Cassazione Civile, Ordinanza n. 28609/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente con affidamento intrattenuti da una società con un istituto di credito. La società aveva chiesto al Tribunale la declaratoria di nullità di clausole relative ad anatocismo, interessi passivi ultralegali, commissione di massimo scoperto e spese di chiusura del conto, oltre alla condanna della banca alla ripetizione di quanto indebitamente addebitato. Il Tribunale aveva riconosciuto la nullità di alcune clausole ma aveva rigettato la domanda restitutoria. In appello, la corte territoriale aveva confermato il rigetto della ripetizione per insufficienza della documentazione contabile prodotta dalla correntista, ma aveva anche ritenuto legittimo l'adeguamento unilaterale della banca alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 quanto alla capitalizzazione degli interessi, reputando sufficiente la comunicazione al cliente e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sull'anatocismo bancario, sostenendo che per introdurre validamente la capitalizzazione dopo la Delibera CICR non bastasse l'adeguamento unilaterale, ma occorresse una nuova espressa pattuizione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, contestando l'assunto per cui la correntista dovesse indicare le singole rimesse ripetibili; 3) omesso esame dei motivi d'appello e violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo di aver limitato la domanda al periodo coperto dalla documentazione disponibile; 4) omesso esame del diritto alla ripetizione di commissioni e spese già dichiarate illegittime. La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che, una volta ritenuta infondata la domanda di ripetizione, difettasse interesse anche alla sola declaratoria di nullità delle clausole e che quindi non dovesse procedersi neppure alla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che, per i contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche siano radicalmente nulle in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999; ne consegue che non è praticabile il giudizio di comparazione tra vecchie e nuove condizioni di conto corrente previsto dall'art. 7, comma 2, della Delibera CICR e che l'introduzione di una nuova clausola di capitalizzazione richiede una espressa pattuizione conforme all'art. 2 della Delibera. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi del ricorso principale sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla completezza della documentazione e sulla possibilità di ricostruire l'andamento del conto fosse riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione nei termini dedotti; ha inoltre escluso che fosse stato censurato efficacemente il reale fondamento della decisione sull'assenza di indebito. Il ricorso incidentale della banca è stato respinto perché, anche in difetto di rimesse solutorie, permane l'interesse del correntista ad ottenere l'accertamento della nullità delle clausole e la ricostruzione del saldo depurato dagli addebiti illegittimi.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo principale insieme alla Delibera CICR e all'art. 1283 c.c. per contestare la disciplina dell'anatocismo bancario e la validità dell'adeguamento unilaterale delle clausole
Delibera CICR 9 febbraio 2000, art. 2
Per introdurre validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi nei vecchi contratti è necessaria una espressa pattuizione conforme alle condizioni della delibera
Delibera CICR 9 febbraio 2000, art. 7, comma 2
Il giudizio di comparazione tra condizioni precedentemente applicate e nuove condizioni è impraticabile quando la precedente clausola anatocistica è nulla
Richiamato quale norma generale in tema di anatocismo, il cui divieto opera per le clausole nulla stipulate prima della Delibera CICR
L'onere della prova nella ripetizione dell'indebito bancario grava sul correntista, ma la valutazione della sufficienza della documentazione e della ricostruibilità del conto è rimessa al giudice di merito
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame
Richiamati nel ricorso incidentale in relazione all'interesse ad agire e alla regolazione delle spese
art. 111, secondo comma, Cost.
Invocato nel ricorso incidentale a sostegno delle censure sulla decisione di merito e sulle spese
Richiamato implicitamente dalla Corte per la violazione della regola di specificità, poiché il motivo non localizzava gli atti su cui si fondava
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in relazione al rigetto del ricorso incidentale
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1
Richiamata quale norma introduttiva della disciplina sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente stipulati prima della Delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle se risultano colpite dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999; in tale situazione non può operare il meccanismo di adeguamento unilaterale previsto dall'art. 7, comma 2, della Delibera CICR.
- Quando manca una valida pattuizione originaria sulla capitalizzazione degli interessi, la banca non può introdurre la clausola tramite mera comunicazione o pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: è necessaria una nuova espressa pattuizione conforme alla disciplina della Delibera CICR.
- La nullità della clausola non consente di valorizzare la sua precedente applicazione di fatto come base per un confronto tra vecchie e nuove condizioni contrattuali, perché ciò attribuirebbe efficacia a un patto nullo.
- Nelle azioni di ripetizione dell'indebito su conto corrente, il correntista deve fornire una documentazione idonea a ricostruire l'andamento del rapporto; tuttavia, la valutazione sulla completezza degli estratti e sulla possibilità di integrazione probatoria mediante CTU è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge effettivamente dedotti.
- L'assenza di rimesse solutorie non esclude l'interesse del correntista ad agire per l'accertamento della nullità delle clausole del conto corrente e per la ricostruzione del saldo depurato dagli addebiti illegittimi.
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