la validazione del PEF da parte dell’ente competente e la sua approvazione da parte di ARERA. È emerso che il PEF era stato validato dalla S.R.R. Messina – Isole Eolie con determina n. 2 del 2 dicembre 2025, ma che il PEF validato e la documentazione allegata non erano stati trasmessi ad ARERA entro il termine previsto per l’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025.

Motivi di ricorso

I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi:

  • difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed eccesso di potere nella determinazione dell’aumento tariffario;
  • nullità o illegittimità della deliberazione per la mancata sottoscrizione del PEF e dei relativi documenti;
  • ulteriori vizi strutturali e contenutistici della deliberazione;
  • risarcimento dei danni in via equitativa.

Quadro normativo e giurisprudenziale

Il Consiglio ha richiamato l’art. 1, commi 650, 651 e 652, della legge n. 147 del 2013, secondo cui la TARI è commisurata all’anno solare e deve essere determinata secondo i criteri del d.P.R. n. 158 del 1999, nel rispetto del principio “chi inquina paga”. Ha inoltre richiamato il comma 654 dello stesso articolo, che impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio.

L’art. 8 del d.P.R. n. 158 del 1999 impone che il piano finanziario sia corredato da una relazione riguardante il modello gestionale e organizzativo, i livelli qualitativi del servizio, gli impianti esistenti e gli scostamenti rispetto all’anno precedente.

È stato inoltre richiamato l’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, che impone di indicare le ragioni dei rapporti tra tariffe, dati consuntivi e previsionali dei costi del servizio e circostanze che hanno determinato l’aumento.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata nel parere, tra cui le sentenze della Sezione V n. 1162 del 2019, n. 271 del 2024, n. 7719 del 2024, n. 81 del 2025 e n. 6711 del 2025, riconosce che la formazione della tariffa implica valutazioni tecniche e amministrative sindacabili quando siano sproporzionate, irragionevoli o non adeguatamente giustificate. Le deliberazioni tariffarie hanno contenuto composito e, nella parte in cui determinano costi, tariffe, riduzioni e modalità di riscossione, non sono sottratte all’obbligo di motivazione.

Valutazioni sulla motivazione e sull’istruttoria

Il Consiglio ha ritenuto che né la deliberazione né i suoi allegati, in particolare il PEF e la relazione di accompagnamento, consentissero di comprendere il percorso logico seguito per stabilire l’aumento delle tariffe TARI.

Nel corso della seduta consiliare erano state richieste spiegazioni sul costo complessivo del servizio, sull’eventuale considerazione del contributo regionale per il trasporto via mare, sulle ragioni dell’aumento e sulla percentuale di incremento rispetto al 2023. Le risposte del Sindaco e del Segretario comunale si erano limitate a richiamare il carattere matematico e tecnico del calcolo, senza fornire dati e documenti idonei a spiegare concretamente l’aumento.

Utilizzo della TARI per disavanzi pregressi

Il Consiglio ha ritenuto illegittimo l’utilizzo dell’aumento TARI 2024 per coprire il disavanzo derivante dalla bassa riscossione delle annualità precedenti. La relazione di accompagnamento indicava percentuali di riscossione pari al 61,98% per la TARI 2022 e al 51,31% per la TARI 2023, prospettando il recupero delle somme non riscosse.

Secondo il parere, tuttavia, la tariffa deve essere riferita all’anno solare e deve coprire i costi del servizio relativi all’anno di riferimento. Le difficoltà di riscossione di precedenti annualità non possono costituire, di per sé, una ragione sufficiente per aumentare la tariffa dell’anno successivo.

Inadeguatezza del PEF

Il PEF approvato dal Comune è stato ritenuto non conforme all’art. 8 del d.P.R. n. 158 del 1999. Esso conteneva definizioni generali, metodologie astratte e valori numerici, ma non descriveva in modo sufficiente le caratteristiche, lo stato e la qualità del servizio di gestione dei rifiuti.

Non emergevano quindi gli elementi necessari per identificare e giustificare i costi complessivi da coprire attraverso l’aumento tariffario, quantificato in circa 25.000 euro per la collettività.

Decisione sui motivi e sulla domanda risarcitoria

Il Collegio ha accolto il primo e il terzo motivo, relativi ai vizi di motivazione, istruttoria e violazione di legge, applicando il principio della ragione più liquida. Il secondo motivo, concernente la mancata sottoscrizione del PEF e degli atti allegati, è stato assorbito.

La deliberazione del Consiglio comunale di Leni n. 20 del 18 luglio 2024 è stata quindi annullata.

La domanda risarcitoria è stata invece dichiarata inammissibile. Il ricorso straordinario è stato qualificato come rimedio giustiziale di natura impugnatoria, finalizzato a una tutela costitutiva di annullamento e non idoneo a decidere una domanda autonoma di accertamento e risarcimento dei danni.

Conclusione

Il parere è nel senso che il ricorso debba essere in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile: accolto quanto all’impugnazione della deliberazione TARI, con conseguente annullamento dell’atto, e dichiarato inammissibile quanto alla domanda di risarcimento dei danni.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaRegolamenti e atti amministrativi generaliGestione dei rifiuti urbani
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaServizi pubblici
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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