Cassazione Civile, Ordinanza n. 03232/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato il diniego della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, relativa a una controversia su un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 con riprese a IVA, IRAP e sanzioni. La CTR aveva dichiarato inammissibile, per tardività, la riassunzione del giudizio di appello dopo cassazione con rinvio, ritenendo quindi estinto il giudizio e rigettando l'impugnazione del diniego di definizione agevolata. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, dell'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 e dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 119 del 2018 la lite dovesse considerarsi ancora pendente e quindi definibile agevolmente, nonostante la tardività della riassunzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha chiarito che il termine per la riassunzione del giudizio era spirato il 28.10.2017 e che la sospensione semestrale automatica prevista dall'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017 opera solo se il termine scade tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017. Poiché nel caso concreto il termine scadeva dopo tale data, la proroga non era applicabile; di conseguenza, al 24.10.2018 nessuna lite poteva dirsi pendente e la contribuente non poteva accedere alla definizione agevolata ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'Agenzia è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata presuppone la pendenza della lite alla data prevista dalla norma; se il giudizio non è più pendente, il beneficio non è applicabile.
art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50
La sospensione semestrale dei termini per impugnare o riassumere opera automaticamente solo per le liti definibili e solo se il termine scade tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017.
art. 65, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente nel combinato disposto invocato a sostegno della domanda, senza che la Corte ne fondi una diversa ratio decisionale autonoma.
Non è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso perché, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, essa sarebbe stata un'attività processuale inutile e superflua.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto deducendo violazione e falsa applicazione di legge.
La sospensione feriale è stata considerata nel calcolo del termine di riassunzione del giudizio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili, la sospensione semestrale dei termini prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata opera automaticamente solo se il termine per impugnare o riassumere scade nel periodo espressamente indicato dalla legge.
- Ai fini dell'accesso alla definizione agevolata di una lite tributaria, è necessario che la controversia sia effettivamente pendente alla data fissata dalla norma; se il giudizio si è estinto o non è più pendente, il beneficio non è concedibile.
- La tardività della riassunzione dopo cassazione con rinvio preclude la pendenza del giudizio e impedisce di invocare successivamente una definizione agevolata riferita a quella lite.
- Quando la soluzione del ricorso è comunque preclusa dall'esito complessivo della causa, la Corte può evitare la rinnovazione della notifica se essa determinerebbe un inutile dispendio di attività processuale.
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