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Parere

Parere n. 92/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto da Ambiente e Tecnologia s.r.l. (Avv.ti Alessandro Kiniger e Marina Zalin), contro la Regione Siciliana, Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e nei confronti dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia, del Comune di Enna, del Libero consorzio comunale di Enna, della società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (SRR Enna Provincia ATO 6) s.c.a.r.l., per l’annullamento: del decreto del dirigente del servizio n. 1035/S8-D.A.R. del 28 settembre 2020, in parte qua; del silenzio-rigetto, formatosi in data 9 ottobre 2023, sul ricorso gerarchico diretto al dirigente del dipartimento dell’acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana; di ogni altro provvedimento, atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento parziale del decreto dirigenziale n. 1035/S8-D.A.R. del 28 settembre 2020, recante aggiornamento dell’AIA della discarica di Contrada Cozzo Vuturo, nonché del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La società ricorrente, gestore della discarica di Contrada Cozzo Vuturo, impugna le prescrizioni contenute nell’art. 2, punti 3, 6 e 7, del decreto dirigenziale n. 1035/S8-D.A.R. del 28 settembre 2020, adottato nell’ambito dell’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006. Le prescrizioni riguardano, rispettivamente, il mantenimento vuoto di serbatoi e laghetto e la ridondanza delle pompe di aspirazione del percolato. La ricorrente deduce violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e sproporzione, sostenendo la non attuabilità tecnica delle misure. Il ricorso è inoltre rivolto contro il silenzio-rigetto formatosi il 9 ottobre 2023 sul ricorso gerarchico proposto dopo un precedente parere di inammissibilità, che aveva riconosciuto la rimessione in termini per la proposizione del rimedio gerarchico. Nel corso dell’istruttoria consultiva è emerso che il procedimento di rinnovo dell’AIA, comprensivo delle prescrizioni controverse, è ancora pendente e che ARPA, a seguito del sopralluogo del 26 gennaio 2026, ha ritenuto adempiute le prescrizioni, salvo la produzione della versione aggiornata del piano di gestione operativa per la prescrizione n. 5.

Il parere

Il Consiglio di Giustizia amministrativa non definisce ancora né le questioni preliminari né il merito delle censure. Considerata la pendenza del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione e la possibilità che tale procedimento determini il superamento delle problematiche tecniche dedotte o faccia venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso straordinario, dispone un ulteriore approfondimento istruttorio. Demanda all’Ufficio legislativo e legale l’acquisizione delle informazioni sull’esito del procedimento di rinnovo dell’AIA, assegnando il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del parere, e sospende l’espressione del parere, rinviando la trattazione all’adunanza successiva.

Osservazioni

Pendenza del procedimento di rinnovo dell’AIA

Il procedimento di rinnovo del D.D.G. n. 254 del 27 aprile 2012, come aggiornato dal D.D.S. n. 1035/S8-D.A.R. del 28 settembre 2020, risulta ancora in fase istruttoria. Il Collegio ritiene indispensabile conoscerne l’esito prima di definire il ricorso, poiché il nuovo provvedimento potrebbe confermare o modificare le prescrizioni controverse e incidere sull’interesse alla decisione.

Esiti dell’ispezione ARPA

Il sopralluogo del 26 gennaio 2026 ha condotto ARPA a ritenere adempiute le prescrizioni contenute nell’art. 2 del decreto impugnato, con la precisazione che la prescrizione n. 5 deve considerarsi adempiuta previa produzione del piano di gestione operativa aggiornato.

Ulteriore acquisizione istruttoria

L’Ufficio legislativo e legale deve acquisire informazioni sulla conclusione del procedimento di rinnovo dell’AIA e fornire riscontro al Collegio entro quarantacinque giorni dalla comunicazione del parere.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    Sono richiamati dalla ricorrente a fondamento delle censure di violazione dei principi dell’azione amministrativa, dell’obbligo di motivazione e dell’adeguatezza dell’istruttoria; il Collegio non formula ancora una valutazione definitiva sul merito di tali censure.

  • art. 29-nonies d.lgs. n. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale oggetto del decreto impugnato.

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rimedio nell’ambito del quale è stato richiesto il parere.

Massime di principio

  • Nel procedimento consultivo relativo a un ricorso straordinario, quando nelle more della decisione sia pendente un procedimento amministrativo idoneo a modificare l’atto impugnato o a incidere sull’interesse alla decisione, il Consiglio può sospendere l’espressione del parere e disporre l’acquisizione di informazioni sull’esito di tale procedimento.
  • La sopravvenuta attività amministrativa e tecnica posta in essere dal ricorrente, unitamente agli accertamenti dell’autorità competente, deve essere valutata prima della decisione quando possa aver determinato il superamento delle criticità contestate e possa incidere sulla permanenza dell’interesse a coltivare il ricorso.
  • In presenza di rilevanti interessi ambientali e di un procedimento autorizzatorio ancora in corso, la definizione del ricorso straordinario può essere rinviata per acquisire l’esito dell’istruttoria amministrativa, riservando ogni decisione in rito e nel merito.

