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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20489/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio Territorio aveva rettificato la rendita catastale di una centrale geotermica ubicata nel comune di Pomarance, denominata Farinello, elevandola da euro 93.472,00 a euro 687.210,00 con efficacia dal 2010 al 31.12.2015. La società contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso; in appello la CTR aveva respinto sia l'appello principale dell'Agenzia sia l'incidentale della contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 4 e 10 r.d. 652/1939, dell'art. 1-quinquies d.l. 44/2005 conv. in l. 88/2005 e dell'art. 1, comma 244, l. 190/2014, sostenendo che i pozzi di estrazione e reiniezione di un impianto geotermico, come pure gli altri elementi impiantistici della centrale, sono componenti strutturali da includere nella stima catastale, e non elementi da escludere per assimilazione alle miniere. Le società resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale: con i primi due motivi hanno denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui motivi relativi alla valorizzazione dei vapordotti e alla non essenzialità di alternatori e trasformatori; con il terzo hanno denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere la CTR recepito la CTU e per aver stimato erroneamente costi e deprezzamento per vetustà.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale dell'Agenzia, affermando che, per il periodo d'imposta e di efficacia dell'avviso (sino al 31.12.2015), la disciplina applicabile è quella previgente alla riforma introdotta dalla l. 208/2015, che non ha efficacia retroattiva. In tale quadro, i pozzi geotermici, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo e non separabili senza alterare la funzione della centrale, devono essere inclusi nella rendita catastale. Il ricorso incidentale delle società è stato rigettato quanto ai primi due motivi, perché la doglianza di omessa pronuncia era superata dalla fondatezza dell'impostazione seguita dalla Corte sulla necessaria inclusione di tali componenti nella stima catastale ante 2016; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e della CTU, non consentita in cassazione, e perché la perizia di parte è mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella stima catastale delle centrali geotermiche, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2016, devono essere inclusi i componenti impiantistici e strutturali non separabili senza comprometterne la funzione produttiva, anche se collocati nel sottosuolo o nel ciclo produttivo a monte o a valle del generatore.
  • La riforma introdotta dalla l. 208/2015 in materia di rendita catastale degli immobili speciali e particolari ha natura innovativa e non si applica retroattivamente a periodi d'imposta anteriori; la sua disciplina opera dal 2016 secondo le condizioni e i termini espressamente previsti dal legislatore.
  • La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o per contestare il mancato recepimento della consulenza di parte, poiché la consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva priva di autonoma efficacia probatoria.
  • La deduzione di omessa pronuncia è irrilevante quando la questione è comunque assorbita o superata dalla corretta soluzione di diritto adottata dal giudice sulla questione principale.
  • In cassazione l'omesso esame o la mancata confutazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., se il giudice di merito ha considerato il fatto storico rilevante e ha motivato, sia pure sinteticamente, la propria decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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