Cassazione Civile, Ordinanza n. 20489/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio Territorio aveva rettificato la rendita catastale di una centrale geotermica ubicata nel comune di Pomarance, denominata Farinello, elevandola da euro 93.472,00 a euro 687.210,00 con efficacia dal 2010 al 31.12.2015. La società contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso; in appello la CTR aveva respinto sia l'appello principale dell'Agenzia sia l'incidentale della contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 4 e 10 r.d. 652/1939, dell'art. 1-quinquies d.l. 44/2005 conv. in l. 88/2005 e dell'art. 1, comma 244, l. 190/2014, sostenendo che i pozzi di estrazione e reiniezione di un impianto geotermico, come pure gli altri elementi impiantistici della centrale, sono componenti strutturali da includere nella stima catastale, e non elementi da escludere per assimilazione alle miniere. Le società resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale: con i primi due motivi hanno denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui motivi relativi alla valorizzazione dei vapordotti e alla non essenzialità di alternatori e trasformatori; con il terzo hanno denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere la CTR recepito la CTU e per aver stimato erroneamente costi e deprezzamento per vetustà.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale dell'Agenzia, affermando che, per il periodo d'imposta e di efficacia dell'avviso (sino al 31.12.2015), la disciplina applicabile è quella previgente alla riforma introdotta dalla l. 208/2015, che non ha efficacia retroattiva. In tale quadro, i pozzi geotermici, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo e non separabili senza alterare la funzione della centrale, devono essere inclusi nella rendita catastale. Il ricorso incidentale delle società è stato rigettato quanto ai primi due motivi, perché la doglianza di omessa pronuncia era superata dalla fondatezza dell'impostazione seguita dalla Corte sulla necessaria inclusione di tali componenti nella stima catastale ante 2016; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e della CTU, non consentita in cassazione, e perché la perizia di parte è mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge in tema di stima catastale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato nei motivi incidentali per nullità della sentenza per omessa pronuncia
la Corte esclude la rilevanza dell'omessa pronuncia dedotta, ritenendo infondata la censura alla luce della soluzione di merito adottata
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove o l'omesso esame della consulenza di parte
richiamato in tema di memoria depositata in prossimità della camera di consiglio
consente il deposito di memorie entro il termine previsto, anche più di una da parte della medesima parte, senza consumazione del potere difensivo
la duplicazione delle memorie può incidere sulla liquidazione delle spese perché attività superflua
art. 4 r.d. 13 aprile 1939 n. 652
richiamato dall'Agenzia tra le norme catastali asseritamente violate
art. 10 r.d. 13 aprile 1939 n. 652
richiamato dall'Agenzia tra le norme catastali asseritamente violate
art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005 n. 44 conv. in l. 31 maggio 2005 n. 88
norma ritenuta applicabile ratione temporis; secondo la Corte, per le centrali geotermiche ante 2016 ingloba nella rendita i componenti impiantistici non separabili senza pregiudizio alla funzione produttiva
art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014 n. 190
richiamato quale fondamento del valore regolatorio della circolare n. 6/2012 nel sistema catastale ante 2016
art. 1, commi 21, 22, 23 e 24, l. 28 dicembre 2015 n. 208
"a decorrere dal 1° gennaio 2016"
la riforma sugli 'imbullonati' è innovativa e non retroattiva; opera solo dal 2016 e, per l'efficacia retroattiva limitata al 2016, presuppone la presentazione dell'atto di aggiornamento entro il termine previsto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti incidentali, se dovuto
Massime di principio
- Nella stima catastale delle centrali geotermiche, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2016, devono essere inclusi i componenti impiantistici e strutturali non separabili senza comprometterne la funzione produttiva, anche se collocati nel sottosuolo o nel ciclo produttivo a monte o a valle del generatore.
- La riforma introdotta dalla l. 208/2015 in materia di rendita catastale degli immobili speciali e particolari ha natura innovativa e non si applica retroattivamente a periodi d'imposta anteriori; la sua disciplina opera dal 2016 secondo le condizioni e i termini espressamente previsti dal legislatore.
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o per contestare il mancato recepimento della consulenza di parte, poiché la consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva priva di autonoma efficacia probatoria.
- La deduzione di omessa pronuncia è irrilevante quando la questione è comunque assorbita o superata dalla corretta soluzione di diritto adottata dal giudice sulla questione principale.
- In cassazione l'omesso esame o la mancata confutazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., se il giudice di merito ha considerato il fatto storico rilevante e ha motivato, sia pure sinteticamente, la propria decisione.
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