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Parere

Parere n. 93/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai signori Giuseppa Allegra, Vito Barberi, Vincenza Cardaci, Gianluca Catalano, Sebastiano Catalano, Signorino Catalano, Carmelo Ciancio, Luigi Consoli, Rosario Di Giovanni Salato, Candida Dolcimascolo, Rosario Fazio, Sandro Antonino Fazio, Salvatore Foti Belligambi, Domenico Labruna, Marco Labruna, Giuseppe Liccardi, Salvatore Liccardi, Carmelo Magno, Vito Mannino, Antonio Pruiti Ciarello, Francesco Tripi, Fausta Fiorenza Uva, nonché dall’Azienda agricola F.lli Labruna S.S. (Avv. Bonaventura Lo Duca), contro il Consorzio di bonifica Sicilia Orientale, il Consorzio di bonifica 6 Enna, l’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana, per l’annullamento della deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 10 aprile 2019.

Giustizia amministrativa202500188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 10 aprile 2019, relativa all’emissione e modifica del ruolo istituzionale per l’esercizio finanziario 2018, e degli atti presupposti ai solleciti di pagamento dei contributi consortili per gli anni 2018 e 2019

Esito

INAMMISSIBILITA

La questione giuridica

I ricorrenti, proprietari di terreni agricoli ricadenti nel comprensorio del Consorzio di bonifica n. 6 Enna, hanno contestato i criteri utilizzati per la determinazione dei contributi consortili irrigui e di bonifica. Hanno dedotto, tra l’altro, la violazione della l.r. Sicilia n. 45/1995, della l.r. Sicilia n. 19/2005, della l.r. Sicilia n. 5/2014, degli artt. 3 e 97 Cost., del r.d. n. 215/1933 e degli artt. 860 e 861 c.c.; l’eccesso di potere per sviamento, travisamento, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e contraddittorietà; l’illegittima sospensione o modifica del piano di classifica; l’utilizzo dell’indice catastale in contrasto con il piano; l’adozione di un criterio di riparto non previsto dagli atti di pianificazione; l’assenza di un effettivo beneficio per i proprietari; l’introduzione di un regime contributivo alternativo senza previa approvazione di un nuovo piano di classifica; il difetto di motivazione e l’impossibilità di comprendere l’algoritmo e il tipo di beneficio cui i contributi sarebbero correlati. In corso di istruttoria è emerso che alcuni ricorrenti avevano impugnato davanti alla giustizia tributaria i solleciti di pagamento nn. 1203 e 1204, ottenendone l’annullamento con sentenze divenute favorevoli anche in appello. È inoltre emerso che le misure attuative, integrative o modificative del piano di classifica non risultavano approvate dall’Assessorato regionale competente.

Il parere

Il Collegio ha distinto le posizioni dei ricorrenti. Per coloro che non avevano impugnato davanti alla giustizia tributaria i solleciti di pagamento, ha ritenuto tardivo il ricorso straordinario: le deliberazioni impugnate, contenendo criteri generali di quantificazione non immediatamente lesivi, avrebbero dovuto essere contestate entro centoventi giorni dalla pubblicazione solo se il ricorrente intendeva censurarle autonomamente come atti immediatamente lesivi. Per i ricorrenti che avevano impugnato i solleciti relativi agli anni 2018 e 2019 e ne avevano ottenuto l’annullamento, ha dichiarato l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere, poiché l’interesse sostanziale era stato integralmente soddisfatto nel giudizio tributario. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per la natura non definitiva e non vincolante degli atti impugnati. L’art. 10 della l.r. Sicilia n. 45/1995 richiede infatti l’approvazione assessoriale del piano di classifica e delle deliberazioni consortili; in assenza di tale approvazione, gli atti restano endoprocedimentali e privi di efficacia esterna, non sono autonomamente lesivi né immediatamente impugnabili, mentre l’atto applicativo può essere contestato facendo valere in via derivata l’illegittimità dell’atto presupposto. Il Collegio ha inoltre espresso dubbi sulla legittimazione passiva del Consorzio di bonifica n. 6 Enna, ritenendolo soggetto soppresso e sostituito dal Consorzio di bonifica Sicilia orientale, e ha rilevato possibili profili di illegittimità della delega conferita agli enti accorpati, nonché il rischio di danno erariale derivante dal protrarsi di strutture commissariali parallele e dall’adozione di atti da parte di enti non più esistenti.

