Salta al contenuto
Parere

Parere n. 95/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- (Avv. Salvatore Cittadino), contro il Comune di Acicastello, per l’annullamento della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto «Accertamento di inottemperanza – art. 31 comma 3 e 4 del DPR 380/2001 e succ. mod. ed int. ed irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi del comma 4 bis dell’art. 31 del DPR 380/2001».

Giustizia amministrativa202600033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione comunale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale e irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato con ricorso straordinario la determinazione del Comune di Acicastello che, a seguito dell’accertata inottemperanza a un’ordinanza di demolizione, ha disposto l’immissione in possesso, l’acquisizione gratuita degli immobili al patrimonio comunale, la trascrizione nei registri immobiliari e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di 20.000 euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria, carenza ed erronea valutazione dei presupposti, nonché sproporzione della sanzione. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per violazione del principio di alternatività previsto dall’art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971. Il Collegio ha verificato che i ricorrenti avevano già impugnato dinanzi al TAR sia il diniego di condono edilizio relativo al medesimo immobile sia l’ordinanza di demolizione presupposta dalla determinazione oggi gravata.

Il parere

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Consiglio ha applicato il principio di alternatività sostanziale del ricorso straordinario, ritenendo irrilevante che l’atto impugnato in sede straordinaria fosse formalmente diverso dagli atti precedentemente impugnati davanti al giudice amministrativo. Il principio opera infatti anche quando gli atti siano distinti, purché sussista un rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza o consequenzialità e le controversie presentino un’obiettiva identità della materia del contendere. La determinazione di acquisizione e sanzione traeva origine dall’ordinanza di demolizione e dal precedente diniego di condono, già oggetto di giudizi conclusi con sentenze di rigetto del TAR. La proposizione del ricorso straordinario avrebbe quindi violato la regola dell’alternatività, posta a tutela della giurisdizione e volta a evitare duplicazioni della tutela e il rischio di decisioni contrastanti.

Osservazioni

Principio di alternatività sostanziale

Il ricorso straordinario è inammissibile quando l’atto impugnato, pur formalmente distinto dagli atti già impugnati in sede giurisdizionale, sia oggettivamente connesso a questi ultimi e la controversia riguardi sostanzialmente la medesima materia del contendere.

Rapporto tra gli atti impugnati

La determinazione di accertamento dell’inottemperanza, acquisizione gratuita e irrogazione della sanzione presupponeva l’ordinanza di demolizione e il diniego di condono edilizio già impugnati dai ricorrenti dinanzi al TAR; tale rapporto di presupposizione e consequenzialità rende operativa l’alternatività.

Funzione del principio di alternatività

Il principio non è posto a tutela delle parti, ma della giurisdizione, allo scopo di impedire duplicazioni della tutela contenziosa e il rischio di pronunce contrastanti sulla stessa controversia.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato

    La disposizione esprime il principio di alternatività, applicabile secondo un criterio sostanziale anche ad atti formalmente diversi ma collegati da presupposizione, pregiudizialità, dipendenza o consequenzialità e riferiti alla stessa materia del contendere.

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    Disciplina le conseguenze dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, tra cui l’immissione in possesso e l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Prevede la sanzione pecuniaria irrogata dal Comune in conseguenza dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario opera non soltanto quando i due ricorsi riguardino formalmente il medesimo provvedimento, ma anche quando abbiano ad oggetto atti distinti collegati da un rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza o consequenzialità.
  • Ai fini dell’alternatività sostanziale è decisiva l’obiettiva identità della materia del contendere, valutata in relazione al petitum sostanziale e alla causa petendi, non la mera identità formale dell’atto impugnato.
  • L’impugnazione giurisdizionale di un atto presupposto impedisce al medesimo interessato di proporre successivamente ricorso straordinario contro un atto consequenziale quando la seconda controversia costituisca, sostanzialmente, prosecuzione della prima.
  • La regola dell’alternatività tutela l’unità e il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, prevenendo duplicazioni della tutela e il rischio di decisioni contrastanti, e può pertanto essere rilevata anche indipendentemente da una specifica esigenza di tutela della parte resistente.

Inammissibilità del ricorso straordinario per alternatività sostanziale

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da proprietari di immobili contro il Comune di Acicastello. Il ricorso riguardava una determinazione comunale adottata a seguito dell’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione, con acquisizione gratuita dei beni al patrimonio comunale e irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001.

Premesse e contenuto dell’atto impugnato

Il Comune aveva accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e disposto:

  • l’immissione in possesso degli immobili;
  • l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale;
  • la trascrizione dell’acquisizione presso i registri immobiliari;
  • l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di 20.000 euro, determinata tenendo conto dell’entità dell’abuso e dei costi di demolizione.

I ricorrenti avevano dedotto violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, difetto di motivazione e di istruttoria, carenza ed erronea valutazione dei presupposti e sproporzione della sanzione.

Precedenti impugnazioni giurisdizionali

Dagli atti risultava che i medesimi ricorrenti avevano già impugnato dinanzi al TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania:

  • il diniego di condono edilizio relativo allo stesso immobile, adottato ai sensi della legge n. 326 del 2003;
  • l’ordinanza di demolizione presupposta dalla determinazione successivamente impugnata con ricorso straordinario.

Entrambi i giudizi si erano conclusi con sentenze di rigetto.

Principio di alternatività sostanziale

Il Collegio ha richiamato l’art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971, secondo cui, quando l’atto è stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

La giurisprudenza richiamata nel parere ha chiarito che la regola non richiede necessariamente l’identità formale dei provvedimenti impugnati. Il principio opera anche quando gli atti siano formalmente distinti, purché siano oggettivamente connessi e tra loro sussista un rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza o consequenzialità. Occorre, in sostanza, che le controversie presentino un’obiettiva identità della materia del contendere.

Ragioni della decisione

La determinazione impugnata in sede straordinaria costituiva lo sviluppo dell’ordinanza di demolizione già contestata in sede giurisdizionale. L’acquisizione gratuita e la sanzione pecuniaria erano infatti conseguenze dell’accertata inottemperanza all’ordine demolitorio. Il precedente diniego di condono riguardava inoltre il medesimo immobile e si inseriva nella stessa vicenda amministrativa.

Secondo il Consiglio, consentire il ricorso straordinario contro l’atto consequenziale avrebbe eluso la regola dell’alternatività e avrebbe potuto determinare una duplicazione della tutela contenziosa sulla medesima vicenda sostanziale.

Il principio è posto a tutela della giurisdizione, non delle sole parti, ed è diretto a evitare il rischio di decisioni contrastanti da parte di organi appartenenti allo stesso ramo della giustizia amministrativa.

Conclusione

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di alternatività sostanziale previsto dall’art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.