Ricorso straordinario sull’aggiornamento dell’AIA della discarica di Cozzo Vuturo

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Ambiente e Tecnologia s.r.l. contro la Regione Siciliana, avente a oggetto alcune prescrizioni dell’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale relativa alla discarica di Contrada Cozzo Vuturo, nel territorio di Enna. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, non definisce ancora il ricorso e dispone un ulteriore approfondimento istruttorio.

Premesse della vicenda amministrativa

La società gestisce l’impianto di discarica e l’ampliamento della vasca B2, autorizzato originariamente con AIA del 2012, poi aggiornata nel 2017 e volturata alla ricorrente nel 2018. Nell’ambito della gestione del percolato, l’AIA originaria prevedeva l’apposizione di un sistema di separazione e impermeabilizzazione sul vecchio corpo rifiuti della vasca B2.

A seguito di verifiche tecniche, la società ha rappresentato il rischio di scivolamento dei rifiuti e di formazione di zone depresse con accumulo di percolato. ARPA ha quindi espresso parere favorevole allo stralcio della prescrizione relativa al telo di impermeabilizzazione, subordinandolo tuttavia a ulteriori misure di gestione del percolato.

Atto impugnato e motivi di ricorso

Con il decreto dirigenziale n. 1035/S8-D.A.R. del 28 settembre 2020, la Regione ha aggiornato l’AIA recependo le prescrizioni contenute nel parere ARPA n. 41543 del 26 agosto 2020. La società ha impugnato, in particolare, le prescrizioni dell’art. 2, punti 3, 6 e 7, riguardanti:

  • il mantenimento vuoto dei serbatoi;
  • il mantenimento vuoto del laghetto;
  • la ridondanza di tutte le pompe di aspirazione del percolato.

La ricorrente deduce violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e mancanza di proporzionalità. Secondo la società, le prescrizioni non avrebbero tenuto conto della loro concreta non attuabilità tecnica.

Vicenda processuale e istruttoria consultiva

Un precedente ricorso straordinario era stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro un provvedimento ritenuto non definitivo, con riconoscimento della rimessione in termini per la proposizione del ricorso gerarchico. La società ha quindi presentato ricorso gerarchico, sul quale si è formato il silenzio-rigetto il 9 ottobre 2023, e ha successivamente proposto il nuovo ricorso straordinario, notificato entro il termine di 120 giorni.

Con il precedente parere interlocutorio n. 292/2025, il Collegio aveva chiesto informazioni sul procedimento di riesame dell’AIA, sugli esiti del sopralluogo previsto in sede di conferenza di servizi e sull’attuazione delle attività programmate dalla società.

Esiti degli accertamenti acquisiti

La Regione ha riferito che il procedimento di rinnovo dell’autorizzazione si trova ancora in fase istruttoria, avendo la società depositato soltanto il 4 febbraio 2026 la documentazione integrativa richiesta.

ARPA ha effettuato un’ispezione presso la discarica il 26 gennaio 2026 e, nella relazione del 30 gennaio 2026, ha ritenuto adempiute le prescrizioni contenute nell’art. 2 del decreto impugnato, precisando che la prescrizione n. 5 necessita della produzione del piano di gestione operativa aggiornato. Il Servizio regionale competente ha inoltre ritenuto che la società abbia realizzato l’attività programmata, alla luce dell’esito positivo del sopralluogo.

Valutazioni del Collegio

Il Consiglio ritiene indispensabile attendere la conclusione del procedimento di rinnovo dell’AIA. La pendenza di tale procedimento è rilevante perché il nuovo provvedimento potrebbe determinare il superamento delle problematiche tecniche prospettate dalla società, confermare o modificare le prescrizioni contestate e incidere sulla permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso.

Il Collegio evidenzia inoltre che gli adempimenti svolti dalla ricorrente e gli esiti dell’ispezione ARPA sembrano orientare verso il superamento delle criticità tecniche originarie. Per tale ragione, riserva ogni decisione in rito e nel merito, compresa quella relativa alla permanenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso.

Dispositivo

Il Consiglio di Giustizia amministrativa sospende l’espressione del parere e demanda all’Ufficio legislativo e legale l’acquisizione delle informazioni sull’esito del procedimento di rinnovo dell’AIA. Il riscontro deve essere fornito entro quarantacinque giorni dalla comunicazione del parere. La trattazione è rinviata all’adunanza successiva, senza alcuna decisione definitiva sulle censure dedotte dalla società.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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