Osservazioni

Tardività del ricorso per i ricorrenti che non hanno impugnato i solleciti

Gli atti generali che stabiliscono criteri di contribuzione sono immediatamente impugnabili soltanto quando producono una lesione diretta e attuale. Quando la lesione emerge con l’atto applicativo, il termine decorre da quest’ultimo. Tuttavia, i ricorrenti che non hanno impugnato i solleciti di pagamento e hanno inteso contestare direttamente gli atti generali avrebbero dovuto proporre il ricorso entro centoventi giorni dalla loro pubblicazione.

Cessazione della materia del contendere per i ricorrenti vittoriosi in sede tributaria

L’annullamento, da parte della giustizia tributaria, dei solleciti di pagamento relativi agli anni 2018 e 2019 ha integralmente soddisfatto l’interesse fatto valere nel ricorso straordinario, determinando l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

Inefficacia del piano e delle misure attuative non approvati dall’Assessorato

Ai sensi dell’art. 10 della l.r. Sicilia n. 45/1995, l’approvazione dell’Assessorato regionale competente costituisce un passaggio necessario per la validità giuridica e l’operatività del piano di classifica e delle deliberazioni integrative o modificative. In mancanza, gli atti restano endoprocedimentali, privi di efficacia esterna e non autonomamente lesivi.

Impugnazione derivata dell’atto applicativo

L’assenza dell’approvazione assessoriale può essere fatta valere contro l’atto applicativo, quale avviso di pagamento, cartella o ruolo, mediante deduzione derivata dell’illegittimità dell’atto presupposto.

Legittimazione del Consorzio di bonifica n. 6 Enna

Il Collegio ha dubitato d’ufficio della legittimazione del Consorzio n. 6 Enna, ritenendolo soppresso e sostituito dal Consorzio di bonifica Sicilia orientale per effetto dell’art. 13 della l.r. Sicilia n. 5/2014 e del regolamento di organizzazione del nuovo Consorzio.

Delega delle funzioni agli enti accorpati

La previsione di un periodo transitorio nel quale i consorzi accorpati avrebbero agito quali mandatari senza rappresentanza è stata ritenuta potenzialmente illegittima, poiché la delega di funzioni amministrative richiede una base legislativa espressa e non può modificare la competenza stabilita da norme primarie.

Norme richiamate

  • art. 10 l.r. Sicilia n. 45/1995

    i contributi e i canoni di cui al comma 1 sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza predisposto dal consorzio entro sei mesi dall'istituzione del consorzio stesso ed approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste

    L’approvazione assessoriale del piano di classifica e delle deliberazioni consortili integrative o modificative è necessaria per la loro efficacia ed esecutività; in sua assenza gli atti restano endoprocedimentali e non consentono l’imposizione o la riscossione dei contributi.

  • art. 20, comma 42, l.r. Sicilia n. 19/2005

    È richiamato dai ricorrenti quale parametro del sistema legale di contribuzione e del divieto di introdurre regimi contributivi alternativi; il parere conclude tuttavia per l’inammissibilità degli atti impugnati per inefficacia.

  • art. 13 l.r. Sicilia n. 5/2014

    al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica

    La disposizione ha istituito i Consorzi di bonifica Sicilia occidentale e Sicilia orientale, accorpando i precedenti consorzi, i quali risultano sostituiti dai nuovi enti.

  • art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia orientale

    il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi

    La disposizione è stata valorizzata quale conferma della successione in universum ius del nuovo Consorzio nei rapporti dei consorzi accorpati.

