Sentenza n. 27/2026 - Latina, Sezione 1
per A) l’annullamento 1) della deliberazione del commissario della Comunità montana “Valle del Liri” n. 13 del 16 maggio 2022, pubblicata sull’albo pretorio al n. 163 dal successivo giorno 23 sino al 7 giugno 2022, con cui il controinteressato è stato nominato revisore contabile dell’ente pubblico essendo venuto a scadenza il mandato del ricorrente, nominato revisore con deliberazione consiliare n. 3 dell’11 aprile 2019; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la nota prot. 1020 dell’11 aprile 2022 con cui è stata richiesta alla Prefettura di Frosinone la nomina del nuovo revisore; B) il risarcimento dei danni patrimoniali, e non, subiti dal ricorrente in conseguenza dell’illegittima revoca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione commissariale di nomina di un nuovo revisore dei conti, sul presupposto della scadenza dell'incarico del precedente revisore
Esito
Favorevole al ricorrente (revisore dei conti)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, nominato revisore dei conti per un triennio, ha impugnato la deliberazione commissariale con cui la Comunità montana ha nominato un nuovo revisore, deducendo che il proprio incarico era prorogato ope legis fino all'approvazione definitiva, da parte della Giunta regionale, del bilancio finale di liquidazione dell'ente. Ha dedotto la violazione dell'art. 3, commi 127 e 130, della l. reg. Lazio n. 17/2016, nonché eccesso di potere e difetto di motivazione, contestando l'erroneo presupposto della scadenza dell'incarico. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 7, 13 e 21-quinquies l. n. 241/1990 e del principio di leale collaborazione, poiché l'eventuale rimozione dall'incarico non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Infine, ha lamentato la violazione dell'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 e dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Comunità montana ha eccepito la tardività del ricorso e ha sostenuto che il bilancio finale di liquidazione fosse stato approvato dal commissario con conseguente cessazione dell'incarico.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo tempestivo il ricorso. Poiché la deliberazione non era stata comunicata individualmente, il termine di impugnazione decorreva dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.a.; la diffida anteriore non provava una conoscenza anticipata dell'atto e non incideva sul termine. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha interpretato l'art. 3, commi 127 e 130, l. reg. Lazio n. 17/2016 nel senso che i revisori restano in carica fino all'approvazione definitiva del bilancio finale di liquidazione da parte della Giunta regionale, non essendo sufficiente la mera redazione o approvazione del bilancio da parte del commissario liquidatore. Poiché non risultava intervenuta la deliberazione regionale di approvazione definitiva e la Comunità montana risultava ancora esistente e operativa, l'incarico del ricorrente non era cessato e la nomina del nuovo revisore era illegittima. È stata inoltre ritenuta fondata la censura procedimentale: l'eventuale revoca dell'incarico prorogato avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR ha riconosciuto anche la lesione dell'affidamento giuridicamente tutelabile del ricorrente. Sono stati annullati gli atti impugnati e accolta la domanda risarcitoria. Il danno è stato liquidato equitativamente nella misura del cinquanta per cento del compenso professionale che il ricorrente avrebbe percepito dal 10 aprile 2022 fino al deposito della sentenza, tenendo conto della mancata prestazione lavorativa e della possibilità di destinare le proprie energie ad altre attività. La somma è qualificata come debito di valore, con cumulo di rivalutazione e interessi. La Comunità montana è stata condannata anche alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge
Quando l'atto non è stato portato individualmente a conoscenza del destinatario, il termine per impugnarlo decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dalla legge.
art. 3, commi 127 e 130, l. reg. Lazio n. 17/2016
I revisori dei conti, ove presenti, restano in carica fino all'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui al comma 130
La proroga legale dell'incarico dei revisori si protrae fino all'approvazione definitiva del bilancio finale di liquidazione da parte della Giunta regionale; la redazione o approvazione del bilancio da parte del commissario non è sufficiente.
art. 8, comma 1, lett. a), l. reg. Lazio n. 18/2023
I revisori dei conti, ove presenti, restano in carica fino alla data della effettiva estinzione della comunità montana ai sensi del comma 130
La disposizione modificativa, intervenuta nelle more del giudizio, prevede per il futuro la permanenza dell'incarico fino all'effettiva estinzione della comunità montana.
L'eventuale revoca di un incarico professionale prorogato ex lege deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Richiamato insieme alle disposizioni sulla partecipazione procedimentale a sostegno dell'obbligo di instaurare il contraddittorio prima della rimozione dall'incarico.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
Richiamato per qualificare l'eventuale rimozione dell'incarico come revoca soggetta alle garanzie procedimentali.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Impone rapporti improntati a collaborazione e buona fede e sostiene la tutela dell'affidamento del professionista nella permanenza dell'incarico previsto dalla legge.
Consentono la liquidazione equitativa del danno, determinato nel caso concreto nella misura del cinquanta per cento del compenso non percepito.
Massime di principio
- Quando una legge regionale prevede che i revisori dei conti di un ente in liquidazione restino in carica fino all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, la proroga termina soltanto con l'approvazione definitiva dell'organo regionale competente, non con la mera redazione o approvazione del bilancio da parte del commissario liquidatore.
- La pubblicazione all'albo pretorio di un provvedimento non comunicato individualmente determina, ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.a., la decorrenza del termine per impugnare dalla scadenza del periodo legale di pubblicazione, salvo che sia provata una precedente piena conoscenza dell'atto e della sua lesività.
- La rimozione o revoca di un incarico professionale prorogato direttamente dalla legge richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, quando l'amministrazione intenda adottare una determinazione diversa da quella risultante dalla disciplina legale di proroga.
- La violazione dell'assetto normativo che garantisce la permanenza dell'incarico può ledere l'affidamento giuridicamente tutelabile del professionista e fondare la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione.
- In assenza di prova certa dell'aliunde perceptum e considerata la possibilità per il professionista di destinare ad altre attività le energie non impiegate nell'incarico, il danno da illegittima privazione di un incarico può essere liquidato equitativamente in una quota del compenso non percepito, anche mediante applicazione analogica dei criteri elaborati per l'omessa o ritardata assunzione nel pubblico impiego.
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