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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40360/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una docente a termine, assegnata a sedi scolastiche estere, a percepire l'assegno di sede nella stessa misura prevista per i docenti di ruolo inviati all'estero. In primo grado la domanda era stata rigettata; la Corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo, in sintesi, che il personale non incardinato nei ruoli del Ministero non potesse invocare la parità di trattamento rispetto al personale amministrativo del Ministero e che, per il personale scolastico a termine all'estero, esistesse una disciplina speciale; ha inoltre escluso la discriminazione rispetto ai docenti di ruolo valorizzando la natura non retributiva dell'assegno e il minore disagio del supplente per la temporaneità dell'incarico. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 58 d.P.R. n. 18/1967, degli artt. 651 e 658 d.lgs. n. 297/1994, degli artt. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che l'art. 658 non distinguerebbe tra personale di ruolo e non di ruolo e che la contrattazione collettiva non poteva riservare ai supplenti solo una quota variabile dell'indennità; 2) violazione della direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, oltre a varie norme del d.lgs. n. 297/1994, del CCNL 29.11.2007, della legge n. 10/2011, del d.lgs. n. 62/1998 e del d.P.R. n. 18/1967, censurando l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la diversità di trattamento sarebbe giustificata, senza indicare una reale differenza nelle modalità di espletamento della prestazione tra docente a termine e docente di ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati unitariamente i due motivi di ricorso, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici riconosciuti ai docenti a tempo indeterminato che prestano servizio all'estero devono essere attribuiti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti a termine. Ha quindi affermato che tali emolumenti, pur non essendo qualificati come strettamente retributivi, sono correlati al solo svolgimento del servizio richiesto e compensano il disagio del trasferimento all'estero; non è ravvisabile una differenza oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale per i docenti di ruolo, né il mancato superamento del concorso può di per sé legittimare la disparità. La sentenza d'appello è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58 d.P.R. n. 18/1967

    richiamato dalla ricorrente come base normativa dell'assegno di sede per il personale all'estero; la Corte lo legge in coordinamento con la disciplina di settore e con il divieto di non discriminazione del lavoro a termine.

  • artt. 651 e 658 d.lgs. n. 297/1994

    invocati per sostenere che l'assegno di sede non distingue tra personale di ruolo e non di ruolo; la Corte aderisce all'orientamento secondo cui il beneficio spetta anche ai supplenti alle stesse condizioni economiche.

  • artt. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001

    richiamati a sostegno della tesi della ricorrente sulla parità di trattamento nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • direttiva 1999/70/CE

    interpretata nel senso che vieta discriminazioni tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo ragioni oggettive riferite alle modalità di esecuzione della prestazione.

  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    impone la parità di trattamento nelle condizioni di impiego tra tempo determinato e indeterminato, salvo giustificazione oggettiva.

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    è il vizio processuale dedotto per entrambi i motivi, come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    la Corte rinvia alle motivazioni delle precedenti pronunce conformi.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato per il procedimento camerale non partecipato e la proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • L. 24.12.2012 n. 228

    richiamata in relazione alla disciplina del raddoppio del contributo unificato.

  • CGUE 20 giugno 2019, C-72/18

    richiamata come arresto interpretativo sulla clausola 4 dell'Accordo quadro e sulla nozione di ragioni oggettive di giustificazione della disparità.

Massime di principio

  • In tema di personale scolastico destinato all'estero, gli emolumenti e i benefici previsti per i docenti a tempo indeterminato devono essere riconosciuti anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine quando compensano il disagio connesso al servizio all'estero e non risultino collegati a una differenza oggettiva nelle modalità di svolgimento della prestazione.
  • La clausola di non discriminazione del lavoro a tempo determinato impone la parità di trattamento nelle condizioni di impiego rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, salvo che la diversità di trattamento sia giustificata da elementi oggettivi inerenti alla prestazione e non da ragioni meramente formali, come il diverso titolo di accesso o il mancato superamento di un concorso.
  • La qualificazione di un emolumento come non strettamente retributivo non esclude, di per sé, l'applicazione della disciplina antidiscriminatoria se la prestazione economica è riconnessa al servizio reso e mira a compensare un particolare disagio lavorativo.
  • La giustificazione della disparità di trattamento tra lavoratori comparabili deve essere specifica e ancorata alla concreta esecuzione del rapporto; non è sufficiente richiamare una disciplina collettiva speciale o la temporaneità del contratto senza dimostrare una reale differenza funzionale tra le posizioni messe a confronto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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