  • art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia orientale

    i piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione

    La disposizione transitoria consente la prosecuzione provvisoria degli atti dei consorzi accorpati, ma non supera il problema della competenza e dell’efficacia degli atti adottati in assenza delle necessarie approvazioni.

  • art. 97 Cost.

    i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione

    Il principio di legalità dell’organizzazione e della competenza induce a ritenere legittima la delega di funzioni amministrative soltanto quando sia espressamente prevista dalla legge.

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    Richiamato in relazione al rapporto istruttorio trasmesso dall’amministrazione resistente nel procedimento per ricorso straordinario.

  • artt. 860 e 861 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno della necessaria correlazione tra contribuzione consortile e beneficio arrecato ai fondi.

  • r.d. n. 215/1933

    Richiamato dai ricorrenti quale fonte della disciplina dei consorzi di bonifica e del rapporto tra contribuzione e benefici fondiari.

Massime di principio

  • Gli atti amministrativi generali sono immediatamente impugnabili solo quando producono una lesione diretta e attuale; se la lesione si concretizza soltanto con l’atto applicativo, l’interesse a ricorrere sorge con quest’ultimo e l’impugnazione può essere proposta anche contro l’atto generale presupposto.
  • L’approvazione prevista dalla legge regionale per il piano di classifica e per le deliberazioni consortili integrative o modificative costituisce condizione necessaria di efficacia esterna e di operatività degli atti; in mancanza, essi restano endoprocedimentali e non consentono l’imposizione o la riscossione dei contributi.
  • L’inefficacia dell’atto generale presupposto può essere dedotta in via derivata mediante impugnazione dell’atto applicativo, quale avviso di pagamento, cartella o ruolo, anche se l’atto presupposto non è autonomamente lesivo.
  • La delega di funzioni amministrative che incida sulla competenza stabilita dalla legge è legittima soltanto se prevista da una fonte legislativa espressa; un atto organizzativo o commissariale non può, da solo, attribuire a un ente o organismo diverso funzioni riservate dalla legge.
  • Quando il giudizio tributario annulla gli atti applicativi dai quali deriva la pretesa contributiva, l’interesse azionato con il ricorso straordinario contro gli atti generali presupposti può risultare integralmente soddisfatto, determinando la cessazione della materia del contendere.

Contributi consortili e ricorso straordinario

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da proprietari di terreni agricoli e da un’azienda agricola contro la deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 10 aprile 2019, relativa all’emissione e alla modifica del ruolo istituzionale per l’esercizio finanziario 2018, nonché contro gli atti presupposti ai solleciti di pagamento dei contributi consortili per gli anni 2018 e 2019.

Premesse e motivi del ricorso

I ricorrenti hanno contestato il sistema di quantificazione dei contributi irrigui e consortili, sostenendo che il Consorzio avesse applicato criteri diversi da quelli previsti dal piano di classifica, utilizzato l’indice catastale in modo illegittimo, imputato l’intero disavanzo al beneficio irriguo e omesso di suddividere il carico contributivo secondo le aree irrigue. È stata inoltre dedotta l’assenza di un effettivo beneficio per i fondi, l’introduzione di un regime contributivo alternativo senza approvazione di un nuovo piano di classifica e il difetto di motivazione, istruttoria e trasparenza dell’algoritmo utilizzato.

Istruttoria e accertamenti sopravvenuti

L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha sollevato un’eccezione di tardività, ritenendo che gli atti impugnati fossero atti generali immediatamente lesivi. Il Collegio ha disposto un supplemento istruttorio per verificare se i solleciti di pagamento fossero stati impugnati davanti alla giustizia tributaria e se le misure attuative del piano di classifica fossero state approvate dall’Assessorato regionale competente.

È emerso che alcuni ricorrenti avevano impugnato i solleciti nn. 1203 e 1204 davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, ottenendo sentenze favorevoli, confermate in appello. È inoltre emerso che non risultava l’approvazione assessoriale delle misure attuative, integrative o modificative del piano di classifica.

