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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29825/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario aveva proposto opposizione alla determinazione delle indennità connesse all'acquisizione sanante di un terreno di sua proprietà, disposta dal Comune in esecuzione di una precedente pronuncia amministrativa che aveva imposto all'ente di acquisire il bene oppure restituirlo previo ripristino dei luoghi. La Corte d'appello aveva ritenuto proponibile il rito sommario, tempestiva l'opposizione, e aveva liquidato al proprietario il valore del fondo, l'indennità per l'occupazione legittima, il ristoro per l'occupazione illegittima e un pregiudizio non patrimoniale. Il Comune ha ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha sostenuto che la domanda era inammissibile perché non riguardava solo la quantificazione dell'indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, ma anche restituzione del fondo e spese di ripristino, quindi non sarebbe stata devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario; 2) ha eccepito la tardività dell'opposizione, assumendo che il termine di trenta giorni dovesse decorrere dalla pubblicazione della delibera comunale di acquisizione e non dalla notifica del decreto di acquisizione; 3) ha censurato la stima del bene, contestando il metodo sintetico-comparativo seguito dal C.T.U. e recepito dalla Corte territoriale, il ricorso a comparazioni con terreni edificabili e l'uso di un atto di compravendita prodotto per altre finalità; 4) ha dedotto l'erronea condanna alle spese, invocando la soccombenza reciproca per il parziale accoglimento della domanda del proprietario.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha affermato che la controversia sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 rientra comunque nella competenza in unico grado della Corte d'appello ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 150/2011, anche se nel processo siano state prospettate domande ulteriori di diversa natura: in tal caso può esservi al più difetto di giurisdizione solo per quelle domande estranee, non l'inammissibilità dell'intero ricorso. Ha poi ritenuto inammissibile la censura sulla tardività, perché non si confrontava con la ratio decidendi della Corte d'appello, fondata sulla notifica del decreto di acquisizione sanante e sulla successiva delibera consiliare rettificativa. Quanto alla stima, ha giudicato corretta l'applicazione del criterio sintetico-comparativo al terreno non edificabile ma inserito in zona con potenzialità intermedie, ribadendo che il valore deve tener conto delle concrete caratteristiche e utilizzazioni assentite del bene; inoltre ha dichiarato inammissibili le critiche al primo criterio di valutazione per difetto di interesse, essendo la decisione sorretta anche da una seconda, autonoma ragione. Infine ha confermato la regolazione delle spese, escludendo che il ridotto accoglimento quantitativo della domanda integri soccombenza reciproca. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del Comune alle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    La disposizione è assunta come base dell'acquisizione sanante e della liquidazione dell'indennizzo comprensivo delle varie componenti economiche dovute al proprietario per la privazione del bene.

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    Va interpretato estensivamente: le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42-bis sono devolute alla Corte d'appello in unico grado; il termine per opporsi decorre dalla notifica del decreto di acquisizione sanante.

  • art. 53 d.P.R. 327/2001

    Richiamato in relazione al riparto delle controversie espropriative e alla disciplina indennitaria applicabile.

  • art. 54 d.P.R. 327/2001

    Richiamato quale parametro per la disciplina del termine di decadenza/opposizione in materia espropriativa e indennitaria.

  • art. 133 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diverso riparto di giurisdizione, ma la Corte lo reputa non ostativo alla giurisdizione del giudice ordinario per l'indennizzo da acquisizione sanante.

  • art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 4, c.p.c.

    Utilizzato come fondamento formale dei motivi di ricorso per cassazione relativi a giurisdizione, violazione di legge, nullità e tardività.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata disattesa perché non si confrontava con la motivazione autonoma della sentenza impugnata.

  • artt. 61, 115, 116 e 132 c.p.c.

    Richiamati per contestare l'uso e la motivazione della consulenza tecnica d'ufficio e la valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sulla stima e sui fatti rilevanti ai fini della liquidazione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la riduzione dell'importo riconosciuto non integra, di per sé, soccombenza reciproca; la compensazione delle spese presuppone i casi previsti dalla legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, secondo il regime applicabile al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull'indennizzo dovuto per acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la competenza in unico grado della Corte d'appello opera come regola generale anche se nel processo siano cumulate domande ulteriori: l'eventuale estraneità di singole domande incide semmai sulla giurisdizione parziale, non sull'ammissibilità dell'intero ricorso.
  • Il termine per proporre opposizione alla liquidazione dell'indennizzo decorre dalla notifica del decreto di acquisizione sanante che contiene la determinazione economica, non dalla mera pubblicazione della delibera amministrativa presupposta, soprattutto se quest'ultima sia stata poi rettificata da un successivo atto.
  • La censura di legittimità deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata; se una delle rationes resta intatta, le doglianze sulle altre sono inammissibili per difetto di interesse.
  • Nella stima del valore di aree non edificabili o solo parzialmente sfruttabili, il criterio comparativo deve tener conto non solo della natura fisica del bene ma anche della sua concreta destinazione urbanistica e delle utilizzazioni assentite dal mercato e dalla normativa vigente.
  • L'accoglimento solo ridotto di una domanda articolata in un unico capo non integra soccombenza reciproca; in tale situazione la regolazione delle spese non può essere automaticamente ribaltata sulla parte vittoriosa, ma semmai può essere oggetto di compensazione nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataProprietà
RamiProcesso civileEsecuzioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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