Tardività e lesività degli atti generali

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui regolamenti e atti amministrativi generali sono immediatamente impugnabili solo quando incidono direttamente e immediatamente sulle posizioni giuridiche dei destinatari. Quando la lesione si manifesta solo con l’atto applicativo, l’impugnazione può essere proposta insieme a quest’ultimo.

Nel caso concreto, le deliberazioni consortili fissavano criteri generali di quantificazione delle tariffe, la cui lesività si era concretizzata con i solleciti di pagamento. Per i ricorrenti che non avevano impugnato tali solleciti, il Collegio ha tuttavia ritenuto tardiva la contestazione diretta degli atti generali, poiché essi avrebbero dovuto essere impugnati entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Cessazione della materia del contendere

Per i ricorrenti che avevano impugnato i solleciti davanti alla giustizia tributaria e ne avevano ottenuto l’annullamento, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso straordinario per cessazione della materia del contendere. L’annullamento degli atti applicativi aveva infatti soddisfatto integralmente l’interesse sostanziale perseguito anche mediante l’impugnazione degli atti generali presupposti.

Mancata approvazione assessoriale e inefficacia degli atti

Il punto centrale del parere riguarda l’art. 10 della l.r. Sicilia n. 45/1995. La disposizione richiede che il piano di classifica sia approvato con decreto dell’Assessore regionale competente e prevede analoga approvazione per le deliberazioni consortili. Secondo il Collegio, tale approvazione è indispensabile per la validità operativa e l’efficacia esterna degli atti.

In assenza dell’approvazione, il piano e le misure attuative, integrative o modificative restano atti endoprocedimentali privi di effetti verso i consorziati. Non sono quindi autonomamente lesivi né, in linea generale, autonomamente impugnabili. L’eventuale avviso di pagamento, ruolo o cartella emesso sulla loro base può invece essere impugnato, deducendo in via derivata l’illegittimità o l’inefficacia dell’atto presupposto.

Successione tra consorzi e legittimazione passiva

Il Collegio ha esaminato anche la posizione del Consorzio di bonifica n. 6 Enna. L’art. 13 della l.r. Sicilia n. 5/2014 ha istituito il Consorzio di bonifica Sicilia orientale, accorpando i consorzi di Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina. Il regolamento di organizzazione del nuovo Consorzio prevede la successione senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti accorpati.

Da ciò il Collegio ha ricavato un dubbio sulla legittimazione del Consorzio n. 6 Enna, considerato soggetto non più esistente. È stata inoltre scrutinata la previsione di un periodo transitorio nel quale i consorzi accorpati avrebbero agito come mandatari senza rappresentanza del nuovo Consorzio.

Legalità della delega e rischio di danno erariale

Il Collegio ha evidenziato che la delega di funzioni amministrative, incidendo sulla competenza fissata dalla legge, richiede una base legislativa espressa. Un regolamento organizzativo o una delibera commissariale non possono autonomamente trasferire l’esercizio di funzioni a enti non più esistenti o modificare l’assetto delle competenze stabilito dalla legge.

Il protrarsi di strutture commissariali o in liquidazione parallele al nuovo Consorzio è stato ritenuto potenzialmente idoneo a determinare costi aggiuntivi e inefficienze, con possibile danno erariale per la Regione Siciliana. Il Collegio ha altresì segnalato il rischio di emanazione di atti nulli o inefficaci, quali solleciti e cartelle emessi da consorzi non più esistenti.

Esito

Il parere conclude nel senso che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per tardività nei confronti dei ricorrenti che non hanno impugnato i solleciti davanti alla giustizia tributaria; improcedibile per cessazione della materia del contendere nei confronti di quelli che li hanno impugnati con esito favorevole; e comunque inammissibile, per la natura non definitiva e non vincolante degli atti impugnati, privi della necessaria approvazione assessoriale.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRiordino e organizzazione della PA
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interessePrincipio di legalità e tipicitàIncompetenza

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